CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27532/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Gallo; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni depositate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 27 gennaio 2026 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa in data 4 febbraio 2025 dal Tribunale di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale quest'ultimo veniva condannato alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Genova in data 25 agosto 2023. La Corte di merito disattendeva la richiesta, già avartzata dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, di riconoscimento dell'applicazione dell'istituto della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio e quelli commessi da [OSCURATO:PERSONA] in data 18 marzo 2023, 1sempre afferenti alla violazione del citato art. 76, giudicata con sentenza divenuta irrevocabile. Sul punto la Corte affermava che la richiesta non era accoglibile tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva ignorato deliberatamente le prescrizioni a lui imposte, facendo ritorno a Genova a suo piacimento in base a ragioni contingenti. 2. A mezzo del ricorso per cassazione, con il primo motivo, la difesa denuncia la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità e contraddittoria della motivazione. Il difensore lamenta che la Corte, pur avendo affermato espressamente che "ben si comprende come la fattispecie concreta soddisfi, almeno in astratto, i presupposti della continuazione", ha finito per escludere l'applicazione di tale istituto, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] ha agito con "sprezzo dell'ordine autoritativo ricevendo plurime denunce... consolidando la piena consapevolezza del proprio agire". La difesa ritiene che proprio le affermazioni da ultimo riportate costituiscano la prova della sussistenza del medesimo disegno criminoso, considerato che le condotte contestate all'imputato sono state commesse in un arco temporale ristretto, da giugno ad agosto 2023, e che le stesse sono evidentemente il frutto di una programmazione unitaria. La Corte, inoltre, sottolinea la difesa, ha omesso di considerare che nell'atto di appello era stata rappresentata la circostanza che il vincolo della continuazione era stato riconosciuto dal Tribunale di Genova con sentenza del 18 febbraio 2025, con la quale la violazione del 13 agosto 2023 era stata posta in continuazione con i fatti giudicati dalla Corte di appello in data 4 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve ritenersi che l'unico motivo di impugnazione, con cui si censura la sentenza impugnata, è da considerarsi fondato. 2. Effettivamente la motivazione della Corte di appello di Genova risulta essere contraddittoria laddove afferma che "ben si comprende come la fattispecie concreta soddisfi, almeno in astratto, i presupposti della continuazione", per poi concludere escludendo il medesimo disegno criminoso in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha agito con "sprezzo dell'ordine autoritativo ricevendo plurime denunce... consolidando la piena consapevolezza de/proprio agire". Tale ultima considerazione, in realtà, non è idonea ad escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione, considerato che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che l'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante 2compartecipazione dei medesimi soggetti, (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv. 266413 - 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Rv. 254809 - 01), ulteriormente chiarendo che, al fine del riconoscimento del vincolo, è sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156 -01; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01). Ebbene, nella specie la sentenza impugnata non ha valutato gli indicatori della omogeneità delle condotte e della contiguità temporale delle stesse, così incorrendo in un primo vulnus motivazionale. La sentenza, inoltre, non si confronta con un altro dato, pure segnalato nel ricorso, offerto dalle sentenze passate in giudicato che già hanno riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra condotte del tutto sovrapponibili a quelle per le quali si procede, poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nello spazio temporale tra maggio ed agosto 2023. Dalla lettura del certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] si evince che l'imputato ha commesso molteplici violazioni del foglio di via obbligatorio, a lui contestate ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oggetto delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza della Corte di Appello di Genova del 4 giugno 2024, divenuta irrevocabile il 20.07.2024, per una violazione (contestata al capo 2 della rubrica) di cui al citato comma 3 dell'art. 76, commessa in Genova in data 19.07.2023; b) sentenza del Tribunale di Genova del 27 novembre 2024, divenuta irrevocabile il 12 gennaio 2025, per una violazione di cui al citato comma 3 dell'art. 76, commessa in Genova in data 22.06.2023; tale fatto veniva unificato per la continuazione con quello oggetto del capo 2 della sentenza riportata sub a; c) sentenza del Tribunale di Genova del 18 febbraio 2025, irrevocabile il 7 giugno 2025, di cui al citato comma 3 dell'art. 76, commessa in Genova in data 13.08.2023; tali fatti venivano unificati per la continuazione con quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Genova del 27 novembre 2024 sub b; d) sentenza del Tribunale di Genova del 14 marzo 2025, irrevocabile il 30 marzo 2025, avente ad oggetto il fatto commesso in Genova il 29 06.2023; la sentenza unificava tale fatto con quelli oggetto della sentenza sub a (fatto commesso il 19.07.2023) e sub b ([OSCURATO:PERSONA] commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ebbene, i vari giudici di merito che si sono interessati delle plurime violazioni al figlio di via obbligatorio poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo da maggio ad agosto 2023 hanno ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra tali condotte.3 czCon tale riconoscimento la Corte di merito, pur non essendo vincolata al precedente giudizio, avrebbe dovuto confrontarsi, mentre, nella vicenda al vaglio, il necessario confronto è stato eluso. 4. Da quanto esposto discende l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente al diniego della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. P.Q.MDepositata in Cance2ei-0 oggi Roma,ti ..........IL .. FUNZIONS O GIUDIZIARIO 4