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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 11 agosto 2026

Cassazione n. 30832/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] natota PALERMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; di a la (eliTne svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 febbraio 2025 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Palermo il 13 luglio 2022, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di due anni di reclusione e 5.500,00 euro di multa, confermando, nel resto, la decisione impugnata.

I giudici di merito hanno ritenuto l'imputata responsabile dei reati di concorso nella coltivazione di piantine di cannabis, accertato a Palermo il 30 aprile 2020 e di due contravvenzioni di cui all'art. 697 cod. pen. per avere detenuto munizioni per armi da fuoco e proiettili di provenienza illecita accertate, rispettivamente, tra il 7 aprile e il 30 maggio 2020 e il 30 aprile 2020.

La Corte di appello, sulla base della mancata contestazione della materialità della condotta ascritta all'imputata e accertata all'esito di intercettazioni telefoniche, visione delle telecamere di videosorveglianza ed esiti di perquisizione domiciliare, si è soffermata sui due motivi di gravame aventi ad oggetto la qualificazione della condotta riferita al delitto in materia di stupefacenti e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, quanto al primo punto, ha motivato sulla distinzione tra favoreggiamento, connivenza e concorso di persone nel reato, mentre, con riguardo al secondo, ha illustrato le ragioni poste a fondamento del diniego della concessione della mitigazione sanzionatoria, in conformità a quanto deciso dal Tribunale.

La Corte distrettuale è intervenuta, tuttavia, sulla quantificazione della pena (con particolare riferimento agli aumenti per i reati ritenuti in continuazione rispetto a quello più grave in materia di stupefacenti) riducendo quella finale.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale eccepisce insufficienza della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.

In particolare, la ricorrente si duole della carenza di giustificazione in relazione alla «impossibilità di concedere all'imputato il minimo della pena».

4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

L'unica censura si limita a dichiarare l'intenzione dell'imputata di proporre ricorso per cassazione e lamenta, in termini meramente assertivi e generici, la mancanza di una «sufficiente» motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

In primo luogo, il motivo non risulta essere stato sollevato con l'atto di appello con il quale la quantificazione della pena era stata criticata sotto il profilo della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Tanto integra un primo motivo di inammissibilità della censura, dovendosi prestare adesione all'orientamento di questa Corte in base al quale «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

Quand'anche si ritenesse che con il motivo riferito alle circostanze attenuanti generiche la ricorrente abbia devoluto alla Corte di appello il, più ampio, tema del trattamento sanzionatorio, il ricorso in esame è inammissibile tenuto conto che la pena base per il reato più grave di cui al capo 8) è stata determinata nel minimo, come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (anni due di reclusione e 5.200 euro di multa).

Ad ogni modo, risulta ampiamente motivato anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle quali i giudici di merito hanno evidenziato la mancanza di elementi tali da consentirne la concessione, tenuto conto della condotta complessiva della ricorrente e della contestuale disponibilità di sostanza stupefacente e di munizioni.

A tale proposito, giova richiamare il principio per cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01).

3. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, equitativamente determinata, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/08/2026 [OSCURATO:PERSONA] e4ènsore I Pre tdente [OSCURATO:PERSONA].si. carcella COORTAT9 oggi, 262276 IZIAR1r L FUNZION A,nido Dott.ssa h

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] natota PALERMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; di a la (eliTne svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 febbraio 2025 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Palermo il 13 luglio 2022, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di due anni di reclusione e 5.500,00 euro di multa, confermando, nel resto, la decisione impugnata. I giudici di merito hanno ritenuto l'imputata responsabile dei reati di concorso nella coltivazione di piantine di cannabis, accertato a Palermo il 30 aprile 2020 e di due contravvenzioni di cui all'art. 697 cod. pen. per avere detenuto munizioni per armi da fuoco e proiettili di provenienza illecita accertate, rispettivamente, tra il 7 aprile e il 30 maggio 2020 e il 30 aprile 2020. La Corte di appello, sulla base della mancata contestazione della materialità della condotta ascritta all'imputata e accertata all'esito di intercettazioni telefoniche, visione delle telecamere di videosorveglianza ed esiti di perquisizione domiciliare, si è soffermata sui due motivi di gravame aventi ad oggetto la qualificazione della condotta riferita al delitto in materia di stupefacenti e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, quanto al primo punto, ha motivato sulla distinzione tra favoreggiamento, connivenza e concorso di persone nel reato, mentre, con riguardo al secondo, ha illustrato le ragioni poste a fondamento del diniego della concessione della mitigazione sanzionatoria, in conformità a quanto deciso dal Tribunale. La Corte distrettuale è intervenuta, tuttavia, sulla quantificazione della pena (con particolare riferimento agli aumenti per i reati ritenuti in continuazione rispetto a quello più grave in materia di stupefacenti) riducendo quella finale. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale eccepisce insufficienza della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, la ricorrente si duole della carenza di giustificazione in relazione alla «impossibilità di concedere all'imputato il minimo della pena». 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. L'unica censura si limita a dichiarare l'intenzione dell'imputata di proporre ricorso per cassazione e lamenta, in termini meramente assertivi e generici, la mancanza di una «sufficiente» motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In primo luogo, il motivo non risulta essere stato sollevato con l'atto di appello con il quale la quantificazione della pena era stata criticata sotto il profilo della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tanto integra un primo motivo di inammissibilità della censura, dovendosi prestare adesione all'orientamento di questa Corte in base al quale «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Quand'anche si ritenesse che con il motivo riferito alle circostanze attenuanti generiche la ricorrente abbia devoluto alla Corte di appello il, più ampio, tema del trattamento sanzionatorio, il ricorso in esame è inammissibile tenuto conto che la pena base per il reato più grave di cui al capo 8) è stata determinata nel minimo, come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (anni due di reclusione e 5.200 euro di multa). Ad ogni modo, risulta ampiamente motivato anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle quali i giudici di merito hanno evidenziato la mancanza di elementi tali da consentirne la concessione, tenuto conto della condotta complessiva della ricorrente e della contestuale disponibilità di sostanza stupefacente e di munizioni. A tale proposito, giova richiamare il principio per cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01). 3. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, equitativamente determinata, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/08/2026 [OSCURATO:PERSONA] e4ènsore I Pre tdente [OSCURATO:PERSONA].si. carcella COORTAT9 oggi, 262276 IZIAR1r L FUNZION A,nido Dott.ssa h