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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19105/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20042/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],non costituita in giudizio, –intimata – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campania n. 127 1 /18/ 201 6 , depositata il 9 febbraio 2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del22 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA].G.

N.20042/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’estratto di ruolo, il ruolo e lacartella di pagamento n. 071-2012-0098004334, funzionale alla riscossione di un importocomplessivo pari a € 118.523,93 ed emessa a seguito di controllo formale, ex art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, della dichiarazione resa per l’anno di imposta 2007.

2. [OSCURATO:PERSONA] P rovinciale di Napoli, con sentenza n. 19795/01/2014, depositata il 23 luglio 2014, da un lato, dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo non impugnabile l’estratto di ruolo non notificato, e, dall’altro , rigettava le doglianze della contribuente in merito alla violazione dell’art.36-ter del d .P.R. n. 600/1973 e del termine decadenziale previsto dall’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602per la notificazione della cartella di pagamento impugnata.

3. Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Commissione Tributaria R egionale della Campania , con sentenza n. 1271/18/2016, pronunciata il 26 gennaio 2016e depositata in segreteria il 9 febbraio 2016 , accoglieva l’appello , condannando l’Ufficio soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi (ricorso notificato il 30 agosto 2016). [OSCURATO:PERSONA] è rimastaintimata.

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

R.G.

N.20042/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza per ultrapetizione in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 onum. 4), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, che il giudice di secondo grado si sarebbe pronunciato su questioni non oggetto del giudizio.

Nello specifico, il rilevato vizio di in sufficienza della motivazione della comunicazione di esito del controllo formale non sarebbe statocontestato in alcun motivo di ricorso avverso la cartella di pagamento e l’estratto di ruolo impugnati.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui opererebbe un’illegittima inversione dell’onere della prova riguardo alla deducibilità dall’imponibile delle spese.

In particolare, da un lato, una volta che l’Ufficio abbia disconosciuto la deducibilità delle spese addotte, sarebbe onere del contribuente provare il contrario sulla base della documentazione prodotta e, dall’altro, la stessa contribuente avrebbe adottato un comportamento processuale volto a sostenere ella stessa l’onere della prova, producendo in giudizio la documentazione già presentata in sede di contraddittorio e chiedendo al giudice R.G.

N.20042/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado il riconoscimento della deducibilità delle spese.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione dell’art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), nonché falsa applicazione dell’art.2697cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Al riguardo, l’Ufficio ritiene che la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa tributaria non apparterrebbe alla fase dell’accertamento della pretesa, ma a quella processuale, per cui la C.T.R. avrebbe erroneamente applicato l’art. 2697 cod. civ., non ritenendo sufficiente la motivazione contenuta nell’avviso di esito del controllodella dichiarazione ex art. 36- terdel d.P.R. n. 600/1973.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente eccepisce nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.3) o num. 4) dello stesso codice.

Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi nel merito della controversia in merito alla spettanza o meno del diritto alla detrazione dall’imponibile delle spese sanitarie ed edilizie, nonostante avesse tutti gli elementi per decidere ex art. 115 cod. proc. civ.

2. Procedendo quindi all’esame deimotivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.

2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

In primo grado, la contribuente aveva censurato la violazione dell’art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, deducendo che R.G.

N.20042/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non era stato emesso alcun provvedimento e che non era stata notificata alcuna cartella esattoriale, dopo che, nel gennaio 2011,la medesima contribuente aveva fornito all’Agenzia delle Entrate tutta la documentazione in suo possesso relativa alle spese sanitarie e quella relativa alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (pag. 2del ricorso di primo grado).

Orbene, poiché la comunicazione di esito del controllo formale era stata notificata il 29 novembre 2011 , e la contribuente di essa non ne aveva fatto cenno nel ricorso (affermando, infatti, che non aveva ricevuto alcuna comunicazione dopo il gennaio 2011), appare di tutta evidenza che la censura di violazione dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 contenuta nel ricorso di primo grado fosse riferita esclusivamente proprio alla omessa comunicazione dell’esito del controllo, e non al suo contenuto motivazionale.

In appello, peraltro, la contribuente non ha più riproposto la censura di violazione dell’art. 36-ter cit . , limitandosi solo a chiedere l’annullamento del «recupero» (quindi senza menzione alcuna della comunicazione di irregolarità),nonché a chiedere di ritenere «spettanti al ricorrente le detrazioni di imposta ed il credito d’imposta come esposto in dichiarazione in base alla documentazione già esibita all’A.F. e prodotta in allegato al ricorso di primo grado».

E’ evidente, pertanto, che la questione della sufficienza/insufficienza della motivazione contenuta nella comunicazione di esito del controllo prodotto dall’Ufficio non ha mai costituito oggetto del giudizio; ne consegue, pertanto, che la corte regionale non avrebbe potuto esaminare tale R.G.

N.20042/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questione, con particolare riferimento asserita inidoneità della motivazione della comunicazione di irregolarità a far conoscere gli elementi fattuali fondanti il disconoscimento delle detrazioni (per spese sanitarie) e dei crediti d’imposta (per spese di recupero del patrimonio edilizio).

2.2. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati.

Con entrambi i motivi di ricorso, l’Ufficio censura la sentenza impugnata nella stessa parte che, con il primo motivo di ricorso, ha ritenuto essere viziata da ultrapetizione.

Con i motivi in questione, tuttavia, ritiene che il giudice di seconde cure abbia operato un’illegittima inversione dell’onere della prova, in quanto avrebbe posto in capo all’Ufficio, anziché al contribuente, l’onere di dimostrare la detraibilità o meno dall’imponibile delle spese riportate in dichiarazione.

Ebbene, se, in linea di principio, è corretto quanto affermato dall’Ufficio, in quanto spetta al contribuente provare gli elementi a fondamento della propria dichiarazione, tuttavia, come già chiarito nel punto precedente, la parte di sentenza impugnata attiene al raggiungimento della prova sull’adempimento delle formalità previste dal quarto comma dell’art. 36-ter del d .P.R. n. 600 / 1973, non alla prova sul merito della detraibilità o meno delle spese.

I motivi di ricorso, quindi, appaiono infondati in quanto, al contrario, il giudice di secondo grado ha correttamente fatto ricadere in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere della prova della correttezza del proprio operato, riguardante in particolare l’adempimento delle formalità previste per la R.G.

N.20042/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-terdel d.P.R. n. 600/1973.

2.3. Il quarto motivo di ricorso è invece fondato.

Nella parte in fatto della sentenza impugnata, il giudice a quo, oltre a riassumere le doglianze della contribuente-appellante, precisa anche i petita: l’annullamento della sentenza di primo grado e il riconoscimento delle detrazioni d’imposta e del credito d’imposta esposti in dichiarazione.

A tal riguardo, occorre precisare che il riconoscimento delle detrazioni e del credito d’imposta era già stato oggetto del giudizio di primo grado, in quanto motivo formulato, lì in via subordinata, nel caso in cui non fosse stata accertata la decadenza del potere di controllo da parte dell’Ufficio.

In secondo grado, tuttavia, nonostante costituisse oggetto del giudizio anche l’accertamento sull’effettiva detraibilità delle spese e sulla spettanza del credito di imposta, il giudice di appello, pur facendone riferimento in punto di fatto, non si è pronunciatosul punto.

Per tale ragione, con riferimento al motivo in questione, il ricorso va accolto e il giudizio rinviato al giudice di secondo grado, affinché, in diversa composizione, si pronunci sulla detraibilità delle spese addotte e sulla spettanza del credito d’imposta riportato in dichiarazione.

3. Il ricorso deve quindi essere accolto, con riferimento al primo ed al quarto motivo, mentre deve essere rigettato, con riferimento al secondo e terzo motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di secondo grado della Campania, in diversa R.G.

N.20042/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] composizione, la quale procederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e quarto motivo di ricorso; rigetta nel resto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20042/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],non costituita in giudizio, –intimata – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campania n. 127 1 /18/ 201 6 , depositata il 9 febbraio 2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del22 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA].G. N.20042/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’estratto di ruolo, il ruolo e lacartella di pagamento n. 071-2012-0098004334, funzionale alla riscossione di un importocomplessivo pari a € 118.523,93 ed emessa a seguito di controllo formale, ex art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, della dichiarazione resa per l’anno di imposta 2007. 2. [OSCURATO:PERSONA] P rovinciale di Napoli, con sentenza n. 19795/01/2014, depositata il 23 luglio 2014, da un lato, dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo non impugnabile l’estratto di ruolo non notificato, e, dall’altro , rigettava le doglianze della contribuente in merito alla violazione dell’art.36-ter del d .P.R. n. 600/1973 e del termine decadenziale previsto dall’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602per la notificazione della cartella di pagamento impugnata. 3. Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Commissione Tributaria R egionale della Campania , con sentenza n. 1271/18/2016, pronunciata il 26 gennaio 2016e depositata in segreteria il 9 febbraio 2016 , accoglieva l’appello , condannando l’Ufficio soccombente al pagamento delle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi (ricorso notificato il 30 agosto 2016). [OSCURATO:PERSONA] è rimastaintimata. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. R.G. N.20042/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza per ultrapetizione in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 onum. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che il giudice di secondo grado si sarebbe pronunciato su questioni non oggetto del giudizio. Nello specifico, il rilevato vizio di in sufficienza della motivazione della comunicazione di esito del controllo formale non sarebbe statocontestato in alcun motivo di ricorso avverso la cartella di pagamento e l’estratto di ruolo impugnati. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Secondo l’Amministrazione finanziaria, la sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui opererebbe un’illegittima inversione dell’onere della prova riguardo alla deducibilità dall’imponibile delle spese. In particolare, da un lato, una volta che l’Ufficio abbia disconosciuto la deducibilità delle spese addotte, sarebbe onere del contribuente provare il contrario sulla base della documentazione prodotta e, dall’altro, la stessa contribuente avrebbe adottato un comportamento processuale volto a sostenere ella stessa l’onere della prova, producendo in giudizio la documentazione già presentata in sede di contraddittorio e chiedendo al giudice R.G. N.20042/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado il riconoscimento della deducibilità delle spese. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione dell’art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), nonché falsa applicazione dell’art.2697cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Al riguardo, l’Ufficio ritiene che la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa tributaria non apparterrebbe alla fase dell’accertamento della pretesa, ma a quella processuale, per cui la C.T.R. avrebbe erroneamente applicato l’art. 2697 cod. civ., non ritenendo sufficiente la motivazione contenuta nell’avviso di esito del controllodella dichiarazione ex art. 36- terdel d.P.R. n. 600/1973. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente eccepisce nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.3) o num. 4) dello stesso codice. Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi nel merito della controversia in merito alla spettanza o meno del diritto alla detrazione dall’imponibile delle spese sanitarie ed edilizie, nonostante avesse tutti gli elementi per decidere ex art. 115 cod. proc. civ. 2. Procedendo quindi all’esame deimotivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. In primo grado, la contribuente aveva censurato la violazione dell’art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, deducendo che R.G. N.20042/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non era stato emesso alcun provvedimento e che non era stata notificata alcuna cartella esattoriale, dopo che, nel gennaio 2011,la medesima contribuente aveva fornito all’Agenzia delle Entrate tutta la documentazione in suo possesso relativa alle spese sanitarie e quella relativa alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (pag. 2del ricorso di primo grado). Orbene, poiché la comunicazione di esito del controllo formale era stata notificata il 29 novembre 2011 , e la contribuente di essa non ne aveva fatto cenno nel ricorso (affermando, infatti, che non aveva ricevuto alcuna comunicazione dopo il gennaio 2011), appare di tutta evidenza che la censura di violazione dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 contenuta nel ricorso di primo grado fosse riferita esclusivamente proprio alla omessa comunicazione dell’esito del controllo, e non al suo contenuto motivazionale. In appello, peraltro, la contribuente non ha più riproposto la censura di violazione dell’art. 36-ter cit . , limitandosi solo a chiedere l’annullamento del «recupero» (quindi senza menzione alcuna della comunicazione di irregolarità),nonché a chiedere di ritenere «spettanti al ricorrente le detrazioni di imposta ed il credito d’imposta come esposto in dichiarazione in base alla documentazione già esibita all’A.F. e prodotta in allegato al ricorso di primo grado». E’ evidente, pertanto, che la questione della sufficienza/insufficienza della motivazione contenuta nella comunicazione di esito del controllo prodotto dall’Ufficio non ha mai costituito oggetto del giudizio; ne consegue, pertanto, che la corte regionale non avrebbe potuto esaminare tale R.G. N.20042/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questione, con particolare riferimento asserita inidoneità della motivazione della comunicazione di irregolarità a far conoscere gli elementi fattuali fondanti il disconoscimento delle detrazioni (per spese sanitarie) e dei crediti d’imposta (per spese di recupero del patrimonio edilizio). 2.2. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati. Con entrambi i motivi di ricorso, l’Ufficio censura la sentenza impugnata nella stessa parte che, con il primo motivo di ricorso, ha ritenuto essere viziata da ultrapetizione. Con i motivi in questione, tuttavia, ritiene che il giudice di seconde cure abbia operato un’illegittima inversione dell’onere della prova, in quanto avrebbe posto in capo all’Ufficio, anziché al contribuente, l’onere di dimostrare la detraibilità o meno dall’imponibile delle spese riportate in dichiarazione. Ebbene, se, in linea di principio, è corretto quanto affermato dall’Ufficio, in quanto spetta al contribuente provare gli elementi a fondamento della propria dichiarazione, tuttavia, come già chiarito nel punto precedente, la parte di sentenza impugnata attiene al raggiungimento della prova sull’adempimento delle formalità previste dal quarto comma dell’art. 36-ter del d .P.R. n. 600 / 1973, non alla prova sul merito della detraibilità o meno delle spese. I motivi di ricorso, quindi, appaiono infondati in quanto, al contrario, il giudice di secondo grado ha correttamente fatto ricadere in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere della prova della correttezza del proprio operato, riguardante in particolare l’adempimento delle formalità previste per la R.G. N.20042/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-terdel d.P.R. n. 600/1973. 2.3. Il quarto motivo di ricorso è invece fondato. Nella parte in fatto della sentenza impugnata, il giudice a quo, oltre a riassumere le doglianze della contribuente-appellante, precisa anche i petita: l’annullamento della sentenza di primo grado e il riconoscimento delle detrazioni d’imposta e del credito d’imposta esposti in dichiarazione. A tal riguardo, occorre precisare che il riconoscimento delle detrazioni e del credito d’imposta era già stato oggetto del giudizio di primo grado, in quanto motivo formulato, lì in via subordinata, nel caso in cui non fosse stata accertata la decadenza del potere di controllo da parte dell’Ufficio. In secondo grado, tuttavia, nonostante costituisse oggetto del giudizio anche l’accertamento sull’effettiva detraibilità delle spese e sulla spettanza del credito di imposta, il giudice di appello, pur facendone riferimento in punto di fatto, non si è pronunciatosul punto. Per tale ragione, con riferimento al motivo in questione, il ricorso va accolto e il giudizio rinviato al giudice di secondo grado, affinché, in diversa composizione, si pronunci sulla detraibilità delle spese addotte e sulla spettanza del credito d’imposta riportato in dichiarazione. 3. Il ricorso deve quindi essere accolto, con riferimento al primo ed al quarto motivo, mentre deve essere rigettato, con riferimento al secondo e terzo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di secondo grado della Campania, in diversa R.G. N.20042/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] composizione, la quale procederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e quarto motivo di ricorso; rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, per nuovo giudizio
Sentenza Cassazione n. 19105/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris