Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07719/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAsul ricorso 31883-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 336/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 28/05/2020 R.G.N. 304/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 31883/2020Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 7719/2026Data pubblicazione 30/03/2026In parziale riforma della pronuncia di primo grado, laCorte d’appello di Palermo respingeva per alcune vocil’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare delladitta individuale Tecnoedil, avverso un avviso di addebitoemesso dall’Inps relativamente alla contribuzione dovutain ragione di: a) permessi brevi non retribuiti che nonerano stati assoggettati all’obbligo contributivo; b)assunzione di lavoratori part-time nel settore edile oltrei limiti percentuali fissati dal CCNL di categoria.Riteneva la Corte d’appello, con riguardo al profilo suba), che per i permessi brevi non retribuiti l’art.85 CCNLincludesse gli stessi nell’orario lavorativo da computareai fini del minimale contributivo; con riferimento alprofilo sub b), che l’appello invocasse un accordosindacale del 26.7.2020, diverso dal CCNL Edili (art.97)e non allegato in primo grado, e che comunque il motivorisultasse infondato nel merito.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per duemotivi.L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi aconferire procura.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.29 d.l. n.244/95,del d.m. 16 dicembre 1996 e dell’art.85 CCNL Edilizia,nonché omesso esame di fatti decisivi.

Argomenta che ipermessi giornalieri non retribuiti, entro il limite di 40Numero registro generale 31883/2020Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 7719/2026Data pubblicazione 30/03/2026ore, sono già previsti come eventi esclusi dallaretribuzione da sottoporre a contribuzione virtualedall’art.1 d.m. 16 dicembre 1996.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] violazione e falsa applicazione dell’accordosindacale del 26.7.20, per avere la Corte escluso che inbase ad esso fosse legittima l’assunzione dei lavoratoripart-time.Il primo motivo è fondato.L’art.85 CCNL si riferisce ai permessi brevi chiesti pergiustificati motivi.

Si tratta di permessi diversi da quellinon brevi ma giornalieri, sempre concedibili, aprescindere da giustificati motivi e però nel limite di 40ore, previsti dal d.m. 16 dicembre 1996 (v. anche art.7del CCNL Edili).

I due tipi di permessi sono distinti e, seè vero che, come affermato dalla sentenza impugnata,riguardo ai permessi brevi l’art.85 CCNL non esclude lacomputabilità nella retribuzione virtuale a fini contributividel tempo non lavorato per fruizione del permesso breve,è anche vero che, per i permessi giornalieri, l’art.1 d.m.16 dicembre 1996 esclude la computabilità nellaretribuzione virtuale dei giorni non lavorati per fruizionedi tali permessi.Ora, emerge dalla sentenza che l’appellante avevainvocato sia l’art.1 d.m. 16 dicembre 1996, sia l’art.85CCNL Edili.

La Corte d’appello ha applicato il solo art.85CCNL senza però accertare in fatto se i permessi cui siriferisce l’avviso di addebito furono tutti fruiti ai sensidell’art.85 CCNL, siccome permessi di breve durata, nonavendo i caratteri dei permessi giornalieri dell’art.1 d.m.16 dicembre 1996.Numero registro generale 31883/2020Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 7719/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il richiamo della Corte d’appello al solo art.85 CCNL nonsupportato da alcun accertamento circa la ricorrenza deipresupposti di fatto richiesti ai fini delle fattispecie iviprevista, risulta in definitiva contrario a diritto.La sentenza va allora cassata sul punto, con rinvio allaCorte d’appello di Palermo per l’accertamento di cuisopra.Il secondo motivo è inammissibile.Da un lato infatti, in modo inammissibile, esso invoca unaccordo sindacale, diverso dal CCNL, quale fontenormativa diretta, senza veicolare la censura nei terminidi violazione delle norme di legge sull’interpretazione deicontratti (artt.1362 ss. c.c.).Dall’altro lato, va detto che la Corte d’appello haespresso una doppia ratio decidendi, affermando, per unverso, che l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non poteva essereposto a fondamento dell’appello, siccome non invocatoin primo grado e, per altro verso, che comunque taleverbale non incideva sul limite del 3% di assunzioni dilavoratori edili part-time, fissato dall’art.97 del CCNLedili.Ora, il motivo censura solo questa seconda ratio, mentrenulla oppone in ordine alla prima, donde la suainammissibilità (v. tra le tante, Cass.5102/24,Cass.18641/17).Conclusivamente il ricorso è da accogliere per quanto diragione, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, chedeciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio dicassazione.P.q.m.Numero registro generale 31883/2020Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 7719/2026Data pubblicazione 30/03/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarainammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11.2.26La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 31883-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 336/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 28/05/2020 R.G.N. 304/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 31883/2020Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 7719/2026Data pubblicazione 30/03/2026In parziale riforma della pronuncia di primo grado, laCorte d’appello di Palermo respingeva per alcune vocil’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare delladitta individuale Tecnoedil, avverso un avviso di addebitoemesso dall’Inps relativamente alla contribuzione dovutain ragione di: a) permessi brevi non retribuiti che nonerano stati assoggettati all’obbligo contributivo; b)assunzione di lavoratori part-time nel settore edile oltrei limiti percentuali fissati dal CCNL di categoria.Riteneva la Corte d’appello, con riguardo al profilo suba), che per i permessi brevi non retribuiti l’art.85 CCNLincludesse gli stessi nell’orario lavorativo da computareai fini del minimale contributivo; con riferimento alprofilo sub b), che l’appello invocasse un accordosindacale del 26.7.2020, diverso dal CCNL Edili (art.97)e non allegato in primo grado, e che comunque il motivorisultasse infondato nel merito.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per duemotivi.L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi aconferire procura.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.29 d.l. n.244/95,del d.m. 16 dicembre 1996 e dell’art.85 CCNL Edilizia,nonché omesso esame di fatti decisivi. Argomenta che ipermessi giornalieri non retribuiti, entro il limite di 40Numero registro generale 31883/2020Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 7719/2026Data pubblicazione 30/03/2026ore, sono già previsti come eventi esclusi dallaretribuzione da sottoporre a contribuzione virtualedall’art.1 d.m. 16 dicembre 1996.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] violazione e falsa applicazione dell’accordosindacale del 26.7.20, per avere la Corte escluso che inbase ad esso fosse legittima l’assunzione dei lavoratoripart-time.Il primo motivo è fondato.L’art.85 CCNL si riferisce ai permessi brevi chiesti pergiustificati motivi. Si tratta di permessi diversi da quellinon brevi ma giornalieri, sempre concedibili, aprescindere da giustificati motivi e però nel limite di 40ore, previsti dal d.m. 16 dicembre 1996 (v. anche art.7del CCNL Edili). I due tipi di permessi sono distinti e, seè vero che, come affermato dalla sentenza impugnata,riguardo ai permessi brevi l’art.85 CCNL non esclude lacomputabilità nella retribuzione virtuale a fini contributividel tempo non lavorato per fruizione del permesso breve,è anche vero che, per i permessi giornalieri, l’art.1 d.m.16 dicembre 1996 esclude la computabilità nellaretribuzione virtuale dei giorni non lavorati per fruizionedi tali permessi.Ora, emerge dalla sentenza che l’appellante avevainvocato sia l’art.1 d.m. 16 dicembre 1996, sia l’art.85CCNL Edili. La Corte d’appello ha applicato il solo art.85CCNL senza però accertare in fatto se i permessi cui siriferisce l’avviso di addebito furono tutti fruiti ai sensidell’art.85 CCNL, siccome permessi di breve durata, nonavendo i caratteri dei permessi giornalieri dell’art.1 d.m.16 dicembre 1996.Numero registro generale 31883/2020Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 7719/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il richiamo della Corte d’appello al solo art.85 CCNL nonsupportato da alcun accertamento circa la ricorrenza deipresupposti di fatto richiesti ai fini delle fattispecie iviprevista, risulta in definitiva contrario a diritto.La sentenza va allora cassata sul punto, con rinvio allaCorte d’appello di Palermo per l’accertamento di cuisopra.Il secondo motivo è inammissibile.Da un lato infatti, in modo inammissibile, esso invoca unaccordo sindacale, diverso dal CCNL, quale fontenormativa diretta, senza veicolare la censura nei terminidi violazione delle norme di legge sull’interpretazione deicontratti (artt.1362 ss. c.c.).Dall’altro lato, va detto che la Corte d’appello haespresso una doppia ratio decidendi, affermando, per unverso, che l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non poteva essereposto a fondamento dell’appello, siccome non invocatoin primo grado e, per altro verso, che comunque taleverbale non incideva sul limite del 3% di assunzioni dilavoratori edili part-time, fissato dall’art.97 del CCNLedili.Ora, il motivo censura solo questa seconda ratio, mentrenulla oppone in ordine alla prima, donde la suainammissibilità (v. tra le tante, Cass.5102/24,Cass.18641/17).Conclusivamente il ricorso è da accogliere per quanto diragione, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, chedeciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio dicassazione.P.q.m.Numero registro generale 31883/2020Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 7719/2026Data pubblicazione 30/03/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarainammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11.2.26La PresidenteLucia Esposito   
Sentenza Cassazione n. 07719/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris