CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 29773/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalla Corte di appello di Milano;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocata generaleGiuseppina [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano hadichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza n. 419 del28/02/2023, irrevocabile in data 30/05/2023 emessa dalla Corte di appello diTorino (di conferma della sentenza del 08/02/2021 emessa dal Tribunale diTorino).2. Avverso la citata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmentericorso, depositando l’atto presso la Direzione della Casa circondariale presso laquale è detenuto.3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.4. Il ricorso è inammissibile, poiché presentato personalmente dall’interessatoe, dunque, in forme diverse da quelle previste dall’art. 613 cod. proc. pen.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «è inammissibile il ricorsoper cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza concui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisionedella sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. haimposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi diricorso per cassazione» (Sez. 2, n. 8803 del 02/02/2024, Scire', Rv. 285938 - 01).[OSCURATO:PERSONA] ritiene debba essere data continuità a tale condivisibileorientamento.5. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, dimille euro, in favore della Cassa delle ammende (con importo determinato in viaequitativa, tenendo conto che sono stati trasmessi tre identici ricorsi del ricorrente,tutti affetti dal medesimo vizio; ricorsi, che sono stati registrati distintamente, eche sono affetti dalla medesima causa di inammissibilità). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]