CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 08215/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 36176/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Circonvallazione OSTIENSE n. 146 in Roma ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo amministratore pro – tempore , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] F. Meliadò e, giusta procura speciale per scrittura privata autenticata del 6 maggio 2022, rep. n. 9432, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Cassiodoro n. 1, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro D’URSO Rocco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H08 F399D), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Saluzzo n. 65, ha eletto domicilio; -controricorrente - e R.G.N. 36176/18 C.C.13/02/2023 Appalto – Responsabilità amministratore condominiale e direttore lavori [OSCURATO:PERSONA] Roberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M16 H501D), [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , e FONDIARIA - [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3008/2018, pubblicata in data 8 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto d i citazione notificato il 20 febbraio 2007, il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 146 in Roma conveniva, davanti al Tribunale di Roma, D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro rispettiva qualità di amministratore pro –tempore del Condominio e di direttore dei lavori, con riferimento all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dello stabile, come appaltati alla [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse accertata la responsabilità dell’amministratore e del direttore dei lavori per i disagi e le spese sofferti dal Condominio, in ragione dei loro comportamenti illegittimi, con la conseguente condanna, ciascuno in rapporto alla propria responsabilità, al risarcimento di tutti i danni ad essi ascrivibili. In specie, parte attrice deduceva: che il contratto d’appalto sottoscritto dall’amministratore non corrispondeva a quello approvato dall’assemblea, relativamente al prezzo complessivo pattuito a misura (e non a corpo, come stabilito in sede assembleare) e alla previsione del ricorso ad arbitri in caso di controversie (anziché al giudice ordinario, come previsto dalla delibera); che erano stati realizzati nuovi e diversi interventi da quelli concordati nel contratto d’appalto, con l’avallo del direttore dei lavori e comunque in violazione delle regole dell’arte. Si costituivano separatamente in giudizio D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alle domande e chiedevano la chiamata in garanzia delle rispettive compagnie assicurative [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale adito, con sentenza n. 6217/2012, depositata il 26 marzo 2012, rigettava le domande. 2.– Con atto di citazione notificato il 7 giugno 2012, il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 146 proponeva appello, lamentando: a) la contraddittorietà e insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver accertato il Tribunale la responsabilità dei convenuti solo in punto di an, rinviando l’accertamento circa il quantum ad un separato giudizio; b ) il mancato espletamen to delle attività istruttorie richieste e non ammesse; c) la mancata sospensione del giudizio in attesa dell’esito di altro giudizio proposto nei confronti dell’appaltatore. D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano nel giudizio d’impugnazione e ne chiedevano il rigetto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l’ambigua formulazione dell’atto di citazione circa l’azione esercitata in giudizio per l’accertamento dell’an debeatur, con riserva del quantum al prosieguo del giudizio o in separata sede, era stata ribadita con la memoria integrativa del thema decidendum, sicché la domanda non era stata circoscritta alla sola richiesta di una condanna generica; b) che, in ogni caso, la condanna generica avrebbe comunque presupposto l’accertamento del diritto controverso, che nella specie non era stato provato, non essendo stata rinvenuta alcuna dimostrazione della reale responsabilità dei convenuti per i fatti dedotti in citazione, rimasti privi di qualsivoglia allegazione; c) che, come aveva già argomentato la sentenza di primo grado, non era stata provata la “collusione” tra i due convenuti ai danni del Condominio mentre, quanto alle opere aggiuntive, l’accertamento era ancora sub iudice in altro processo ed era altresì smentita dagli atti la differenza di prezzo tra il contratto autorizzato dall’assemblea condominiale e quello concluso dall’amministratore. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 146 in Roma. Ha resistito con controricorso l’intimato D’[OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1130, 1135, 1136 e 1711 c.c., per avere la Corte di merito trascurato di valutare l’assorbente lesione di diritto posta in essere dall’amministratore condominiale con la sottoscrizione di un contratto radicalmente difforme da quello voluto e già sottoscritto dall’assemblea dei condomini, senza averne la capacità di legge. 1.1.–Il motivo è inammissibile. E tanto perché la sua redazione non rispetta il principio di autosufficienza, in quanto non è dato comprendere in che termini l’asserita violazione si sia perfezionata e neanche la sua incidenza sul decisum. Infatti, la sentenza d’appello, per un verso, ha ritenuto che la condanna richiesta non fosse fondata su fatti dimostrati e, per altro verso, con specifico riguardo alla censura relativa alla contestata difformità tra il contratto d’appalto approvato dall’assemblea condominiale e quello stipulato dall’amministratore con la ditta appaltatrice, ha affermato che dagli atti sarebbe stata smentita la differenza di prezzo tra le due fattispecie. Ebbene, a fronte di questi rilievi, nessun puntuale elemento confutativo è stato addotto dal ricorrente nell’articolare il motivo. In conseguenza, nonostante la sua apparente formulazione sub speciedi vizio di violazione di legge, nella sostanza, il mezzo di critica si risolve e mira a conseguire una rivalutazione dei fatti storici, preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017). Sicché la doglianza non aggredisce le ragioni della decisione, secondo cui non è stata dimostrata la ricorrenza del diritto controverso, indispensabile anche allo scopo di una potenziale condanna generica. