CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 27308/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore -resistente- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Presidente pro tempore -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 3318/6/2017, depositata il 8.6.2017, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] 2003 - adunanza camerale del 24.9.2025 [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n. 12520140014231647, notificatagli a seguito della sentenza della C.T.P. di Perugia n. 144/2013, passata in giudicato, deducendo, fra l’altro, vizi di notifica, mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, omessa previa notifica dell’intimazione di pagamento, difetto di legittimazione del soggetto che aveva firmato il sotteso avviso di accertamento per mancanza della qualifica dirigenziale, difetto di motivazione. 2. La C.T.P. di Perugia, nella resistenza dell’ente impositore, rigettava il ricorso. 3.La C.T.R. dell’Umbria, adita dal soccombente, respingeva l’appello, osservando che la cartella era stata regolarmente notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente spedita dall’agente della riscossione; che in ogni caso operava la sanatoria per raggiungimento dello scopo; che i vizi della cartella erano insussistenti, come già ritenuto dal giudice di primo grado; riteneva infine pretestuosi gli altri motivi di gravame. 4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, ma si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza. 6. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ex lege all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è rimasta intimata. 7. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 39 del d.p.r. 636/1972 e dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», la parte ricorrente assume che il giudice del gravame avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo esaminato motivi di doglianza mai proposti e fatto riferimento ad una presunta contestazione relativa ad una notifica avvenuta a mani del portiere, senza che mai fosse stata sollevata tale contestazione, per poi ritenere pretestuose tutte le altre eccezioni. Sarebbe pertanto evidente che la C.T.R. aveva utilizzato la motivazione di un’altra sentenza, trascurando di esaminare le eccezioni sollevate da esso appellante. Il motivo è infondato. Dal raffronto tra la sentenza impugnata e l’indicazione dei motivi di gravame contenuta nel ricorso per cassazione si evince perfetta corrispondenza. La C.T.R. ha esaminato e respinto i motivi di gravame relativi alla notifica della cartella di pagamento, ha ritenuto insussistenti i vizi della cartella già ritenuti inconsistenti dal primo giudice e definito pretestuose le restanti eccezioni. Va pertanto escluso che la menzione dei precedenti giurisprudenziali relativi alla notifica a mezzo consegna dell’atto al portiere, dovuta evidentemente ad un refuso, integri violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. 2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del d.p.r. 602/1973, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.»,parte ricorrente deduce di aver dedotto sin dal ricorso di primo grado che dall’inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento derivava la non decorrenza del termine di decadenza di 60 giorni e che l’inesistenza giuridica della notifica non era suscettibile di sanatoria né ai sensi dell’art. 156 c.p.c. , né ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. L’intimazione di pagamento non è un atto processuale e quindi non si applica l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, diversamente da quanto opinato dal giudice del gravame. La C.T.R. non aveva esaminato il motivo di appello con il quale si era lamentato che i giudici di primo grado non avevano neppure sfiorato l’argomento della carenza di qualifica di messo notificatore in capo al postino che aveva provveduto a consegnare la cartella impugnata, per cui, anche a voler ammettere che la notifica potesse avvenire a mezzo spedizione di raccomandata, non era possibile incaricare della notifica l’agente postale, in quanto non era un messo notificatore. [OSCURATO:PERSONA] non poteva autorizzare messi speciali da utilizzare per le notifiche a mezzo posta. Inoltre, sulla ricevuta di ritorno della raccomandata non vi era il numero della cartella di pagamento e dell’estratto di ruolo. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 2.1.Costituisce consolidato orientamento di questa Corte quello secondo cui, ove sia denunciato un vizio di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale della relata di notifica, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo, perché la trascrizione integrale della medesima – come evidente nel caso di specie – si rende necessaria, in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (cfr., ex multis, Cass.21112/2022, Cass. n. 34946/2024, Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018, Cass. n. 1150 del 17/01/2019). Dall’esame della sentenza impugnata si evince infatti che la notifica è avvenuta tramite spedizione diretta della raccomandata da parte dell’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. n. 602/1973 e dunque avvalendosi del servizio postale ordinario, dal che non si comprende per quale ragione la parte ricorrente invochi una norma che riguarda invece la diversa modalità di notifica a mezzo consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario da parte del messo notificatore, di cui all’art. 60, lettera b) bis del d.p.r. n. 600/1973. 2.2. Il motivo è invece infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata nella parte in cui, a scopo evidentemente rafforzativo, ha ricordato l’applicabilità dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c., in conformità al consolidato orientamento di legittimità in tema di vizi di notifica delle cartelle di pagamento. Questa Corte ha infatti più volte ribadito che la natura sostanziale e non processuale dellacartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema dinotifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione dellacartella di pagamento, l 'applicazione dell'istitut o dellasanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. ( ex multis, Cass. n. 27561/2018, Cass. n. 6417/2019, Cass.n. 4232/2025). 3. Con il terzo motivo, rubricato «illegittimità dell’impugnata sentenza sotto il profilo dell’insufficiente motivazione su di un punto controverso decisivo ai fini della decisione della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 1, d.p.r. 600/1973 e dell’art. 7 della l. 212/2000», il ricorrente assume di aver dedotto l’inesistenza giuridica dell’atto impositivo per carenza di potere dirigenziale del delegante o di chi aveva sottoscritto l’avviso di accertamento e che i giudici del gravame si erano limitati a definire palesemente pretestuosa tale eccezione. Il motivo è infondato. Il dispositivo è conforme a diritto, motivo per cui questa Corte, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., procede all’integrazione della motivazione, osservando che trattasi di questione non deducibile in sede di impugnazione della cartella di pagamento, in quanto avrebbe dovuto esser fatta valere in sede di impugnazione dell’atto presupposto. 4. Con il quarto mezzo, rubricato «illegittimità dell’impugnata sentenza sotto il profilo della insufficiente motivazione su di un punto controverso decisivo ai fini della decisione della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - illegittimità della cartella per gli importi iscritti per sanzioni ed interessi», deduce di aver contestato il conteggio globale e generico degli interessi, per omessa indicazione della modalità di calcolo e senza specificazione delle aliquote applicate alle varie annualità, nonché la violazione del divieto di anatocismo nel calcolo degli interessi di mora, l’anatocismo nel calcolo dell’aggio, l’anatocismo nel calcolo degli interessi di dilazione che Equitalia calcola in caso di rateizzazione dei debiti tributari ed anche in caso di contributi Inps e premi Inail. Anche in questo caso, i giudici del gravame avevano respinto la doglianza in modo del tutto acritico ed immotivato, limitandosi a definire tali eccezioni “palesemente pretestuose”. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto della cartella di pagamento in parte qua, nè prodotto il relativo documento, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.. Dalla lettura della sentenza, peraltro, si evince che l’eccezione (rectius, il motivo di gravame) non è stata ritenuta palesemente pretestuosadalla C.TR., la quale ha invece ritenuto che “ Quanto ai paventati vizi della cartella– quale appunto il difetto di motivazione – il primo giudice li ha già ritenuti fondatamente inconsistenti” : il giudice del gravame ha pertanto richiamato per relationem la motivazione della sentenza di primo grado. 4.1. Peraltro, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 22281/2022, hanno precisato che, allorché la cartella di pagamento segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati, che può anche essere desunta per implicito dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo. 5. Il ricorso va conclusivamente respinto. 6. Nulla per le spese. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso p