CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 31032/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorreavverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronunciadi primo grado con la quale egli era stato condannato per il reato di cui all’art.697 cod. pen.;Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilitàper particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è consentito,poiché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dallaCorte di appello con argomenti giuridici corretti, con i quali il ricorrente omette diconfrontarsi, incorrendo anche nel vizio di aspecificità;Ricordato che, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, è adeguata la motivazione che dia contodell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod.pen., ove si tratti di elemento ritenuto decisivo (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678);Osservato che, nel caso di specie, la Corte di appello di Bari ha escluso laconcedibilità del beneficio de quo valorizzando il numero cospicuo di munizionidetenute senza titolo, pari a settantasei, nonché l’assenza di una spiegazioneidonea a ridurre significativamente la grave portata dell’accaduto;[OSCURATO:PERSONA], inoltre, che la valutazione attinente ad aspetti rimessi al poterediscrezionale del giudice di merito, ove esercitato in modo congruo, logico ecoerente con il principio secondo cui l’onere motivazionale non impone l’esameanalitico di tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censureche sollecitino una rivalutazione del fatto o la valorizzazione di elementi che siassumano indebitamente pretermessi;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]