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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 41431/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 1 2 NOV. 2024 ,Luan [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza in data 12/06 2023 del Tribunale di Trieste, appellata dall'imputato e dal Procuratore Generale, confermava l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 70, comma 1, dpr n. 633/1972 e 295 ultimo comma dpr n. 43/1973 - perché quale proprietario ed amministratore di fatto della società "[OSCURATO:PERSONA]", con sede a Singapore, formale proprietaria dal 14.12.2012 dell'imbarcazione M/Y "Brigitte, battente battiera del Delaware, si sottraeva indebitamente al pagamento della prevista IVA all'importazione - e la conseguente condanna alla pena di euro 150.000, 00 di multa e, in accoglimento del ricorso del PG, disponeva la confisca dell'imbarcazione M/Y "Brigitte".

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati.

In via preliminare evidenzia che il reato, consumatosi il 4 gennaio 2017, si è estinto per prescrizione in data 4 luglio 2024, per decorso del termine prescrizionale massimo pari ad anni sette e mesi sei.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 216 del d.P.R. n. 43/1973 e mancata applicazione dell'art. 259 cod.proc.pen.

Argomenta che l'imbarcazione di cui all'imputazione nel periodo corrente dal 2 novembre 2017 al 4 maggio 2017 era stata sottoposto a sequestro giudiziario con nomina di custodi giudiziari istituzionali, i quali avrebbero dovuto provvedere alla comunicazione di cui all'art. 216, comma 4, d.P.R. n. 43/1973; il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto essere assolto dal reato di contrabbando a lui ascritto per non averlo commesso, in quanto soggetto non tenuto alla comunicazione di cui alla predetta norma non essendo in condizioni di esercitare atti, anche solo dichiarativi, del bene in sequestro.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 301 d.P.R. n. 43/1973 e mancata applicazione dell'art. 240 cod.pen.

Argomenta che l'imbarcazione oggetto di confisca appartiene a persona estranea al reato, la società [OSCURATO:PERSONA] con sede a Singapore (o allo stesso ricorrente nel caso di sua accertata estraneità al reato di contrabbando) e, pertanto, trovando applicazione la regola generale dell'art. 240, ultimo comma, cod.pen.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che questa Corte ha affermato che il reato di contrabbando di cui agli artt. 292 e 295 del testo unico delle leggi doganali (d.P.R. n. 23 gennaio 1973, n. 43) è configurabile non solo nel caso di importazione definitiva di mezzi di trasporto in evasione dei diritti di confine, bensì anche nel caso di mezzi di trasporto in temporanea importazione (art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), quando siano cessate le condizioni previste per l'importazione temporanea, ovvero sia decorso il termine semestrale fissato dalla legge ai fini della permanenza in importazione temporanea di merci estere sul suolo nazionale (Sez. 3, n. 38724 del 21/09/2007, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237923; Sez. 3, n. 19616 del 26/03/2014, Tverdokhlib, Rv. 259755).

La Corte di appello, nel disattendere la deduzione difensiva riproposta con il motivo di ricorso in esame, ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto, secondo cui il delitto di contrabbando doganale è configurabile anche per i mezzi di trasporto in temporanea importazione quando siano cessate le condizioni previste dall'art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 per tale importazione ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi fissato dalla legge ai fini della permanenza dei mezzi sul suolo nazionale; il predetto termine è interrotto solo se l'interessato dà comunicazione all'[OSCURATO:PERSONA] dell'inutilizzabilità del mezzo di trasporto e, comunque, la sospensione del termine non opera in caso di sequestro richiesto da privati (Sez.3, n. 19616 del 26/03/2014, Rv.259755 - 01).

Nella specie, come correttamente evidenziato dai Giudici di appello, la circostanza dell'inutilizzabilità dell'imbarcazione era stata determinata dall'esecuzione di sequestri disposti dal giudice civile ad istanza di privati e, come tali, non idonei ad interrompere il limite di permanenza temporanea; inoltre, alcuna rituale comunicazione era stata effettuata dall'interessato all'[OSCURATO:PERSONA].

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente impugna la disposta confisca, deducendo che l'imbarcazione oggetto del provvedimento ablativo appartiene a persona estranea al reato; in tal modo, tuttavia, lamenta aspetti non invocabili perché inerenti a diritti di soggetto diverso, quale unico titolare del diritto alla restituzione dei beni (cfr in motivazione Sez.U, n. 13539 del 30/01/2020, che hanno anche richiamato Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141, sia pure con riferimento alla dichiarata inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma invece la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la tegittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene, nonchè Sez.5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv.270209 - 02, che ha affermato che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso; in senso conforme Sez.5, n.18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 - 02).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Deve darsi atto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez.

U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez.

U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez.

U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).

