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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 22202/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8041/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CUNEO n. 1708/2019 depositata il 19/07/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. – [OSCURATO:PERSONA] ha present ato una proposta di piano del consumatore di cui il giudice designato del Tribunale di Cuneo ha negato l'omologazione , per mancanza del requisito della meritevolezza e per l’irragionevole durata del piano;

1.1. – i n quella sede [OSCURATO:SOCIETA]. , società di inter mediazione finanziaria che pochi giorni prima del deposito del piano aveva concesso al debitore un prestito personale rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, è stata convocata ma ha scelto di non partecipare;

1.2. – il Tribunale di Cu neo , in composizione collegiale , ha accolto il reclamo del Dalia e, in riforma della decisione, ha omologato il piano del consumatore, ritenendo sussistente sia la meritevolezza che la ragionevolezza della sua durata;

1.3. – avverso detta pronuncia FIGENP A propone ricorso straordinario per cassazione affidato a un motivo;

1.4. –gli intimati non svolgono difese.

Considerato che:

2. –la ricorrente lamenta la nullità del procedimento di reclamo di cui all’art. 12, comma2 ( richiamato dall’art. 12 - bis, co mma 5 ) della legge n. 3 del 2012 e di cui all’art. 739 c.p.c. , per violazione del principio del contraddittorio ex artt. 101 e 102 c.p.c. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., deducendo di aver appresosolo a posterioridel provvedimento di a ccoglimento del reclamo ;

2.1. –in particolare, a pag. 4 del ricorso d educe di aver ricevuto notifica del reclamo ma non anche del decreto di fissazione dell’udienza, come necessario ai fini del contraddittorio nei procedimenti camerali (Cass. 4555/2011), mentre a pag. 14 sostiene dinon aver ricevuto nemmeno la notifica del reclamo;

2.2. – in ogni caso, sostiene che il tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio solo nei confronti dei creditori che avevano partecipato al primo grado, nonostante fossero tutti litisconsorti necessari (Cass. 23302/2015 in tema di esdebitazione), con conseguente violazione del principio del contraddittorio, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità (Cass. 3522/2000);

3. –il Collegio ritiene che meriti un approfondimento in pubblica udienza la questione posta dal ricorso se , in casi del genere , ricorra in sede di reclamo un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i creditori, ovvero solo tra i creditori che abbiano partecipato alla prima fase del procedimento di omologazione del piano del consumatore;

3.1. – sussistono al riguardo i presup posti di cui all’art. 375, comma 2, cod. proc. civ.; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8041/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CUNEO n. 1708/2019 depositata il 19/07/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – [OSCURATO:PERSONA] ha present ato una proposta di piano del consumatore di cui il giudice designato del Tribunale di Cuneo ha negato l'omologazione , per mancanza del requisito della meritevolezza e per l’irragionevole durata del piano; 1.1. – i n quella sede [OSCURATO:SOCIETA]. , società di inter mediazione finanziaria che pochi giorni prima del deposito del piano aveva concesso al debitore un prestito personale rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, è stata convocata ma ha scelto di non partecipare; 1.2. – il Tribunale di Cu neo , in composizione collegiale , ha accolto il reclamo del Dalia e, in riforma della decisione, ha omologato il piano del consumatore, ritenendo sussistente sia la meritevolezza che la ragionevolezza della sua durata; 1.3. – avverso detta pronuncia FIGENP A propone ricorso straordinario per cassazione affidato a un motivo; 1.4. –gli intimati non svolgono difese. Considerato che: 2. –la ricorrente lamenta la nullità del procedimento di reclamo di cui all’art. 12, comma2 ( richiamato dall’art. 12 - bis, co mma 5 ) della legge n. 3 del 2012 e di cui all’art. 739 c.p.c. , per violazione del principio del contraddittorio ex artt. 101 e 102 c.p.c. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., deducendo di aver appresosolo a posterioridel provvedimento di a ccoglimento del reclamo ; 2.1. –in particolare, a pag. 4 del ricorso d educe di aver ricevuto notifica del reclamo ma non anche del decreto di fissazione dell’udienza, come necessario ai fini del contraddittorio nei procedimenti camerali (Cass. 4555/2011), mentre a pag. 14 sostiene dinon aver ricevuto nemmeno la notifica del reclamo; 2.2. – in ogni caso, sostiene che il tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio solo nei confronti dei creditori che avevano partecipato al primo grado, nonostante fossero tutti litisconsorti necessari (Cass. 23302/2015 in tema di esdebitazione), con conseguente violazione del principio del contraddittorio, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità (Cass. 3522/2000); 3. –il Collegio ritiene che meriti un approfondimento in pubblica udienza la questione posta dal ricorso se , in casi del genere , ricorra in sede di reclamo un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i creditori, ovvero solo tra i creditori che abbiano partecipato alla prima fase del procedimento di omologazione del piano del consumatore; 3.1. – sussistono al riguardo i presup posti di cui all’art. 375, comma 2, cod. proc. civ.; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
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