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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35561/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 14 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Tivoli del 26 febbraio 2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] I colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 bis co.3 cod. pen. (in relazione alle circostanze di cui all'art. 625 n.3 cod. pen.), condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e operata la riduzione per il rito, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 618,00 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 bis co.3, 625 co. 3 cod. pen. ed illogicità manifesta della motivazione.

In particolare, il ricorrente censura la qualificazione giuridica del fatto in termini di furto in abitazione, sostenendo che la condotta debba essere riqualificata nella diversa fattispecie di furto semplice prevista dall'art. 624 cod. pen., posto che l'immobile risultava disabitato da tempo, in pessime condizioni manutentive e che gli stessi imputati, entrati da un foro nella recinzione preesistente e da loro non provocato, non avevano fatto altro che raccogliere da terra dei pezzi di ferro, senza avvalersi di ulteriori mezzi.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

La Corte d'Appello ha adeguatamente motivato sulla configurabilità del reato di furto in abitazione, evidenziando come gli imputati si siano introdotti nella villa di [OSCURATO:PERSONA] attraverso un varco preesistente nella recinzione della villa, impossessandosi di beni all'interno della stessa di proprietà della persona offesa.

La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che l'immobile non risultava affatto abbandonato, come attestato dalla presenza di un impianto di videosorveglianza installato dai proprietari (notato dagli imputati, i quali, oltre tutto, hanno sottratto una delle telecamere dell'impianto) e dalle dichiarazioni degli operanti in sede di convalida dell'arresto.

È stata pure superata, la prospettazione difensiva, secondo cui non è configurabile il furto in abitazione poiché i beni si trovavano nel giardino.

Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Cass. pen., Sez.

IV, Sent. n. 50105/2023).

Si osserva al riguardo che già prima dell'intervento riformatore, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che in tema di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 1, cod.pen., per "edificio o altro luogo destinato ad abitazione" deve intendersi non solo l'ambiente strettamente adibito ad abitazione vera e propria, ma anche ogni altro luogo compreso nel complesso del fabbricato e destinato all'attuazione delle esigenze della vita abitativa, come un cortile, un giardino, ecc., mentre non è necessaria, perché ricorra l'aggravante, la presenza di persone nell'edificio, essendo configurabile l'aggravante medesima anche per edifici destinati ad abitazione solo saltuariamente (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7347 del 29/04/1992, Rv.190994), precisando che tale aggravante poteva essere configurata ove il fatto fosse stato commesso in un locale che, pur non comunicando direttamente con l'abitazione, venisse tuttavia destinato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11077 del 14.10.1992, Rv. 192547).

La norma, dunque, tutela anche i luoghi che costituiscono pertinenza di una privata dimora, come il giardino dell'abitazione che ne costituisce una parte integrante per essere destinato alle esigenze della vita abitativa.

Trattasi di un luogo destinato in modo durevole -al servizio o all'ornamento dell'unità immobiliare.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 14 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Tivoli del 26 febbraio 2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] I colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 bis co.3 cod. pen. (in relazione alle circostanze di cui all'art. 625 n.3 cod. pen.), condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e operata la riduzione per il rito, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 618,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 bis co.3, 625 co. 3 cod. pen. ed illogicità manifesta della motivazione. In particolare, il ricorrente censura la qualificazione giuridica del fatto in termini di furto in abitazione, sostenendo che la condotta debba essere riqualificata nella diversa fattispecie di furto semplice prevista dall'art. 624 cod. pen., posto che l'immobile risultava disabitato da tempo, in pessime condizioni manutentive e che gli stessi imputati, entrati da un foro nella recinzione preesistente e da loro non provocato, non avevano fatto altro che raccogliere da terra dei pezzi di ferro, senza avvalersi di ulteriori mezzi. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è manifestamente infondato in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La Corte d'Appello ha adeguatamente motivato sulla configurabilità del reato di furto in abitazione, evidenziando come gli imputati si siano introdotti nella villa di [OSCURATO:PERSONA] attraverso un varco preesistente nella recinzione della villa, impossessandosi di beni all'interno della stessa di proprietà della persona offesa. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che l'immobile non risultava affatto abbandonato, come attestato dalla presenza di un impianto di videosorveglianza installato dai proprietari (notato dagli imputati, i quali, oltre tutto, hanno sottratto una delle telecamere dell'impianto) e dalle dichiarazioni degli operanti in sede di convalida dell'arresto. È stata pure superata, la prospettazione difensiva, secondo cui non è configurabile il furto in abitazione poiché i beni si trovavano nel giardino. Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 50105/2023). Si osserva al riguardo che già prima dell'intervento riformatore, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che in tema di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 1, cod.pen., per "edificio o altro luogo destinato ad abitazione" deve intendersi non solo l'ambiente strettamente adibito ad abitazione vera e propria, ma anche ogni altro luogo compreso nel complesso del fabbricato e destinato all'attuazione delle esigenze della vita abitativa, come un cortile, un giardino, ecc., mentre non è necessaria, perché ricorra l'aggravante, la presenza di persone nell'edificio, essendo configurabile l'aggravante medesima anche per edifici destinati ad abitazione solo saltuariamente (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7347 del 29/04/1992, Rv.190994), precisando che tale aggravante poteva essere configurata ove il fatto fosse stato commesso in un locale che, pur non comunicando direttamente con l'abitazione, venisse tuttavia destinato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11077 del 14.10.1992, Rv. 192547). La norma, dunque, tutela anche i luoghi che costituiscono pertinenza di una privata dimora, come il giardino dell'abitazione che ne costituisce una parte integrante per essere destinato alle esigenze della vita abitativa. Trattasi di un luogo destinato in modo durevole -al servizio o all'ornamento dell'unità immobiliare. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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