CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 19034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7478-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 220/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 1031 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO N. 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7853/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2015 R.G.N. 647/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma ha accolto parzialmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del Comune di Sora, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 volto ad ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto Numero registro generale 7478/2016 intercorso fra le parti dal 12 aprile 1999 al 31 marzo 2003 e la Numero sezionale 1031/2022 Numero di raccolta generale 19034/2022 conseguente condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento Data pubblicazione 13/06/2022 delle differenze retributive ex art. 2126 cod. civ.; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Sora sulla base di un unico motivo, al quale [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso; 3. con atto del 9 marzo 2022 entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio pendente. [OSCURATO:PERSONA] 1. deve essere dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione perché la rinuncia è stata formulata dal legale rappresentante del Comune di Sora nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., è stata accettata da [OSCURATO:PERSONA], ed i rispettivi difensori hanno sottoscritto l’atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale; 2. l’avvenuta accettazione esime il Collegio dal provvedere sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, perché la disposizione si applica nei soli casi, tipici, del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 6888 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio Così deciso nella Adunanza camerale del 30 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a