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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26443/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/08/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 agosto 2023 il Tribunale di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per il delitto aggravato di furto.

2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione della legge penale e processuale, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, che non poteva trarsi dal verbale di arresto e dai suoi allegati e dalla relazione orale svolta all'udienza di convalida.

3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti.

Difatti, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e, come esposto, la difesa - peraltro, in maniera del tutto assertiva - ha invece devoluto il difetto di prova dell'elemento soggettivo del reato.

L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.).

4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/08/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 agosto 2023 il Tribunale di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per il delitto aggravato di furto. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione della legge penale e processuale, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, che non poteva trarsi dal verbale di arresto e dai suoi allegati e dalla relazione orale svolta all'udienza di convalida. 3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti. Difatti, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e, come esposto, la difesa - peraltro, in maniera del tutto assertiva - ha invece devoluto il difetto di prova dell'elemento soggettivo del reato. L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.). 4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 26443/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris