CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 14659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13768/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso in proprio -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO CAMPOBASSO n. 116/2021depositata il 23/03/2021. Ad.18/05/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio di merito venne proposto, dinanzi al Tribunale di Campobasso, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si difese in proprio dalla domanda di risarcimento danni per inadempimento professionale. Il Tribunale adito rigettava la domanda. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] proposero appello e la Corte territoriale, con sentenza n. 116 del 23/03/2021, ha riformato la sentenza di primo grado ed ha accolto parzialmente la loro domanda , riconoscendo agli appellanti una somma di oltre diecimila euro (€ 10.578,00)a titolo di danno patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato acinque motivi. Severina S assan i e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale, su plurimi motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso a vvers o i l ricorso incidentale. I ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto e depositato ricorso per la riassunzione del processo interrotto,a seguito del decesso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con l’allegazione del certificato di morte del professionista. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Il processo davanti alla Corte di Cassazione non è interrotto a seguito del decesso delle parti (Cass. n. 20004 del 14/10/2005 Rv. 585766 -01), in quanto dominato dall’impulso d’ufficio. Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] specie, tuttavia, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come da copia del certificato di morte allegato dai controricorrenti e ricorrenti incidentali, cumulava a quella di parteanche la qualità di difensore in proprio . Il rapporto processuale si era con lo stesso difensore instaurato, a seguito del la notifica del ricorso , compiutasi a mani proprie in data 15/06/2021, e i suoi eredi non si s ono costituiti volontariamente in giudizio, né risulta che essi abbiano inteso nominare un difensore. L’atto di riassunzione depositato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indirizzato collettivamente e impersonalmente agli eredi dell’avvoca to [OSCURATO:PERSONA] , nell’ultimo domicilio del defunto, non è suscettibile di avere sortito utile effetto, in quanto privo dell’indicazione della data di udienza, o adunanza, in quanto al momento in cui esso venne accolto dal Presidente di questa Sezione, in data 20/12/2022,non vi era stata ancora alcuna fissazione dell’udienza o dell’adunanza dinanzi questa Corte. Questa Corte ha provveduto a dare comunicazione in data 02/03/2023 della data dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , mediante comunicazione presso la cancelleria all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, alla detta data era già deceduto. Non risulta, pertanto, che sia stata data comunicazione della fissazione dell’adunanza odierna agli eredi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. In vista dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], peraltro , non vi è stata , come già rilevato, alcuna costituzione di nuovo difensore per gli eredi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e può , pertanto, fondatamente ritenersi che essi, allo stato, non siano a conoscenza della trattazione del ricorso dinanzi questa Corte. Ad.18/05/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle A tanto consegue che, al fine di assicurare compiutamente l’esplicarsi del diritto di difesa da parte degli eredi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], deve disporsi rinvio del processo a nuovo ruolo, con onere dei ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di provvedere alla notificazione del controricorso , contenente il ricorso incidentale e del presente provevdimento , personalmente agli eredi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la adunanza la cui in dispositivo entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M. Rinvia la causa all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendo che i ricorrenti incidentali notifichino personalmente agli eredi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il controricorso contenente ricorso incidentale, unitamente al presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla comunicazione dellapresente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di