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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31335/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo, con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, è manifestamente infondato.

Risulta chiaramente che il riferimento al reato ex art. 334 cod. pen., a pag. 1 della sentenza, è frutto di un errore materiale risultando il corretto riferimento al reato per cui è intervenuta la condanna sia nella pagina precedente, in cui si fa riferimento al reato ex art. 349 cod. pen., sia nella motivazione della sentenza, tutta incentrata sul reato di violazione dei sigilli.

Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato ex art. 349 cod. pen. è manifestamente infondato, essendo insussistenti i vizi dedotti ed avendo fatto corretta applicazione della norma la Corte territoriale.

Il ricorso prende in esame solo una parte della motivazione della sentenza ed è pertanto anche privo del requisito della specificità estrinseca.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo, con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, è manifestamente infondato. Risulta chiaramente che il riferimento al reato ex art. 334 cod. pen., a pag. 1 della sentenza, è frutto di un errore materiale risultando il corretto riferimento al reato per cui è intervenuta la condanna sia nella pagina precedente, in cui si fa riferimento al reato ex art. 349 cod. pen., sia nella motivazione della sentenza, tutta incentrata sul reato di violazione dei sigilli. Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato ex art. 349 cod. pen. è manifestamente infondato, essendo insussistenti i vizi dedotti ed avendo fatto corretta applicazione della norma la Corte territoriale. Il ricorso prende in esame solo una parte della motivazione della sentenza ed è pertanto anche privo del requisito della specificità estrinseca. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giu
Sentenza Cassazione n. 31335/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris