Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09593/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29695/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 2788 / 0 1 /201 5 , depositata il 18 maggio 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2004.

R.G.

N.29695/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con avviso di accertamento n.

RCH010101980/2009 l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Roma 6 contestava a [OSCURATO:PERSONA] l’omessa dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2004, e, sulla base delle movimentazioni bancarie accertava, ex art. 32, settimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un reddito imponibile di € 159.666,80, con conseguente recupero delle imposte IRPEF e relative addizionali, ed irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 770/32/2014, rigettava il ricorso, confermando la legittimità dell’atto impositivo.

3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2788/01/2015, pronunciata il 21 aprile 2015 e depositata in segreteria il 18 maggio 2015, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinquemotivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 16 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: R.G.

N.29695/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a cinque motivi.

6.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, num. 2), d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, il ricorrente che i giudici d’appello sarebbero incorsi in violazione delle norme sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di accertamenti bancari, avendo egli dimostrato documentalmente che i versamenti oggetto di contestazione derivavano dalla vendita di alcuni orologi di valore, facenti parte di una sua collezione privata acquistata nel 1988 dalla propria madre (la quale, a sua volta, l’aveva acquistata dalla propria madre con scrittura privata del 1972).

6.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, num. 2), d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, il contribuente che egli aveva fornito una serie di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme versate sui conti correnti, trattandosi, come detto, dei proventi derivanti dalla cessione di alcuni orologi di valore.

6.3. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 R.G.

N.29695/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.

Ritiene il contribuente che la sentenza impugnata contenga una motivazione soltanto “apparente”, in quanto non spiegherebbeperché le prove prodotte dal contribuente non fossero idonee a fornire la controprova della natura non reddituale delle somme versate.

6.4. Con il quarto motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, per non essersi, la C.T.R., pronunciata sul quarto motivo di appello, con il quale il contribuente censurava la decisione di primo grado, in relazione ad alcuni versamenti in denaro, che deriverebbero da operazioni di restituzione di piccoli prestiti effettuati dal contribuente in favore di un terzo.

6.5. Con il quinto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., in quanto, sempre con riferimento al quarto motivo di appello, qualora si ritenesse che la C.T.R. avesse implicitamente ritenuto infondato detto motivo, la sentenza dovrebbe essere considerata, in parte qua, priva di motivazione.

7. Orbene, così descritti sinteticamente i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

7.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, attenendo entrambi al profilo della ripartizione dell’onere della prova tra R.G.

N.29695/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente ed Ufficio in merito agli accertamenti da indagini bancarie.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, ild.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere disuperare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità» ( Cass. 31 marzo 2022, n. 10351; Cass. 16 luglio 2020, n. 15161; Cass. 24 luglio 2014, n. 16896; Cass. 24 luglio 2012, n. 13035).

E' stato, altresì, evidenziato che «ilD.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, prevedono una presunzione legale in favore dell'Erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia R.G.

N.29695/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze» ( Cass. 30 giugno 2020, n. 13112; Cass.3 maggio 2018, n. 10480; Cass. 5 maggio 2017, n. 11102).

Al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, pertanto, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività (Cass. n. 10351/2022 cit.; Cass. 11 marzo 2015, n. 4829; Cass. 18 settembre 2013, n. 21303) Nel caso di specie, la C.T.R. ha correttamente applicato la presunzione di maggiori ricavi prevista dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per come risultante dagli accertamenti bancari espletati, nel mentre ha ritenuto, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, che il contribuente avesse fornito delle indicazioni meramente generiche e comunque non provate, sia con riferimento alla vendita degli orologi a lui provenienti dal nonno materno, sia con riferimento alla restituzione di piccoli prestiti ovvero a regalìe ricevute in occasione del proprio compleanno.

La sentenza impugnata ha fatto, quindi, corretta applicazione dei principi in materia di accertamenti bancari.

7.2. Anche i motivi terzo, quarto e quinto possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi - attenendo tutti e tre al contenuto motivazionale della sentenza –e sono anch’essi infondati.

R.G.

N.29695/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tali motivi, invero, il contribuente denuncia la nullità della sentenza per inesistenza o apparenza della motivazione resa, nonché per omessa pronuncia in relazione alla prova opposta con riferimento ad alcune movimentazioni bancarie, che egli avrebbe giustificato con operazioni di restituzione di prestiti effettuati a terzi.

Sul punto, va rilevato che non vi è alcuna carenza o apparenza della motivazione impugnata, posto che la C.T.R. spiega in maniera chiara i principi applicati (e cioè la presunzione della provenienza reddituale ed il mancato assolvimento della prova contraria da parte del contribuente); anche per quel che riguarda la denunciata omessa pronuncia sul quarto motivo di appello, relativo ad alcuni versamenti di somme la cui provenienza sarebbe giustificata da operazioni di restituzione prestiti, non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia, in quanto la C.T.R. ha valutato complessivamente i versamenti effettuati e le giustificazioni addotte, ritenendo queste ultime generiche e prive di valenza probatoria. 8.Consegue il rigetto del ricorso.

9. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate.

Sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato, sedovuto , previsto per la presente impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

R.G.

N.29695/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29695/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 2788 / 0 1 /201 5 , depositata il 18 maggio 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2004. R.G. N.29695/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento n. RCH010101980/2009 l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Roma 6 contestava a [OSCURATO:PERSONA] l’omessa dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2004, e, sulla base delle movimentazioni bancarie accertava, ex art. 32, settimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un reddito imponibile di € 159.666,80, con conseguente recupero delle imposte IRPEF e relative addizionali, ed irrogazione delle sanzioni pecuniarie. 2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 770/32/2014, rigettava il ricorso, confermando la legittimità dell’atto impositivo. 3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2788/01/2015, pronunciata il 21 aprile 2015 e depositata in segreteria il 18 maggio 2015, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinquemotivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 16 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: R.G. N.29695/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a cinque motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, num. 2), d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, il ricorrente che i giudici d’appello sarebbero incorsi in violazione delle norme sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di accertamenti bancari, avendo egli dimostrato documentalmente che i versamenti oggetto di contestazione derivavano dalla vendita di alcuni orologi di valore, facenti parte di una sua collezione privata acquistata nel 1988 dalla propria madre (la quale, a sua volta, l’aveva acquistata dalla propria madre con scrittura privata del 1972). 6.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, num. 2), d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il contribuente che egli aveva fornito una serie di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme versate sui conti correnti, trattandosi, come detto, dei proventi derivanti dalla cessione di alcuni orologi di valore. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 R.G. N.29695/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Ritiene il contribuente che la sentenza impugnata contenga una motivazione soltanto “apparente”, in quanto non spiegherebbeperché le prove prodotte dal contribuente non fossero idonee a fornire la controprova della natura non reddituale delle somme versate. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, per non essersi, la C.T.R., pronunciata sul quarto motivo di appello, con il quale il contribuente censurava la decisione di primo grado, in relazione ad alcuni versamenti in denaro, che deriverebbero da operazioni di restituzione di piccoli prestiti effettuati dal contribuente in favore di un terzo. 6.5. Con il quinto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., in quanto, sempre con riferimento al quarto motivo di appello, qualora si ritenesse che la C.T.R. avesse implicitamente ritenuto infondato detto motivo, la sentenza dovrebbe essere considerata, in parte qua, priva di motivazione. 7. Orbene, così descritti sinteticamente i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 7.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, attenendo entrambi al profilo della ripartizione dell’onere della prova tra R.G. N.29695/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente ed Ufficio in merito agli accertamenti da indagini bancarie. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, ild.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere disuperare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità» ( Cass. 31 marzo 2022, n. 10351; Cass. 16 luglio 2020, n. 15161; Cass. 24 luglio 2014, n. 16896; Cass. 24 luglio 2012, n. 13035). E' stato, altresì, evidenziato che «ilD.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, prevedono una presunzione legale in favore dell'Erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia R.G. N.29695/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze» ( Cass. 30 giugno 2020, n. 13112; Cass.3 maggio 2018, n. 10480; Cass. 5 maggio 2017, n. 11102). Al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, pertanto, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività (Cass. n. 10351/2022 cit.; Cass. 11 marzo 2015, n. 4829; Cass. 18 settembre 2013, n. 21303) Nel caso di specie, la C.T.R. ha correttamente applicato la presunzione di maggiori ricavi prevista dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per come risultante dagli accertamenti bancari espletati, nel mentre ha ritenuto, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, che il contribuente avesse fornito delle indicazioni meramente generiche e comunque non provate, sia con riferimento alla vendita degli orologi a lui provenienti dal nonno materno, sia con riferimento alla restituzione di piccoli prestiti ovvero a regalìe ricevute in occasione del proprio compleanno. La sentenza impugnata ha fatto, quindi, corretta applicazione dei principi in materia di accertamenti bancari. 7.2. Anche i motivi terzo, quarto e quinto possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi - attenendo tutti e tre al contenuto motivazionale della sentenza –e sono anch’essi infondati. R.G. N.29695/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tali motivi, invero, il contribuente denuncia la nullità della sentenza per inesistenza o apparenza della motivazione resa, nonché per omessa pronuncia in relazione alla prova opposta con riferimento ad alcune movimentazioni bancarie, che egli avrebbe giustificato con operazioni di restituzione di prestiti effettuati a terzi. Sul punto, va rilevato che non vi è alcuna carenza o apparenza della motivazione impugnata, posto che la C.T.R. spiega in maniera chiara i principi applicati (e cioè la presunzione della provenienza reddituale ed il mancato assolvimento della prova contraria da parte del contribuente); anche per quel che riguarda la denunciata omessa pronuncia sul quarto motivo di appello, relativo ad alcuni versamenti di somme la cui provenienza sarebbe giustificata da operazioni di restituzione prestiti, non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia, in quanto la C.T.R. ha valutato complessivamente i versamenti effettuati e le giustificazioni addotte, ritenendo queste ultime generiche e prive di valenza probatoria. 8.Consegue il rigetto del ricorso. 9. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate. Sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato, sedovuto , previsto per la presente impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. R.G. N.29695/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrent
Sentenza Cassazione n. 09593/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris