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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32249/2026

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al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 11717/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen-tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostan-ziale e processuale, e vizio motivazionale con un primo motivo in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90 e con un secondo alla mancata pronuncia di una sentenza di prosciogli-mento ex art. 129 cod. proc. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impu-gnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu-ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro-scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen di cui al secondo motivo.

Quanto al primo motivo, va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualifica-zione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustifi-cativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostan-zianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza.

Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadito-che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti innmotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Boua-roua, Rv. 272026).

E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiannento è 2N. 11717/2026 R.G. limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, pale-semente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in par-ticolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 ord. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], An-toci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evi-denti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1 n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).

3. In ultimo, va ricordato che, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. , questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) all'applicazione delle circostanze, alla entità e conversione della pena, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e posi-tiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, Sentenza n. 5210 del 28/10/1999 dep. il 2000, Verdi, Rv. 215467).

E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla

I. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto il profilo dell'erronea concessione o del diniego delle cir-costanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146).

Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena íion basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047).

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce-dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in-dicata in dispositivo. 3N. 11717/2026 R.G.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 11717/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen-tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostan-ziale e processuale, e vizio motivazionale con un primo motivo in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90 e con un secondo alla mancata pronuncia di una sentenza di prosciogli-mento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impu-gnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu-ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro-scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen di cui al secondo motivo. Quanto al primo motivo, va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualifica-zione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustifi-cativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostan-zianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza. Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadito-che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti innmotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Boua-roua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiannento è 2N. 11717/2026 R.G. limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, pale-semente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in par-ticolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 ord. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], An-toci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evi-denti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1 n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619). 3. In ultimo, va ricordato che, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. , questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) all'applicazione delle circostanze, alla entità e conversione della pena, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e posi-tiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, Sentenza n. 5210 del 28/10/1999 dep. il 2000, Verdi, Rv. 215467). E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla I. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto il profilo dell'erronea concessione o del diniego delle cir-costanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146). Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena íion basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047). 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce-dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in-dicata in dispositivo. 3N. 11717/2026 R.G. P.Q.M. Dichi P.Q.M
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