Deve, comunque, osservarsi, per completezza, che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il termine prescrizionale non è, peraltro, ancora spirato: il reato si è consumato in data 4.1.2017 e, tenuto contro del termine prescrizionale massimo (artt. 157 e 161 cod.pen.) nonchè dei periodi di sospensione del corso della prescrizione (pari a 119 giorni) il termine prescrizionale maturerebbe il 31/10/2024.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 1 2 NOV. 2024 ,Luan [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza in data 12/06 2023 del Tribunale di Trieste, appellata dall'imputato e dal Procuratore Generale, confermava l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 70, comma 1, dpr n. 633/1972 e 295 ultimo comma dpr n. 43/1973 - perché quale proprietario ed amministratore di fatto della società "[OSCURATO:PERSONA]", con sede a Singapore, formale proprietaria dal 14.12.2012 dell'imbarcazione M/Y "Brigitte, battente battiera del Delaware, si sottraeva indebitamente al pagamento della prevista IVA all'importazione - e la conseguente condanna alla pena di euro 150.000, 00 di multa e, in accoglimento del ricorso del PG, disponeva la confisca dell'imbarcazione M/Y "Brigitte". 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. In via preliminare evidenzia che il reato, consumatosi il 4 gennaio 2017, si è estinto per prescrizione in data 4 luglio 2024, per decorso del termine prescrizionale massimo pari ad anni sette e mesi sei. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 216 del d.P.R. n. 43/1973 e mancata applicazione dell'art. 259 cod.proc.pen. Argomenta che l'imbarcazione di cui all'imputazione nel periodo corrente dal 2 novembre 2017 al 4 maggio 2017 era stata sottoposto a sequestro giudiziario con nomina di custodi giudiziari istituzionali, i quali avrebbero dovuto provvedere alla comunicazione di cui all'art. 216, comma 4, d.P.R. n. 43/1973; il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto essere assolto dal reato di contrabbando a lui ascritto per non averlo commesso, in quanto soggetto non tenuto alla comunicazione di cui alla predetta norma non essendo in condizioni di esercitare atti, anche solo dichiarativi, del bene in sequestro. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 301 d.P.R. n. 43/1973 e mancata applicazione dell'art. 240 cod.pen. Argomenta che l'imbarcazione oggetto di confisca appartiene a persona estranea al reato, la società [OSCURATO:PERSONA] con sede a Singapore (o allo stesso ricorrente nel caso di sua accertata estraneità al reato di contrabbando) e, pertanto, trovando applicazione la regola generale dell'art. 240, ultimo comma, cod.pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che questa Corte ha affermato che il reato di contrabbando di cui agli artt. 292 e 295 del testo unico delle leggi doganali (d.P.R. n. 23 gennaio 1973, n. 43) è configurabile non solo nel caso di importazione definitiva di mezzi di trasporto in evasione dei diritti di confine, bensì anche nel caso di mezzi di trasporto in temporanea importazione (art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), quando siano cessate le condizioni previste per l'importazione temporanea, ovvero sia decorso il termine semestrale fissato dalla legge ai fini della permanenza in importazione temporanea di merci estere sul suolo nazionale (Sez. 3, n. 38724 del 21/09/2007, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237923; Sez. 3, n. 19616 del 26/03/2014, Tverdokhlib, Rv. 259755). La Corte di appello, nel disattendere la deduzione difensiva riproposta con il motivo di ricorso in esame, ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto, secondo cui il delitto di contrabbando doganale è configurabile anche per i mezzi di trasporto in temporanea importazione quando siano cessate le condizioni previste dall'art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 per tale importazione ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi fissato dalla legge ai fini della permanenza dei mezzi sul suolo nazionale; il predetto termine è interrotto solo se l'interessato dà comunicazione all'[OSCURATO:PERSONA] dell'inutilizzabilità del mezzo di trasporto e, comunque, la sospensione del termine non opera in caso di sequestro richiesto da privati (Sez.3, n. 19616 del 26/03/2014, Rv.259755 - 01). Nella specie, come correttamente evidenziato dai Giudici di appello, la circostanza dell'inutilizzabilità dell'imbarcazione era stata determinata dall'esecuzione di sequestri disposti dal giudice civile ad istanza di privati e, come tali, non idonei ad interrompere il limite di permanenza temporanea; inoltre, alcuna rituale comunicazione era stata effettuata dall'interessato all'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente impugna la disposta confisca, deducendo che l'imbarcazione oggetto del provvedimento ablativo appartiene a persona estranea al reato; in tal modo, tuttavia, lamenta aspetti non invocabili perché inerenti a diritti di soggetto diverso, quale unico titolare del diritto alla restituzione dei beni (cfr in motivazione Sez.U, n. 13539 del 30/01/2020, che hanno anche richiamato Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141, sia pure con riferimento alla dichiarata inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma invece la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la tegittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene, nonchè Sez.5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv.270209 - 02, che ha affermato che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso; in senso conforme Sez.5, n.18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 - 02). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Deve darsi atto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). Deve, comunque, osservarsi, per completezza, che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il termine prescrizionale non è, peraltro, ancora spirato: il reato si è consumato in data 4.1.2017 e, tenuto contro del termine prescrizionale massimo (artt. 157 e 161 cod.pen.) nonchè dei periodi di sospensione del corso della prescrizione (pari a 119 giorni) il termine prescrizionale maturerebbe il 31/10/2024. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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