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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25049/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Cagliari ha, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], qualificata la condotta contestata come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose, rideterminato la pena a carico del predetto in mesi quattro di reclusione ed € 150,00 di multa, confermando nel resto.

All' imputato è ascritto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], la seguente imputazione: "dopo essersi introdotti all'interno della centrale elettrica Enel, sita in Cagliari via [OSCURATO:PERSONA], si impossessavano di sei coperchi di impianti elettrici, nonché compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di materiale elettrico, cavi e di eventuali ulteriori beni di valore custoditi all'interno della predetta centrale elettrica ENEL.

Non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà, in quanto venivano sorpresi e costretti alla fuga.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nello staccare i coperchi e nell'accingersi ad impossessarsi allo stesso modo di altro materiale elettrico.

Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto in tempo di notte, così da ostacolare la difesa pubblica e privata - esclusa quest'ultima già in primo grado, 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite i; difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato ia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ex art. 606 comma I, lett. e) c.p.p., nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 625 n. 2 c.p.

In particolare, si reitera la questione dell'insussistenza dell'aggravante contestata ex art. 625 n. 2 c.p., poiché, come pacificamente emerso anche dalla sentenza della Corte territoriale impugnata, i coperchi oggetto dell'azione furtiva al più sarebbero stati svitati, senza alcun danneggiamento degli stessi, e senza alcuna minima alterazione della loro struttura e/o della loro funzione economico-sociale.

Tant'è che i coperchi medesimi sono stati prontamente restituiti integri, esattamente come i coperchi simili montati ancora nei pressi.

Pertanto, si insiste per l'esclusione dell'aggravante contestata, perché insussistente, e, conseguentemente, non essendo stata presentata alcuna querela nei confronti dell'imputato, in favore dello stesso si invoca la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso e, richiamati integralmente i morivi di ricorso, ha dedotto l'ulteriore seguente motivo aggiunto, con cui ha eccepito la mancanza della condizione di procedibilità ex art. 624, comma 3, codice penale, così come riformato ex 2, comma 1, lett. i), del D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 150.

Alla luce della "[OSCURATO:PERSONA]", anche laddove la Suprema Corte di Cassazione ritenesse infondato il motivo proposto circa l'insussistenza dell'aggravante contestata ex art. 625 n. 2 c.p., il delitto contestato all'imputato sarebbe attualmente comunque procedibile a querela della persona offesa, così come disposto dalla nuova formulazione dell'art. 624, comma 3 c.p.

Conseguentemente, seppur si ritenesse sussistente l'aggravante suddetta, si imporrebbe una sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, non avendo la persona offesa, ad oggi, proposto alcuna querela. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Gli argomenti prospettai in ricorso meritano di essere vagliati dal giudice di merito che dovrà, alla stregua delle risultanze processuali, valutare la ricorrenza nel caso di specie dell'aggravante della violenza che tuttavia, a differenza di quanto assume il ricorso, non può essere esclusa in virtù dell' assenza di alterazioni o di mutamento della funzionalità del bene oggetto di asportazione - nel caso di specie i coperchi - dal momento che, a differenza di quanto afferma la difesa, non è rispetto ad esso che va indirizzata !a valutazione in argomento (cfr. Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013 Ud. (dep. 03/02/2014), Rv. 258725 - 01 che nel ribadire il principio secondo cui in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione, ha precisato che è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale ali' "amotio" della prima.).

Sicché, - a prescindere dal concreto utilizzo o meno degli attrezzi da scasso rinvenuti dalle forze dell'ordine e della rottura del bene,che costituirà anch'essa oggetto di accertamento da parte del giudice di merito - questi dovrà accertare se l'asportazione dei coperchi abbia potuto determinaV un mutamento della destinazione d'uso della cosa, ben potendo l'esercizio della violenza sulle cose consistere anche in una qualunque manomissione atta a determinare quanto meno un mutamento della destinazione di uso della cosa stessa, non essendo necessaria la rottura o la definitiva inservibilità del bene su cui è stata esercitata la manomissione, di talché è sufficiente anche il distacco di una sua componente essenziale ai fini della funzionalità, tale da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (cfr. Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974 - 02, conf., Sez. 2, n. 6046 del 1973, Rv. 124879, fattispecie relativa al furto degli pneumatici di un auto).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari; il giudice del rinvio vorrà ovviamente verificare - stante la sopravvenuta previsione, ex d.

Igs. n. 150 del 2022 cd. riforma Cartabla della procedibilità a querela del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose - se sussiste la indicata condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Cagliari ha, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], qualificata la condotta contestata come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose, rideterminato la pena a carico del predetto in mesi quattro di reclusione ed € 150,00 di multa, confermando nel resto. All' imputato è ascritto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], la seguente imputazione: "dopo essersi introdotti all'interno della centrale elettrica Enel, sita in Cagliari via [OSCURATO:PERSONA], si impossessavano di sei coperchi di impianti elettrici, nonché compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di materiale elettrico, cavi e di eventuali ulteriori beni di valore custoditi all'interno della predetta centrale elettrica ENEL. Non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà, in quanto venivano sorpresi e costretti alla fuga. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nello staccare i coperchi e nell'accingersi ad impossessarsi allo stesso modo di altro materiale elettrico. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto in tempo di notte, così da ostacolare la difesa pubblica e privata - esclusa quest'ultima già in primo grado, 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite i; difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato ia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ex art. 606 comma I, lett. e) c.p.p., nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 625 n. 2 c.p. In particolare, si reitera la questione dell'insussistenza dell'aggravante contestata ex art. 625 n. 2 c.p., poiché, come pacificamente emerso anche dalla sentenza della Corte territoriale impugnata, i coperchi oggetto dell'azione furtiva al più sarebbero stati svitati, senza alcun danneggiamento degli stessi, e senza alcuna minima alterazione della loro struttura e/o della loro funzione economico-sociale. Tant'è che i coperchi medesimi sono stati prontamente restituiti integri, esattamente come i coperchi simili montati ancora nei pressi. Pertanto, si insiste per l'esclusione dell'aggravante contestata, perché insussistente, e, conseguentemente, non essendo stata presentata alcuna querela nei confronti dell'imputato, in favore dello stesso si invoca la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso e, richiamati integralmente i morivi di ricorso, ha dedotto l'ulteriore seguente motivo aggiunto, con cui ha eccepito la mancanza della condizione di procedibilità ex art. 624, comma 3, codice penale, così come riformato ex 2, comma 1, lett. i), del D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 150. Alla luce della "[OSCURATO:PERSONA]", anche laddove la Suprema Corte di Cassazione ritenesse infondato il motivo proposto circa l'insussistenza dell'aggravante contestata ex art. 625 n. 2 c.p., il delitto contestato all'imputato sarebbe attualmente comunque procedibile a querela della persona offesa, così come disposto dalla nuova formulazione dell'art. 624, comma 3 c.p. Conseguentemente, seppur si ritenesse sussistente l'aggravante suddetta, si imporrebbe una sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, non avendo la persona offesa, ad oggi, proposto alcuna querela. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Gli argomenti prospettai in ricorso meritano di essere vagliati dal giudice di merito che dovrà, alla stregua delle risultanze processuali, valutare la ricorrenza nel caso di specie dell'aggravante della violenza che tuttavia, a differenza di quanto assume il ricorso, non può essere esclusa in virtù dell' assenza di alterazioni o di mutamento della funzionalità del bene oggetto di asportazione - nel caso di specie i coperchi - dal momento che, a differenza di quanto afferma la difesa, non è rispetto ad esso che va indirizzata !a valutazione in argomento (cfr. Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013 Ud. (dep. 03/02/2014), Rv. 258725 - 01 che nel ribadire il principio secondo cui in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione, ha precisato che è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale ali' "amotio" della prima.). Sicché, - a prescindere dal concreto utilizzo o meno degli attrezzi da scasso rinvenuti dalle forze dell'ordine e della rottura del bene,che costituirà anch'essa oggetto di accertamento da parte del giudice di merito - questi dovrà accertare se l'asportazione dei coperchi abbia potuto determinaV un mutamento della destinazione d'uso della cosa, ben potendo l'esercizio della violenza sulle cose consistere anche in una qualunque manomissione atta a determinare quanto meno un mutamento della destinazione di uso della cosa stessa, non essendo necessaria la rottura o la definitiva inservibilità del bene su cui è stata esercitata la manomissione, di talché è sufficiente anche il distacco di una sua componente essenziale ai fini della funzionalità, tale da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (cfr. Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974 - 02, conf., Sez. 2, n. 6046 del 1973, Rv. 124879, fattispecie relativa al furto degli pneumatici di un auto). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari; il giudice del rinvio vorrà ovviamente verificare - stante la sopravvenuta previsione, ex d. Igs. n. 150 del 2022 cd. riforma Cartabla della procedibilità a querela del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose - se sussiste la indicata condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra s
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