CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 21508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022Numero soez* B siocnauler 3a15m1/2e02n3 toNumero di raccolta generale 21508/2023Data pubb l icazione 20/07/2023R E P U B B L I C A I T A L I A N A OggettoLavoro pubblicoIN * [OSCURATO:PERSONA] ITALIANOlicenziamentoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E modalitàcomunicazioneSEZIONE LAVORO contestazioneComposta da* 20493/2022* * Presidente** * Consigliere ** * Consigliere * 20/06/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso 20493 2022 proposto da* * rappresentato e difeso dall avv. * *elettivamente domiciliato in Roma via * * * n.16 presso lo studio dell avv. * * ricorrentecontro* Regionale * * di * Sardegna in2023persona del * * pro tempore rappresentata3151e difesa dall avv. * * * con domicilio digitalepresso l indirizzo di posta elettronica certificata del difensore exart. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221del 2012* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022 controricorrenNtuem e ro sezionale 3151/2023Numero di raccolta generale 21508/2023avverso la sentenza n. 108/2022 della Corte d appello di * ip u b blicazione 20/07/2023Sezione distaccata di Sassari depositata il 22/06/2022 r.g.n.87/2020udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/06/2023 dal Consigliere * *udito il * in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale *udito l avv. * *udito l avv. * * *1. La Corte d appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari –ha respinto l appello proposto da * * già Direttoredella * * di * presso il ** * * di Nuoro dal 2014 affetto dagravissima patologia con somministrazione di farmaci salvavitaavverso la sentenza che aveva respinto l impugnazione dellicenziamento irrogatogli dalla * per la * della ** Sardegna in data 20 gennaio 2017 per assenza ingiustificatadal servizio nel periodo dal 11 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016per un totale di ventuno giorni.2. * a quanto qui rileva la Corte territorialepremesso che era incontroversa l assenza dal lavoro come ilmancato invio di documentazione medica o altra comunicazionefinalizzata ad avvisare il datore dell impossibilità di recarsi al lavoroper motivi oggettivi ha respinto la censura relativa all invio della* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022contestazione a mezzo raccomandata postale in luogo * sezionale 3151/2023Numero di raccolta generale 21508/2023utilizzando la posta elettronica certificata di seguito PEC in * tpùub blicazione 20/07/2023del chiaro disposto dell art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.2.1. – La Corte di merito ha comunque aggiunto che non erarisultata smentita documentalmente l affermazione del primogiudice sull effettiva disponibilità da parte del lavoratore di unindirizzo PEC alla data dell 8 novembre 2016 epoca dellacomunicazione della contestazione di addebito considerato chedalla documentazione in atti emergeva piuttosto che dettadisponibilità risaliva a data successiva ai fatti di causa in difetto diprova da parte del lavoratore dell erroneità in fatto di quantoassunto in proposito nella sentenza di primo grado irrilevante ilrichiamo alla normativa in tema di obbligo per il professionista didotarsi di una casella PEC posto che l obbligo normativo nonequivale alla prova del suo adempimento.2.2. La Corte sarda ha altresì disatteso la censura relativaall omesso esame del principio di proporzionalità tra lacontestazione e la sanzione reputando integrata la fattispecie dicui alla lett. b dell art. 55 quater sia nell aspetto oggettivo che inquello soggettivo quanto meno sul piano della colpa in difettoperaltro di prova che il lavoratore si fosse sottoposto ad alcunaterapia nel periodo considerato avendo omesso di avvisaredell assenza e non solo di inviare il certificato medico ma anche dirichiederlo al medico e persino di effettuare la visita medica nelperiodo in questione con conseguente proporzionalità della misuraapplicata in relazione al comportamento reiterato in quanto* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022risultava dagli atti che il lavoratore già in precedenza era sNtaumteoro sezionale 3151/2023Numero di raccolta generale 21508/2023destinatario di provvedimenti disciplinari a causa di assDeanta zpeub blicazione 20/07/2023ingiustificate per effetto del mancato invio della certificazionemedica ed alla consapevolezza delle conseguenze del suo agire.3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lo* articolando tre motivi cui resiste la * Regionale* liquidatoria di * Sardegna con controricorso.4. – Il ricorrente ha chiesto la discussione orale e depositatomemoria.5. Il processo giunge in decisione all esito della trattazione inpubblica udienza nella quale sono intervenuti i difensori delle partie il rappresentante del Pubblico Ministero che ha conclusocomplessivamente per il rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e in particolare del combinatodisposto dell art. 55 bis comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001 edell art. 16 comma 7 del d.l. n. 185 del 2008 conv. in l. n. 2 del2009 ai sensi dell art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. inquanto l amministrazione in virtù della normativa che impone aiprofessionisti di munirsi di indirizzo PEC e della complessivadigitalizzazione della pubblica amministrazione era tenuta adinviare la contestazione a mezzo PEC all indirizzo di cui illavoratore in quanto professionista era in possesso in virtùdell obbligo normativamente sancito.1.1. Il primo motivo è infondato perché l art. 55 bis comma 5* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022del d.lgs. n. 165 del 2001 non può essere interpretato nel seNnumseoro sezionale 3151/2023Numero di raccolta generale 21508/2023addotto dal ricorrente come obbligo di procedere * lplaub blicazione 20/07/2023comunicazione della contestazione a mezzo PEC in quanto lacitata disposizione interpretata in base al canone primario deltenore letterale della norma prevede diverse forme dicomunicazione in via meramente alternativa senza fissare alcunaindicazione di preferenza men che meno in termini di obbligo delricorso alla comunicazione telematica .1.2. L opzione ermeneutica prospettata dal ricorrente non èpercorribile neppure in via di interpretazione sistematicavalorizzando le disposizioni del codice dell amministrazione digitale * di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – e segnatamente inbase a quanto previsto dall art. 6 bis del * nella versioneconseguente all introduzione della legge 26 agosto 2016 n. 179per come si legge nel motivo – che intervenute in epocasuccessiva al * avrebbero comportato un abrogazione implicitadel citato art. 55 bis nella parte in cui consente in via alternativa ilricorso ai mezzi tradizionali di comunicazione ovvero comunquereso vincolante un interpretazione adeguatrice del medesimoarticolo che valga ad attribuire valore preferenziale allacomunicazione a mezzo PEC per i dipendenti in possesso di idoneoindirizzo di posta elettronica certifica. L infondatezza del rilievodiscende chiaramente dalla circostanza che neppure in esito allemodifiche apportate all art. 55 bis dal d.lgs. n. 75 del 2017 inepoca successiva alle invocate disposizioni del * è statochiaramente imposto il ricorso alla comunicazione a mezzo PEC* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022Numero sezionale 3151/2023permanendo almeno a livello letterale l alternatività deNiu mmeroe dzi rzaic codltia generale 21508/2023Data pubblicazione 20/07/2023comunicazione come reso evidente dall incipit utilizzato perintrodurre la facoltà del ricorso alla raccomandata postale conricevuta di ritorno «In alternativa all uso della posta elettronicacertificata o della consegna a mano … » privo di qualsivogliarestrizione alle ipotesi di indisponibilità da parte del lavoratore diidonea casella di posta elettronica ovvero di altre cause cherendano impossibile l effettuazione della comunicazione telematica.Non può pertanto predicarsi un interpretazione evolutiva eaddirittura abrogatrice della disposizione applicabile rationetemporis che non trova adeguato supporto neppure nellaevoluzione positiva della norma.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e in particolare dell art. 2697 cod.civ. ai sensi dell art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in quantoincombeva all amministrazione in virtù dell obbligo di cui al motivoprecedente l onere di provare che all epoca della contestazione illavoratore non era in possesso di un indirizzo PEC assumendosialtresì una violazione dell onere probatorio con riferimento allagrave patologia di cui era affetto il ricorrente in ordine alle ragionidi assenza dal servizio.2.1. – La riconosciuta infondatezza del primo motivo conconseguente insussistenza del prospettato obbligo di procederealla comunicazione della contestazione esclusivamente a mezzoPEC rende irrilevante sul piano decisionale la questione agitatanella seconda censura in ordine all onere della prova circa il* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022possesso o meno dell indirizzo PEC da parte del lavoraNtoumreero sezionale 3151/2023Numero di raccolta generale 21508/2023all epoca della contestazione con conseguente inammissiDbaitlai tpàub blicazione 20/07/2023della doglianza.2.2. * è poi l ulteriore rilievo sull asserita violazionedell onere probatorio in ordine alla causa di giustificazione diassenza dal servizio onere che non può che ricadere sullavoratore come correttamente ritenuto nella sentenza impugnatapuntualmente motivata sul mancato invio di idonee giustificazioni3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e in particolare del combinatodisposto dell art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001 ai sensidell art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. nonché omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione fra le parti con riferimento al giudizio diproporzionalità fra l addebito e la sanzione tenuto conto dellecircostanze del caso concreto.3.1. Il motivo è infondato in quanto la Corte territoriale haespressamente esaminato il profilo della proporzionalità dellasanzione applicata esprimendo la propria valutazione in termini digravità del fatto con giudizio insindacabile nella presente sede dilegittimità atteso che la doglianza risulta sostanzialmenteindirizzata ad una richiesta di riesame nel merito fra molte ** L 26/03/2018 n. 7426 .3.2. – Pertanto da un lato non ricorre la denunciata violazione dilegge in quanto la Corte di merito ha ritualmente compiuto la* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022valutazione rimessa al proprio giudizio senza ricorrere ad aNlcuumenro sezionale 3151/2023Numero di raccolta generale 21508/2023automatismo sanzionatorio dall altro è inammissibile la cenDsatua rpuab blicazione 20/07/2023prospettata sotto la formula dell omesso esame di un fatto decisivogià solo perché ricorre l ipotesi della cd. “doppia conforme”evidenziandosi ad ogni buon conto l infondatezza del rilievostante la valutazione espressa sul punto nella sentenza impugnatarisolvendosi ogni ulteriore deduzione in proposito in uninammissibile sindacato nel merito.4. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come dadispositivo.5. Occorre dare atto ai fini e per gli effetti indicati da * *U. 20/02/2020 n. 4315 della sussistenza delle condizioniprocessuali richieste dall art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002.6. Su richiesta dell interessato avuto riguardo alla vicendasottesa alla controversia concernente lo stato di salute dellavoratore va disposto l oscuramento dei dati personali delricorrente.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022Numero soez* B siocnauler 3a15m1/2e02n3 toNumero di raccolta generale 21508/2023Data pubb l icazione 20/07/2023R E P U B B L I C A I T A L I A N A OggettoLavoro pubblicoIN * [OSCURATO:PERSONA] ITALIANOlicenziamentoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E modalitàcomunicazioneSEZIONE LAVORO contestazioneComposta da* 20493/2022* * Presidente** * Consigliere ** * Consigliere * 20/06/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso 20493 2022 proposto da* * rappresentato e difeso dall avv. * *elettivamente domiciliato in Roma via * * * n.16 presso lo studio dell avv. * * ricorrentecontro* Regionale * * di * Sardegna in2023persona del * * pro tempore rappresentata3151e difesa dall avv. * * * con domicilio digitalepresso l indirizzo di posta elettronica certificata del difensore exart. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221del 2012* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022 controricorrenNtuem e ro sezionale 3151/2023Numero di raccolta generale 21508/2023avverso la sentenza n. 108/2022 della Corte d appello di * ip u b blicazione 20/07/2023Sezione distaccata di Sassari depositata il 22/06/2022 r.g.n.87/2020udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/06/2023 dal Consigliere * *udito il * in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale *udito l avv. * *udito l avv. * * *1. La Corte d appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari –ha respinto l appello proposto da * * già Direttoredella * * di * presso il ** * * di Nuoro dal 2014 affetto dagravissima patologia con somministrazione di farmaci salvavitaavverso la sentenza che aveva respinto l impugnazione dellicenziamento irrogatogli dalla * per la * della ** Sardegna in data 20 gennaio 2017 per assenza ingiustificatadal servizio nel periodo dal 11 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016per un totale di ventuno giorni.2. * a quanto qui rileva la Corte territorialepremesso che era incontroversa l assenza dal lavoro come ilmancato invio di documentazione medica o altra comunicazionefinalizzata ad avvisare il datore dell impossibilità di recarsi al lavoroper motivi oggettivi ha respinto la censura relativa all invio della* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022contestazione a mezzo raccomandata postale in luogo * sezionale 3151/2023Numero di raccolta generale 21508/2023utilizzando la posta elettronica certificata di seguito PEC in * tpùub blicazione 20/07/2023del chiaro disposto dell art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.2.1. – La Corte di merito ha comunque aggiunto che non erarisultata smentita documentalmente l affermazione del primogiudice sull effettiva disponibilità da parte del lavoratore di unindirizzo PEC alla data dell 8 novembre 2016 epoca dellacomunicazione della contestazione di addebito considerato chedalla documentazione in atti emergeva piuttosto che dettadisponibilità risaliva a data successiva ai fatti di causa in difetto diprova da parte del lavoratore dell erroneità in fatto di quantoassunto in proposito nella sentenza di primo grado irrilevante ilrichiamo alla normativa in tema di obbligo per il professionista didotarsi di una casella PEC posto che l obbligo normativo nonequivale alla prova del suo adempimento.2.2. La Corte sarda ha altresì disatteso la censura relativaall omesso esame del principio di proporzionalità tra lacontestazione e la sanzione reputando integrata la fattispecie dicui alla lett. b dell art. 55 quater sia nell aspetto oggettivo che inquello soggettivo quanto meno sul piano della colpa in difettoperaltro di prova che il lavoratore si fosse sottoposto ad alcunaterapia nel periodo considerato avendo omesso di avvisaredell assenza e non solo di inviare il certificato medico ma anche dirichiederlo al medico e persino di effettuare la visita medica nelperiodo in questione con conseguente proporzionalità della misuraapplicata in relazione al comportamento reiterato in quanto* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022risultava dagli atti che il lavoratore già in precedenza era sNtaumteoro sezionale 3151/2023Numero di raccolta generale 21508/2023destinatario di provvedimenti disciplinari a causa di assDeanta zpeub blicazione 20/07/2023ingiustificate per effetto del mancato invio della certificazionemedica ed alla consapevolezza delle conseguenze del suo agire.3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lo* articolando tre motivi cui resiste la * Regionale* liquidatoria di * Sardegna con controricorso.4. – Il ricorrente ha chiesto la discussione orale e depositatomemoria.5. Il processo giunge in decisione all esito della trattazione inpubblica udienza nella quale sono intervenuti i difensori delle partie il rappresentante del Pubblico Ministero che ha conclusocomplessivamente per il rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e in particolare del combinatodisposto dell art. 55 bis comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001 edell art. 16 comma 7 del d.l. n. 185 del 2008 conv. in l. n. 2 del2009 ai sensi dell art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. inquanto l amministrazione in virtù della normativa che impone aiprofessionisti di munirsi di indirizzo PEC e della complessivadigitalizzazione della pubblica amministrazione era tenuta adinviare la contestazione a mezzo PEC all indirizzo di cui illavoratore in quanto professionista era in possesso in virtùdell obbligo normativamente sancito.1.1. Il primo motivo è infondato perché l art. 55 bis comma 5* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022del d.lgs. n. 165 del 2001 non può essere interpretato nel seNnumseoro sezionale 3151/2023Numero di raccolta generale 21508/2023addotto dal ricorrente come obbligo di procedere * lplaub blicazione 20/07/2023comunicazione della contestazione a mezzo PEC in quanto lacitata disposizione interpretata in base al canone primario deltenore letterale della norma prevede diverse forme dicomunicazione in via meramente alternativa senza fissare alcunaindicazione di preferenza men che meno in termini di obbligo delricorso alla comunicazione telematica .1.2. L opzione ermeneutica prospettata dal ricorrente non èpercorribile neppure in via di interpretazione sistematicavalorizzando le disposizioni del codice dell amministrazione digitale * di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – e segnatamente inbase a quanto previsto dall art. 6 bis del * nella versioneconseguente all introduzione della legge 26 agosto 2016 n. 179per come si legge nel motivo – che intervenute in epocasuccessiva al * avrebbero comportato un abrogazione implicitadel citato art. 55 bis nella parte in cui consente in via alternativa ilricorso ai mezzi tradizionali di comunicazione ovvero comunquereso vincolante un interpretazione adeguatrice del medesimoarticolo che valga ad attribuire valore preferenziale allacomunicazione a mezzo PEC per i dipendenti in possesso di idoneoindirizzo di posta elettronica certifica. L infondatezza del rilievodiscende chiaramente dalla circostanza che neppure in esito allemodifiche apportate all art. 55 bis dal d.lgs. n. 75 del 2017 inepoca successiva alle invocate disposizioni del * è statochiaramente imposto il ricorso alla comunicazione a mezzo PEC* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022Numero sezionale 3151/2023permanendo almeno a livello letterale l alternatività deNiu mmeroe dzi rzaic codltia generale 21508/2023Data pubblicazione 20/07/2023comunicazione come reso evidente dall incipit utilizzato perintrodurre la facoltà del ricorso alla raccomandata postale conricevuta di ritorno «In alternativa all uso della posta elettronicacertificata o della consegna a mano … » privo di qualsivogliarestrizione alle ipotesi di indisponibilità da parte del lavoratore diidonea casella di posta elettronica ovvero di altre cause cherendano impossibile l effettuazione della comunicazione telematica.Non può pertanto predicarsi un interpretazione evolutiva eaddirittura abrogatrice della disposizione applicabile rationetemporis che non trova adeguato supporto neppure nellaevoluzione positiva della norma.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e in particolare dell art. 2697 cod.civ. ai sensi dell art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in quantoincombeva all amministrazione in virtù dell obbligo di cui al motivoprecedente l onere di provare che all epoca della contestazione illavoratore non era in possesso di un indirizzo PEC assumendosialtresì una violazione dell onere probatorio con riferimento allagrave patologia di cui era affetto il ricorrente in ordine alle ragionidi assenza dal servizio.2.1. – La riconosciuta infondatezza del primo motivo conconseguente insussistenza del prospettato obbligo di procederealla comunicazione della contestazione esclusivamente a mezzoPEC rende irrilevante sul piano decisionale la questione agitatanella seconda censura in ordine all onere della prova circa il* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022possesso o meno dell indirizzo PEC da parte del lavoraNtoumreero sezionale 3151/2023Numero di raccolta generale 21508/2023all epoca della contestazione con conseguente inammissiDbaitlai tpàub blicazione 20/07/2023della doglianza.2.2. * è poi l ulteriore rilievo sull asserita violazionedell onere probatorio in ordine alla causa di giustificazione diassenza dal servizio onere che non può che ricadere sullavoratore come correttamente ritenuto nella sentenza impugnatapuntualmente motivata sul mancato invio di idonee giustificazioni3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e in particolare del combinatodisposto dell art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001 ai sensidell art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. nonché omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione fra le parti con riferimento al giudizio diproporzionalità fra l addebito e la sanzione tenuto conto dellecircostanze del caso concreto.3.1. Il motivo è infondato in quanto la Corte territoriale haespressamente esaminato il profilo della proporzionalità dellasanzione applicata esprimendo la propria valutazione in termini digravità del fatto con giudizio insindacabile nella presente sede dilegittimità atteso che la doglianza risulta sostanzialmenteindirizzata ad una richiesta di riesame nel merito fra molte ** L 26/03/2018 n. 7426 .3.2. – Pertanto da un lato non ricorre la denunciata violazione dilegge in quanto la Corte di merito ha ritualmente compiuto la* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022valutazione rimessa al proprio giudizio senza ricorrere ad aNlcuumenro sezionale 3151/2023Numero di raccolta generale 21508/2023automatismo sanzionatorio dall altro è inammissibile la cenDsatua rpuab blicazione 20/07/2023prospettata sotto la formula dell omesso esame di un fatto decisivogià solo perché ricorre l ipotesi della cd. “doppia conforme”evidenziandosi ad ogni buon conto l infondatezza del rilievostante la valutazione espressa sul punto nella sentenza impugnatarisolvendosi ogni ulteriore deduzione in proposito in uninammissibile sindacato nel merito.4. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come dadispositivo.5. Occorre dare atto ai fini e per gli effetti indicati da * *U. 20/02/2020 n. 4315 della sussistenza delle condizioniprocessuali richieste dall art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002.6. Su richiesta dell interessato avuto riguardo alla vicendasottesa alla controversia concernente lo stato di salute dellavoratore va disposto l oscuramento dei dati personali delricorrente. *rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità che liquida in 5.000 00 euro percompensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per centoagli esborsi liquidati in euro 200 00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificNaumteoro sezionale 3151/2023Numero di raccolta generale 21508/2023pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis * ploub blicazione 20/07/2023stesso art. 13 se dovuto.Ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 dispone che in casodi riproduzione della sentenza in qualsiasi forma sia omessal indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delricorrente riportati nella sentenza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20/06/2023* est. Presidente* * * ** **rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità che liquida in 5.000 00 euro percompensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per centoagli esborsi liquidati in euro 200 00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà* imposto dalla legge Numero registro generale 20493/2022del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificNaumteoro sezionale 3151/2023Numero di raccolta generale 21508/2023pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis * ploub blicazione 20/07/2023stesso art. 13 se dovuto.Ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 dispone che in casodi riproduzione della sentenza in qualsiasi forma sia omessal indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delricorrente riportati nella sentenza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20/06/2023* est. Presidente* * * ** *