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1662 e 1176 c.c., poiché sarebbe risultato dai rilievi effettuati nel procedimento cautelare ex art. 700 c.c. che il direttore dei lavori fosse incorso in una serie di gravi inadempienze professionali, in totale spregio dei principi cardine sulla diligenza adeguata all’esercizio del ruolo svolto, mentre il Condominio avrebbe adempiuto ai propri obblighi sopportando una serie di costi non preventivati. 2.1.–La censura è inammissibile. Ed infatti, nell’articolare il mezzo di critica il ricorrente non appunta le proprie obiezioni avverso uno specifico esito della decisione impugnata, ossia non aggredisce uno specifico capo o argomentazione della sentenza d’appello. Sicché non ricorre alcun legame tra la deduzione svolta nel motivo e la finale pronuncia di rigetto. Senonché la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un “non motivo”. L’esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4036 del 18/02/2011; Sez. 5, Sentenza n. 17125 del 03/08/2007). Né la doglianza può essere ammessa sub specie di rivalutazione delle risultanze istruttorie, come detto non passibile di sindacato in sede di legittimità. 3.–Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. nonché l’omessa motivazione con riferimento al mancato espletamento dell’istruttoria da parte dei giudici di merito, per non avere ammesso la Corte distrettuale i mezzi di prova richiesti. 3.1.–La doglianza è inammissibile. E ciò perché tale critica è stata articolata in modo generico, senza la specifica indicazione dei mezzi di prova a suo tempo richiesti e disattesi. Inoltre, risulta che la parte si sia limitata nel giudizio d’appello a richiedere la rimessione della causa sul ruolo “per il compimento delle attività istruttore richieste e non ammesse”. Ora, la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all’ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata puntuale ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall’asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 36134 del 23/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 27/02/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 19352 del 03/08/2017; Sez. 3, Sentenza n. 16290 del 04/08/2016). 4.– Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33, 34 e 40 c.p.c., per avere la Corte d’appello disatteso l’istanza di riunione dell’odierno procedimento con quello di opposizione a decreto ingiuntivo avverso il compenso preteso dalla ditta appaltatrice per i lavori di manutenzione straordinaria effettuati su incarico del Condominio, ravvisando l’inesistenza di motivi di connessione giustificativi della riunione, stante la diversità di causa petendi e petitum , oltre che delle parti dei due procedimenti. 4.1.–Il motivo è inammissibile. E tanto perché il provvedimento che sia assunto dal giudice sulla riunione (in senso ammissivo e reiettivo) di procedimenti connessi pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., ha carattere ordinatorio. Esso, infatti, ha natura meramente preparatoria ed è privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto la valutazione dell’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono. Sicché è insuscettibile di ricorso in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28539 del 30/09/2022; Sez. 6-5, Ordinanza n. 24496 del 18/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 12989 del 27/05/2010; Sez. 1, Sentenza n. 671 del 22/01/1997). 5.–Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 164 c.p.c., per avere il Giudice del gravame del tutto omesso ogni valutazione sulle argomentazioni del Condominio esposte nell’atto introduttivo dell’appello, con particolare riguardo alla richiesta di decidere con sentenza parziale l’ an debeatur , rimettendo la causa sul ruolo ovvero in separata sede per l’istruttoria e la decisione finale sulla quantificazione del danno. 5.1.–La censura è infondata. Al riguardo, la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che la domanda non poteva essere qualificata come rivolta ad ottenere una mera condanna generica, in quanto ambiguamente aveva richiesto che fosse accertato l’an debeatur, con riserva del quantumal prosieguo del giudizio. In ogni caso, la pronuncia ha chiarito che, quand’anche la domanda avesse potuto essere qualificata come atta ad ottenere una mera condanna generica, ugualmente non sarebbero stati integrati i presupposti per il suo accoglimento, in quanto difettava ogni dimostrazione dell’esistenza della fattispecie risarcitoria invocata. E ciò in sintonia con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l’illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l’accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all’an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24058 del 03/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 21326 del 29/08/2018; Sez. L, Sentenza n. 1631 del 22/01/2009). Per converso, la sentenza d’appello ha dato atto del fatto che l’attore non aveva dimostrato la colpa ed il nesso causale a fronte di un danno asseritamente procurato dall’amministratore pro – tempore e dal direttore dei lavori che apparisse anche solo probabile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27016 del 14/09/2022; Sez. U, Sentenza n. 29862 del 12/10/2022), non essendo emersa alcuna “collusione” tra i due convenuti ai danni del Condominio, essendo altresì smentita dagli atti la differenza di prezzo tra il contratto autorizzato dall’assemblea condominiale e quello concluso dall’amministratore ed essendo priva, allo stato (pur pendendo altro giudizio nei confronti dell’appaltatore), di riscontri probatori il rilievo circa la realizzazione di nuovi e diversi interventi di manutenzione straordinaria rispetto a quelli concordati nel contratto d’appalto – e, comunque, la loro difformità dalle regole dell’arte – , in tesi eseguiti con l’approvazione del direttore dei lavori. 6.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pr