CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 31502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36273-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro ESSO ITALIANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] di cessione gratuita di uso di impianto di distribuzione di carburanti Clausola risolutiva espressa Condizione risolutiva R.G.N. 36273/2019 Cron. Rep. Ud. 13/09/2023 CC rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 563/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/05/2019 R.G.N. 616/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva respinto le sue domande nei confronti di Esso Italiana s.r.l., dirette a: a) dichiararsi che detta società aveva risolto anticipatamente e senza giusta causa, con effetto dal 30.9.2009, il contratto di cessione gratuita in suo favore dell’uso dell’impianto di distribuzione carburanti sito in [OSCURATO:PERSONA], in scadenza al 21.5.2014; b) dichiararsi che la stessa società aveva trasferito il relativo decreto assessoriale di autorizzazione per l’apertura di altro impianto in Catania, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], senza consentirgli di esercitare il diritto di prelazione, in violazione degli accordi interprofessionali di categoria del 29.7.1997; c) condannarsi la società a risarcirgli i danni derivanti dall’anticipata risoluzione del contratto e dal mancato affidamento della gestione del nuovo impianto creato col trasferimento del decreto. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel respingere il primo e principale motivo d’appello del Bellia, giungeva alla conclusione che l’art. 4 del contratto stipulato dalle parti (secondo cui: “E’ facoltà insindacabile della ESSO rimuovere in via definitiva il punto di vendita in qualsiasi momento con la conseguente risoluzione del contratto”), ed in forza del quale la società concessionaria aveva risolto il contratto stesso, trovava copertura nel punto 8.1. dell’art. 7 dell’accordo interprofessionale del 29.7.1997, escludendo ogni ragione di nullità di tale clausola contrattuale per contrasto con norma imperativa di legge. Disattendeva, altresì, il secondo ed il terzo motivo d’appello, ribadendo che nella fattispecie in esame non vi era stato un trasferimento del decreto di autorizzazione all’apertura dell’impianto – in relazione al quale potesse affermarsi il diritto del gestore a seguire la concessione, ai sensi del già cit. punto 8.1. dell’Accordo del 29.7.1997 – dal momento che tale autorizzazione era stata revocata con decreto del 19.11.2009. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 4. Ha resistito l’intimata con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 32/1998 e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Categoria del 29.7.1997 articolo 2 in relazione alla interpretazione della legittimità e validità dell’art. 4 del contratto di comodato, invece, nulla”, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Deduce che la Corte d’appello di Catania aveva errato nello statuire che il caso in esame, essendo relativo ad un contratto che aveva avuto pacifica esecuzione per sei anni e che si era rinnovato automaticamente, era differente da quello esaminato da questa Corte Suprema con l’ordinanza n. 24532/2018, con cui si statuiva che la risoluzione incorreva nella sanzione di nullità prevista dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 32 del 1998 per violazione della durata minima di cui al sesto comma di tale disposizione, che riguardava l’ipotesi di risoluzione nel corso dei primi sei anni del contratto di comodato. 2. Col secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 11.2.1998 n. 32, art. 1 commi sei e dieci, violazione e falsa applicazione dell’accordo interprofessionale del 29 luglio 1997 art. 7 punto 8.1. (ovvero art. 7 punto i) siccome recepito dall’accordo interprofessionale del 23.7.1998 all’art. 7, conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 1360 c.c. in relazione all’art. 1353 c.c. ed omessa applicazione dell’art. 1355 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e dell’art. 132 comma 2 n.ro 4 c.p.c. in correlazione con l’art. 360 comma 1 n.ro 4 c.p.c. Deduce che la Corte d’appello aveva erroneamente statuito che la clausola n. 4 del contratto di comodato era valida ed efficace perché trovava “copertura” nell’art. 8 (rectius art. 7 punto 8.1.) dell’accordo del 29.7.1997 esclusa ogni ragione di nullità per contrarietà a norme imperative di legge. 3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 punto 8.1. (art. 7 punto i) accordo interprofessionale 29 luglio 1997 siccome recepito dall’accordo interprofessionale del 23.7.1998 all’art. 7, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Secondo il ricorrente, una lettura corretta del punto suddetto dell’accordo interprofessionale, in considerazione del fatto che la chiusura dell’impianto comportava la cessazione dell’attività lavorativa del gestore, avrebbe dovuto indurre i giudici a valutare che la chiusura dell’impianto poteva determinare la risoluzione del rapporto per la sola ipotesi di trasferimento dell’impianto, che è l’unica che consente al gestore di seguire il decreto. 4. Il primo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente per connessione, sono infondati. 5. Risulta anche dalla sentenza impugnata che il contratto di cessione gratuita dell’uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, stipulato inter partes il 21.5.2002, prevedeva all’art. 4 che: “E’ facoltà insindacabile della ESSO rimuovere in via definitiva il punto vendita in qualsiasi momento con la conseguente risoluzione del contratto”, e che, in forza di detta clausola, ESSO Italiana aveva comunicato al gestore, attuale ricorrente, la risoluzione del contratto, destinato a scadere il 21.5.2014, con effetto dal 30.9.2009. 6. Il Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (recante norme sulla “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”), all’art. 1, comma 6, dispone: “La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell’uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell’autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. [OSCURATO:PERSONA] dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive”. Il successivo comma 10 del medesimo art. 1 recita: “Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”. 7. L’accordo interprofessionale del 29.7.1997 al punto 2 prevede anzitutto che: Tali contratti , ossia, quelli di affidamento in uso gratuito delle attrezzature fisse e mobili, finalizzate alla distribuzione in esclusiva dei carburanti, dei locali di ricovero del gestore (anche se adibiti alla vendita di merci diverse: accessori per auto e ricambi d’uso) entro i primi 25 mq, nonché dei locali magazzino (cfr. il precedente punto 1 dello stesso accordo) avranno una durata di sei anni. Al momento della stipula del primo contratto è previsto un periodo di prova della durata di sei mesi che andrà a sommarsi alla durata minima. I contratti si rinnovano automaticamente, per un periodo di uguale durata, salvo comunicazione del mancato rinnovo da inviare al gestore, nei primi sei mesi dell’ultimo anno contrattuale. Il mancato rinnovo dopo il primo periodo contrattuale dovrà essere accompagnato dall’esplicitazione da parte del concessionario/titolare dell’autorizzazione, dei motivi che lo hanno indotto ad assumere tale decisione. In tal caso, su richiesta del gestore, verrà avviato un tentativo di conciliazione al quale il concessionario/titolare dell’autorizzazione è tenuto ad aderire, da esperirsi all’interno della costituenda “Camera della Professione” . Il successivo punto 7 del medesimo accordo, sotto la rubrica “Clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c.”, recita: “Le clausole risolutive da prevedere nei nuovi contratti sono le seguenti: … (omissis) … i) Chiusura dell’impianto, fatto salvo il diritto del gestore di seguire la concessione secondo la normativa vigente. Analogo diritto verrà altresì concesso anche laddove la normativa sulla concessione venisse superata”. Tale ultima ipotesi è dettata dopo quelle descritte nelle precedenti lettere daa) ad h) del medesimo punto. Infine, sempre per quanto qui interessa, nel punto 7 del successivo accordo interprofessionale del 23.7.1998, rubricato “Contenuto dei nuovi contratti”, era pattuito che: “- Nel rispetto dell’accordo del 29 luglio 1997, le aziende devono prevedere nei contratti stipulati o rinnovati dopo il marzo u.s.: … (omissis) … - le clausole risolutive espresse al punto 7 dell’accordo (da introdurre anche nei contratti in essere, con opportuna comunicazione)”. 8. Orbene, nel considerare tali previsioni legali e collettive, questa Sezione aveva affermato che, con riferimento al contratto con cui il concessionario del servizio di distribuzione di carburanti affida gratuitamente a terzi la gestione di un impianto di sua proprietà, il punto 2 dell’Accordo collettivo interprofessionale del 29 luglio 1997, stipulato in applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 32 del 1998, impone, a pena di invalidità della disdetta, che il concessionario espliciti le ragioni del mancato rinnovo alla scadenza del primo periodo contrattuale; la violazione di tale obbligo può essere denunciata direttamente nel processo ordinario di cognizione. L’obbligo di motivazione, viceversa, non sussiste per la disdetta intimata dopo il primo rinnovo, in ragione del bilanciamento degli opposti interessi delle parti (così Cass. civ., sez. lav., 7.9.2017, n. 20909, riguardante fattispecie in cui la società titolare di autorizzazione, in relazione a contratto di comodato e somministrazione stipulato con scrittura privata del 20.10.2000, aveva avanzato domanda intesa all’accertamento della cessazione di tale contratto alla naturale scadenza del 19.4.2007, e respinta dai giudici di appello sul rilievo della genericità delle ragioni indicate nella lettera di recesso della società, affidate all’espressione “motivi commerciali”). In tal senso, era stato considerato che: “La previsione di siffatto obbligo motivazionale, sussistente alla stregua dell’Accordo collettivo, solo per il caso di disdetta intimata dopo il primo periodo contrattuale e, quindi, non anche per la disdetta intimata dopo il primo rinnovo, appare, del resto, giustificata, in un’ottica di bilanciamento degli opposti interessi delle parti, dalla esigenza di maggior tutela del gestore in relazione agli specifici e maggiori oneri verosimilmente affrontati nella fase iniziale di gestione dell’impianto”. 9. Successivamente, Cass. civ., sez. III, 5.10.2018, n. 24532, aveva ritenuto che, in tema di contratto di comodato di impianto di distribuzione di carburante, la clausola che ricolleghi la risoluzione del contratto all’esercizio della insindacabile facoltà del comodante di trasferire o rimuovere l’impianto non è qualificabile come clausola risolutiva espressa e, finendo per attribuire al comodante un diritto assoluto di recesso, incorre nella sanzione di nullità prevista dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 32 del 1998, per violazione della durata minima di cui al sesto comma di tale disposizione. Questa decisione riguardava un caso in cui la società titolare dell’autorizzazione aveva esercitato il recesso dal contratto di comodato di un impianto di distribuzione del carburante, stipulato con il gestore per la durata dall’1 ottobre 2009 al 30 marzo 2016, a motivo della chiusura dell’impianto il 31 dicembre 2009. 10. Più di recente, Cass. civ., sez. III, 26.8.2020, n. 17800, ha respinto il ricorso per cassazione di un gestore nei confronti di società titolare di autorizzazione, la quale aveva chiesto in giudizio, tra l’altro, la declaratoria di cessazione del contratto di cessione gratuita di un “punto vendita di carburanti”, in base alla clausola di cui al punto 2.4. dell’art. 2 di tale contratto, che riservava alla società concedente “il diritto di recedere dal contratto” qualora “il punto vendita venisse incluso dalla KUPIT nei programmi di chiusura e smantellamento finalizzati a razionalizzare la rete di distribuzione carburanti, ai sensi del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 e/o da successive disposizioni in materia e in esecuzione di un proprio piano di chiusura”. Quest’ultima decisione, pur considerato quanto statuito da Cass. n. 24532/2018 cit., e rilevato che non era sindacabile in sede di legittimità il giudizio di fatto del giudice di merito nel senso che si era nella specie già verificato il primo rinnovo del rapporto contrattuale, ha osservato che la tipologia di clausola risolutiva contemplata dalla lettera i) (“Chiusura dell’impianto, fatto salvo il diritto del gestore di seguire la concessione secondo la normativa vigente”) “non pare presupporre un inadempimento del gestore, sia perché la chiusura dell’impianto avviene ad iniziativa non del gestore medesimo, sia perché questi conserva un diritto di seguire la concessione, diritto la cui attribuzione non sarebbe compatibile con una condotta inadempiente”. Ha, pertanto, ritenuto che la su riportata clausola del contratto tra le parti non si collocava “nell’area della clausola risolutiva espressa, ma in quella della condizione risolutiva”, e che detta condizione, come in tale clausola delineata, era “sufficientemente determinata e non meramente potestativa”. 11. Tale essendo in subiecta materia il panorama delle decisioni di legittimità, indubbiamente legate alle fattispecie concrete come accertate dai giudici di merito, segnatamente circa le diverse clausole dei contratti di cessione gratuita dell’uso di impianto di distribuzione carburanti di volta in volta in considerazione, osserva anzitutto il Collegio che condivisibilmente la Corte territoriale ha ritenuto, rispetto alla disciplina legale, che l’art. 1 d.lgs. n. 32/1998, al comma 6, prescrive che i contratti di affidamento della gestione degli impianti di distribuzione carburanti abbiano durata “non inferiore a sei anni”, ma che, diversamente da quanto sostenuto dall’allora appellante, attuale ricorrente, “non impone affatto, alla scadenza di tale durata minima, il rinnovo per ulteriori anni sei, né tantomeno fa divieto assoluto, in caso di rinnovo, di risoluzione anticipata del contratto”. Queste considerazioni, infatti, sono aderenti anzitutto alla lettera dell’art. 1 d.lgs. n. 32/1998, rubricato “Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti”, che, al comma 6, si limita a stabilire che i contratti in questione debbano avere una “durata non inferiore a sei anni”, così sancendo soltanto quella che è una durata minima degli stessi contratti, ma senza occuparsi affatto di eventuali rinnovi di questi ultimi, della durata di essi rinnovi, di facoltà di recesso o di disdetta in senso tecnico, di clausole o condizioni risolutive. Pertanto, in disparte gli ulteriori aspetti disciplinati nell’art. 1 cit. (che qui non rilevano), sul terreno dei contratti in questione unicamente la suddetta durata minima è presidiata dal successivo comma 10 dello stesso art. 1, secondo cui: “Ogni pattuizione contraria al presente articolo (n.d.r.: e quindi in ipotesi anche recata negli accordi interprofessionali contemplati nel medesimo articolo) è nulla di diritto”; sicché, inoltre, rispetto a clausole dei contratti particolari di durata inferiore a sei anni opererebbe il meccanismo di “inserzione automatica di clausole” (cfr. art.1339 c.c.) espressamente previsto dal secondo periodo dell’ora cit. comma 10. E correttamente, perciò, la Corte di merito ha osservato che l’art. 1, al comma 6, cit. rimette la definizione in concreto della disciplina di tali contratti agli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell’autorizzazione (“secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi …”) . Tale affermazione è, infatti, in linea con Cass. n. 20909/2017 cit., secondo la quale il decreto legislativo apposito rinvia alle disposizioni collettive “per la regolazione dei profili contrattuali e commerciali, diversi da quello attinente alla durata, fissata dalla legge inderogabilmente in sei anni” (cfr. il § 3.2. di tale decisione). 11.1. D’altronde, sempre Cass. n. 20909/2017, come si è visto, aveva considerato che, dopo il primo periodo contrattuale di sei anni, e in caso quindi di rinnovo per un periodo di uguale durata, ma in base alla disciplina recata dall’accordo interprofessionale del 1997 al punto 2, fosse possibile invece la disdetta intimata al gestore e volta ad impedire un ulteriore rinnovo anche in difetto di esplicitazione dei motivi del mancato rinnovo, esplicitazione necessaria invece “dopo il primo periodo contrattuale”. Così riconoscendo che, dopo un periodo contrattuale pari alla durata minima legale del contratto, l’art. 1, commi 6 e 10, d.lgs. n. 32/1998, non assicuri, a pena di nullità di un’eventuale pattuizione particolare o collettiva a riguardo, che il singolo contratto debba necessariamente rinnovarsi ogni volta per un periodo di sei anni. 11.2. Dunque, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nel primo motivo, la disciplina collettiva (che tra poco si andrà meglio ad esaminare) non “costituisce un unicum con la disciplina di legge sicché la previsione collettiva diviene anch’essa inderogabile”. Invero, da un lato, il comma 6 dell’art. 1 del decreto legislativo si limita a contemplare gli accordi interprofessionali in questione, regolandone l’ambito applicativo, il regime di pubblicità e, parzialmente, il contenuto, e, dall’altro, la nullità di diritto, prevista dal successivo comma 10, è riservata a “Ogni pattuizione contraria al presente articolo”, vale a dire, in contrasto con la disciplina legale nello stesso articolo contenuta, e non anche con quella recata dagli accordi interprofessionali, della quale non è assicurata la cogenza. 12. Passando allora a rivalutare il caso sotto il profilo giuridico in rapporto alla disciplina collettiva nazionale, condivisibilmente la Corte di merito ha ritenuto che l’ipotesi della “Chiusura dell’impianto, fatto salvo il diritto del gestore di seguire la concessione secondo la normativa vigente”, pur inserita in previsione con la rubrica “Clausole risolutive ex art. 1456 c.c.”, “non impone necessariamente di assegnarle una corrispondente qualificazione (come pur sostenuto da Cass. n. 24532/18 cit.), posto che, nell’interpretazione di una clausola contrattuale, al di là della sua collocazione, o dell’espressa qualificazione data dalle parti, risulta decisivo l’esame del suo contenuto – ossia del tenore letterale delle espressioni utilizzate – riguardato alla stregua dei criteri di interpretazione legale (artt. 1362 e ss.) e, in particolare, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (cfr. Cass. sez. III n. 17718 del 2018, nonché tra le altre Cass. n. 665/2018, Cass. n. 7927/2017)”. La stessa Corte, in particolare, ha osservato che tale specifica ipotesi “non possa essere ricondotta alle clausole risolutive di cui all’art. 1456 cod. civ., essendo piuttosto diretta a condizionare la risoluzione del contratto ad un evento esterno all’esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art.1360 comma 2 cod. civ.; ciò che trova conferma ove si consideri che risulterebbe contrario agli interessi che le parti collettive hanno inteso tutelare con tale clausola, attribuire al gestore inadempiente (ovvero che si sia, in tesi, reso responsabile della chiusura dell’impianto per inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto), il diritto di seguire la concessione”. 