Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32439/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., per motivazione apparente eadesione acritica alla sentenza di primo grado, nonché per contraddittorietà emanifesta illogicità in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, e ilsecondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione inrelazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. per omessa individualizzazione deltrattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche, sononon consentiti perché meramente reiterativi delle medesime doglianze giàdedotte con l'atto di appello (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 -01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608 - 01) e ivi puntualmenteaffrontate e correttamente disattese dalla Corte territoriale;che, quanto al primo motivo, la Corte d'appello, nel confermarel'affermazione di responsabilità, non si è limitata a richiamare per relationem lasentenza di primo grado - richiamo di per sé ammissibile in ragione del principioper cui la sentenza di primo grado e quella di appello costituiscono un unicumdecisionale - ma ha autonomamente ripercorso la tempistica e la scansione degliaccadimenti, evidenziando come la pubblicizzazione online della vendita delveicolo fosse anteriore alla conclusione del contratto con il preteso cedentetedesco, come l'imputato non avesse fornito alcun elemento identificativo diquest'ultimo pur trattandosi della propria controparte contrattuale, e come talicircostanze, unitamente alla vicinanza geografica tra il luogo di consumazione delfurto e quello ove l'imputato vive e lavora, fossero sintomatiche della pienaconsapevolezza della provenienza illecita del veicolo e della carta di circolazione;che il motivo, pertanto, si risolve in una richiesta di alternativa valutazione delcompendio probatorio e degli elementi di fatto, non consentita in sede dilegittimità (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217 - 01; Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Rv. 275100 - 01), che tuttavia trova già adeguatarisposta nella motivazione della Corte d'appello, estesa all'analisi di tutti glielementi del compendio probatorio;che, quanto al secondo motivo, esso è comunque non consentito giacchémira a una rivisitazione delle valutazioni discrezionali del giudice di merito inpunto di trattamento sanzionatorio, normalmente preclusa alla cognizione diquesta Corte quando la graduazione della pena sia assistita da un apparatomotivazionale non arbitrario e non illogico (cfr. Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018,Rv. 273819; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243), come risulta essereil caso della sentenza impugnata, la quale ha specificamente motivato il diniegodelle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena irrogata -sostanzialmente prossima al minimo edittale, nonostante la mancataapplicazione della recidiva - richiamando il gravoso curriculum criminaledell'imputato e l'assenza di elementi di segno positivo idonei a giustificarne ilriconoscimento, in linea con il principio per cui l'applicazione delle circostanzeelementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenzalegittimamente deriva il diniego di concessione (cfr. Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, Rv. 281590; conf.

Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv.282693 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., per motivazione apparente eadesione acritica alla sentenza di primo grado, nonché per contraddittorietà emanifesta illogicità in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, e ilsecondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione inrelazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. per omessa individualizzazione deltrattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche, sononon consentiti perché meramente reiterativi delle medesime doglianze giàdedotte con l'atto di appello (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 -01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608 - 01) e ivi puntualmenteaffrontate e correttamente disattese dalla Corte territoriale;che, quanto al primo motivo, la Corte d'appello, nel confermarel'affermazione di responsabilità, non si è limitata a richiamare per relationem lasentenza di primo grado - richiamo di per sé ammissibile in ragione del principioper cui la sentenza di primo grado e quella di appello costituiscono un unicumdecisionale - ma ha autonomamente ripercorso la tempistica e la scansione degliaccadimenti, evidenziando come la pubblicizzazione online della vendita delveicolo fosse anteriore alla conclusione del contratto con il preteso cedentetedesco, come l'imputato non avesse fornito alcun elemento identificativo diquest'ultimo pur trattandosi della propria controparte contrattuale, e come talicircostanze, unitamente alla vicinanza geografica tra il luogo di consumazione delfurto e quello ove l'imputato vive e lavora, fossero sintomatiche della pienaconsapevolezza della provenienza illecita del veicolo e della carta di circolazione;che il motivo, pertanto, si risolve in una richiesta di alternativa valutazione delcompendio probatorio e degli elementi di fatto, non consentita in sede dilegittimità (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217 - 01; Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Rv. 275100 - 01), che tuttavia trova già adeguatarisposta nella motivazione della Corte d'appello, estesa all'analisi di tutti glielementi del compendio probatorio;che, quanto al secondo motivo, esso è comunque non consentito giacchémira a una rivisitazione delle valutazioni discrezionali del giudice di merito inpunto di trattamento sanzionatorio, normalmente preclusa alla cognizione diquesta Corte quando la graduazione della pena sia assistita da un apparatomotivazionale non arbitrario e non illogico (cfr. Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018,Rv. 273819; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243), come risulta essereil caso della sentenza impugnata, la quale ha specificamente motivato il diniegodelle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena irrogata -sostanzialmente prossima al minimo edittale, nonostante la mancataapplicazione della recidiva - richiamando il gravoso curriculum criminaledell'imputato e l'assenza di elementi di segno positivo idonei a giustificarne ilriconoscimento, in linea con il principio per cui l'applicazione delle circostanzeelementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenzalegittimamente deriva il diniego di concessione (cfr. Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, Rv. 281590; conf. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv.282693 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32439/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris