CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16418/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso da Avv. [OSCURATO:PERSONA] sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 2994/01/20,depositata in data 3.6.2020Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19.5.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1. In data 31 dicembre 2013, Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] diAgrigento aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. gli atti diNumero registro generale 30578/2020Numero sezionale 4290/2026Numero di raccolta generale 16418/2026Data pubblicazione 27/05/2026recupero n. TY5CRT100052/2013 e n. TY5CRT100053/2013, contestandol’indebito utilizzo, negli anni 2008 e 2009, del credito di imposta, di cui all’art. 8della legge n. 388/2000, fruito in relazione alla realizzazione di un investimentoconsistente nell’acquisto, ristrutturazione ed ampliamento di un immobilestrumentale alla propria attività.1. Nelle more dei processi instaurati a seguito della impugnativa di entrambigli atti di recupero, era stata emessa una cartella di pagamento, a sua voltaimpugnata dalla società contribuente, la quale, all’esito delle pronunce rese inrelazione alle impugnative degli atti di recupero, in corso di causa precisò in chelimiti la cartella impugnata dovesse ritenersi legittima (e, in particolare, per lasomma di € 41.566,00 relativamente all’anno 2008, e per la somma di €23.242,00 relativamente all’anno 2009). A sua volta, Agenzia delle Entrateprovvide a emettere provvedimenti di sgravio, ma per importi diversi, inrelazione a ciascuna annualità di imposta.2. In primo grado venne solo parzialmente accolto il ricorso della societàcontribuente, che interpose appello, deducendo la nullità della sentenza per viziodi ultrapetizione, mentre l’ufficio impositore propose appello incidentale.3. Nelle more del giudizio di appello, la società aderì alla definizione agevolatadei carichi recati dalla iscrizione a ruolo e dalla cartella di pagamento impugnata,depositando la comunicazione dell’agente della riscossione, contenentel’indicazione del carico recato dall’iscrizione a ruolo e dalla cartella di pagamentooggetto del giudizio, unitamente alla notifica del credito certificato vantato neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Agrigento e compensazione conesso del debito. A seguito di richiesta in tal senso da parte della societàcontribuente e mancata opposizione dell’Agenzia, il giudice di secondo gradoaveva dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere.4. Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, affidato a unmotivo; spiega controricorso la società contribuente.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 30578/2020Numero sezionale 4290/2026Numero di raccolta generale 16418/2026Data pubblicazione 27/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 e 5 c.p.c.,parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/ofalsa applicazione degli articoli 6 d.l. 193/2016, 1 d.l. 148/2017, 46 d. lgs.546/1992, e per omesso esame di un fatto decisivo della controversia, oggettodi discussione fra le parti.Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto cessata la materia del contendere, avendo la rottamazione ad oggettosolo una parte del credito vantato dalla Agenzia, e, in particolare, solo il creditooggetto della cartella di pagamento impugnata e non la parte di credito oggettodell’appello incidentale proposto dalla Agenzia, già oggetto di sgravio. Avrebbe,inoltre, errato la CGT2 nel non considerare che Agenzia delle entrate nonavrebbe che potuto prendere atto dell’accordo intervenuto fra il contribuente el’agente della riscossione, dovendo il giudice di appello verificare che larottamazione non poteva riguardare che l’importo oggetto della cartellaimpugnata.Parte controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, ai sensidell’articolo 366 primo comma n. 1 c.p.c., in quanto notificato, econtenutisticamente riferito, a [OSCURATO:PERSONA], laddove la sentenzaimpugnata è stata resa rispetto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..Rileva altresì parte controricorrente il difetto di specificità ed autosufficienzadel ricorso, non supportato da una analitica descrizione del contenuto dell’attodi sgravio emesso dall’Agenzia delle Entrate in data 17 giugno 2015, né dallaproduzione dello stesso.Aggiunge il difetto di interesse ad impugnare in capo a parte ricorrente: benpotrebbe, infatti, quest’ultima, in presenza dei presupposti di legge, procederea nuova iscrizione a ruolo dell’importo già oggetto di sgravio (provvedimento,peraltro, irrevocabile), non residuando alcun interesse alla pronuncia in ordineall’appello incidentale proposto.Il ricorso sarebbe, poi, infondato, avendo legittimamente dichiarato il giudicedi appello l’estinzione del giudizio, a fronte della richiesta di parte contribuente,corredata dalla prova della dichiarazione di volersi avvalere della rottamazioneNumero registro generale 30578/2020Numero sezionale 4290/2026Numero di raccolta generale 16418/2026con impegno a rinunciare agli atti del giudizio, e prova dell’avvenuto integraleData pubblicazione 27/05/2026pagamento (sul punto Cass. 4106/2020).2.Il ricorso è fondato.2.1.In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàsul punto (cfr., da ultimo Cass. n. 317/2025), il ricorso per cassazione èammissibile, anche in caso di omessa o erronea indicazione della parte, quandodal contenuto complessivo del ricorso o persino dal riferimento agli atti deiprecedenti gradi di giudizio sia agevole identificare con certezza la detta parte osi renda evidente che si sia trattato di un errore materiale, e, nel caso di specie,è agevole riscontrare come, in effetti, la pronuncia impugnata (agli atti) sia stataemessa nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della qualel’odierno controricorrente, intimato, è legale rappresentante.Il ricorso, poi, appare autosufficiente.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare seguito (sulpunto Cass. 21712.2020), l'atto di impugnazione deve contenere in sé tutti glielementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione dellasentenza di merito, ed altresì, a permettere la valutazione della fondatezza ditali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stessoricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito; ilricorrente ha perciò l'onere di indicare, a pena di inammissibilità, oltre al luogoin cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui ilricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge lacensura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazionedella parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (cfr. Cass. n.18679 del 27/07/2017; Cass. n. 14784 del 15/07/2015).Nel caso di specie, nel ricorso vi è un riferimento all’atto di sgravio del[OSCURATO:DATA_NASCITA] per la somma di € 135.403,60 che, in base alla tesi del ricorrente,proprio perché oggetto di sgravio, e quindi sottratta all’ammontare della cartella,non avrebbe potuto costituire oggetto della “rottamazione”, permanendo,invece, quale oggetto della pretesa veicolata con l’appello incidentale dell’ufficio.L’atto di sgravio risulta ritualmente acquisito agli atti del giudizio, prodottonel fascicolo del merito, acquisito ex art. 369 c.p.c..Numero registro generale 30578/2020Numero sezionale 4290/2026Numero di raccolta generale 16418/2026Data pubblicazione 27/05/2026Come già detto, il ricorso è fondato perché la cessazione della materia delcontendere non avrebbe potuto riguardare, come condivisibilmente argomentatodalla parte ricorrente, la parte della pretesa che l’amministrazione finanziariaaveva fatto oggetto di appello incidentale, operando uno sgravio provvisorio, masolo il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata, non considerandoche Agenzia delle entrate non avrebbe che potuto prendere atto dell’accordointervenuto fra il contribuente e l’agente della riscossione, dovendo il giudice diappello verificare che la rottamazione non poteva riguardare che l’importooggetto della cartella impugnata.In definitiva, la C.t.r. non ha percepito che la richiesta di cessazione dellamateria del contendere formulata dalla parte riguardava soltanto l’appelloprincipale della società mentre in capo all’Ufficio permaneva e permane uninteresse ad ottenere una decisione sull’appello incidentale, totalmenteobliterata dalla C.t.r. L’estinzione del giudizio per rottamazione/compensazionepoteva riguardare solo la parte di cartella effettivamente rottamata, ovveroquella al netto dell’ultimo sgravio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; per il resto, il giudizio dovevae deve continuare per l’esame dell’appello incidentale dell’Ufficio.In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguenterimessione delle ulteriori valutazioni al giudice di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione pergli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relative ancheal presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il19.5.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]