12.1. L e doglianze del ricorrente in proposito sono da disattendere. Esse, infatti, si fondano esclusivamente sull’assunto che la già cit. Cass. n. 24532/2018, a chiare lettere avrebbe escluso categoricamente la possibilità di dare alla più volte riportata ipotesi sub lettera i) dell’accordo del 1997 una qualificazione diversa da quella di clausola risolutiva espressa (cfr. in particolare pagg. 20-22 del ricorso per cassazione). Sennonché, come si trae da un’attenta e completa lettura della motivazione di detta decisione di legittimità, in essa è stato sì osservato che gli accordi interprofessionali (è stato infatti considerato anche quello del 23.7.1998, sopra riportato nella parte che qui rileva) “riconducono espressamente la fattispecie della “chiusura dell’impianto” all’art. 1456 c.c., per cui presupposto dell’applicazione deve essere l’inadempimento della controparte di chi se ne avvale appunto come clausola risolutiva espressa”, ma non è stata mai affermato che la stessa corrispondesse all’effettiva natura dell’ipotesi in questione quale “clausola risolutiva espressa” ex art. 1456 c.c. Come pure già considerato, la più recente Cass. n. 17800/2020, pur tenendo conto di Cass. n. 24532/2018, ha ritenuto che la medesima ipotesi sub lett. i) “non pare presupporre un inadempimento del gestore, sia perché la chiusura dell’impianto avviene ad iniziativa non del gestore medesimo, sia perché questi conserva un diritto di seguire la concessione, diritto la cui attribuzione non sarebbe compatibile con una condotta inadempiente”. Soggiunge il Collegio che nel medesimo senso depone il secondo periodo della stessa lett. i), in cui “analogo diritto” viene concesso al gestore “anche laddove la normativa sulla concessione venisse superata” (come poi avvenuto perché il previgente regime concessorio è stato sostituito con un meno stringente regime autorizzatorio proprio ad opera del d.lgs. n. 32/1998). E’ di tutta evidenza, infatti, che pure in tal caso sarebbe distonico riconoscere ad un gestore in ipotesi inadempiente anche quest’ulteriore diritto. Pertanto, l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale di tale specifica ipotesi della norma collettiva è perfettamente plausibile e deve reputarsi esatta in relazione al tenore letterale della previsione ex art. 1362, comma primo, c.c., nonché conforme al canone dell’interpretazione complessiva delle clausole di cui all’art. 1363 c.c. con riferimento alle parti di cui si compone. Nota, del resto, il Collegio, sempre in ossequio al canone di cui all’art. 1363 cit., che l’art. 7 contempla, in realtà, altre ipotesi (quelle di cui alle lettere g) ed h, alla cui lettura si rimanda) che molto difficilmente sarebbero riconducibili a casi nei quali “una determinata obbligazione non sia stata adempiuta secondo le modalità stabilite” da parte del gestore, giusta l’art. 1456, comma primo, c.c. Peraltro, quest’ultima norma del codice civile è citata solo nella rubrica del punto (o articolo) 7 in questione, mentre il suo testo parla più genericamente di “clausole risolutive”, e il già menzionato punto 7 del seguente accordo del 1998 richiama sì le “clausole risolutive espresse” dell’accordo precedente del 1997, ma senza menzionare la norma codicistica. E tali rilievi concorrono nel convincere che il riferimento all’art. 1456 c.c., almeno rispetto all’ipotesi di cui alla lett. i) dell’accordo del 1997, fosse tecnicamente inappropriato e comunque non esatto rispetto all’effettiva natura dell’ipotesi ivi delineata. 13. La Corte di merito, quindi, ha escluso la nullità per contrasto con norma imperativa di legge dell’art. 4 del contratto intervenuto tra le parti, ritenendovi posta una condizione risolutiva non meramente potestativa. A riguardo ha ulteriormente e conclusivamente considerato che “la risoluzione nella specie operata – a termini contrattuali – da ESSO non solo non viola la durata legale minima del contratto, ma neppure costituisce recesso ad nutum, essendo dipesa da un fatto volontario della società (la scelta di rimuovere in via definitiva l’impianto), non arbitrario, ma legato a scelte imprenditoriali attinenti alla gestione della propria rete distributiva, per come consentito dall’ordinamento (c.d. condizione potestativa, su cui vedasi tra le altre Cass. sez. III, n. 18239 del 2014)”. 13.1. Alla luce dei superiori rilievi, anche tali conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello risultano giuridicamente ineccepibili. 14. P rivo di fondamento è il secondo motivo di ricorso nella parte in cui vi si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1360 c.c. in relazione all’art. 1353 c.c. e l’omessa applicazione dell’art. 1355 c.c. Difatti, secondo un risalente e consolidato orientamento di questa Corte la condizione meramente potestativa ad effetto risolutivo non rientra nella previsione di nullità di cui all’art. 1355 c.c., relativo alla sola condizione meramente potestativa di tipo sospensivo (cfr. Cass. n. 9879/2018; n. 2497/2004; n. 9840/1999; n. 812/1992; n. 5631/1985, la quale, quindi, aveva espressamente riconosciuto la validità delle condizioni risolutive anche se meramente potestative; n. 6107/1981). Nella specie, la Corte distrettuale ha motivatamente escluso che la clausola sub art. 4 del contratto inter partes contenesse una condizione meramente potestativa (richiamando in modo pertinente circa la relativa nozione Cass. n. 18239/2014). Comunque, essendo condivisibile la sussunzione di tale clausola nell’alveo della condizione risolutiva, quand’anche essa potesse essere reputata meramente potestativa, non ricorrerebbe la nullità prevista dall’art. 1355 c.c., ivi sancita esclusivamente per le condizioni sospensive meramente potestative. 15. La Corte d’appello ha altresì ritenuto che la disposizione collettiva circa l’ipotesi della “chiusura dell’impianto” non “può essere interpretata nel senso sostenuto dall’appellante (secondo cui le parti collettive avrebbero inteso prevedere la risoluzione automatica del contratto di uso gratuito dell’impianto solo allorché, con la chiusura dell’impianto, sia consentito al gestore il diritto di proseguire l’attività in altro punto vendita, ossia nel solo caso di trasferimento del relativo decreto di autorizzazione)”. 15.1. Valgono a riguardo le considerazioni della Corte d’appello la quale ha osservato, con motivazione congrua ed esaustiva e senza che possa ravvisarsi alcuna anomalia motivazionale, genericamente adombrata dal ricorrente: “Al contrario, essa condiziona risolutivamente la permanenza del contratto, tout court, alla chiusura dell’impianto, e quindi non solo al trasferimento del relativo decreto di autorizzazione, ma anche alla rinunzia o alla revoca dello stesso, sia per fatto proprio, volontario, del titolare dell’autorizzazione, che per fatto a questi non imputabile (factum principis). Ne consegue che la salvezza del diritto a seguire la concessione – come già evidenziato dal tribunale – è comunque subordinata all’esistenza di una concessione da seguire”.15.2. Per il resto la terza censura è, comunque, infondata, perché il ricorrente si limita a ribadire la tesi secondo cui “la chiusura dell’impianto è causa di risoluzione del contratto di gestione di quell’impianto, solo se consente al gestore di potere seguire la concessione”. Tale linea interpretativa, non solo è priva di riferimenti a qualcuno dei canoni ermeneutici legali, ma non spiega come un contratto di cessione gratuita di un determinato impianto possa non risolversi e quindi continuare ad operare in caso di “chiusura dell’impianto” oggetto dello stesso contratto, pur se, come ipotizza il ricorrente, al gestore neppure sia possibile “seguire la concessione” presso un impianto in tesi diverso. Per contro, l’interpretazione data dai giudici di secondo grado è, ancora una volta, aderente anzitutto alla lettera della previsione collettiva, in conformità al canone esegetico principale di cui all’art. 1362, comma primo c.c., perché la lata locuzione “chiusura dell’impianto”, senza ulteriori specificazioni, è idonea a comprendere tutte le diverse evenienze che portino appunto a chiudere un determinato impianto; ed il diritto del gestore di seguire la concessione (poi autorizzazione) ottenuta dalla società petrolifera, come esattamente ritenuto dalla Corte di merito, indubbiamente presuppone appunto l’esistenza di una concessione che possa essere seguita dal gestore. In difetto di tale ultimo presupposto, opera puramente e semplicemente la risoluzione del rapporto, non essendo concepibile che un contratto tipizzato a livello legale quale avente “per oggetto la cessione gratuita dell’uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione” (in sintesi, un “impianto” appunto per la distribuzione di carburanti per tale uso) non si sciolga quando venga meno il suo oggetto precipuo. 16. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimit