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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15227/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma avv. per [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Roma, la Corte d'appello di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati sub B) e sub D) perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava in anni sei di reclusione e 26.500 euro di multa e in mesi sette di reclusione - in continuazione con i reati già giudicati con sentenza della Corte di appello di Roma irrevocabile il 4 marzo 2014 - la pena rispettivamente inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la decisione impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il delitto ex art. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo A).

2. Avverso l'indicata sentenza gli imputati, per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, 187, 192, comma 2, e 266 cod. proc. pen.

Assume il difensore che la motivazione non si sarebbe misurata con le censure difensive, in quanto, a fronte di una contestazione variegata e complessa, la Corte d'appello si è limitata, in maniera apodittica ed autoassertiva, ad assumere che le intercettazioni fornirebbero la prova delle condotte ascritte al Paolini, in quanto riscontrate dai sequestri eseguiti a carico degli imputati, mentre, ad avviso del difensore, tale conclusione sarebbe priva di collegamento logico e probatorio con riferimento alla natura e alla provenienza delle sostanze sequestrate, in ordine alle quali i giudici di merito hanno omesso di chiarire se tali quantitativi siano riconducibili a quelli oggetto delle conversazioni e se tali sostanze siano le medesime o solo una parte di quelle trattate nell'ambito del delitto associativo di cui alla sentenza irrevocabile emessa a carico del Paolini.

In altri termini, le argomentazioni della Corte d'appello avrebbero carattere prevalentemente ipotetico e si baserebbero su una ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate non univoco, le quali rivestono una valenza puramente indiziaria, non essendo probanti gli esiti delle perquisizioni e dei sequestri, in assenza di un riscontro all'eventuale medesima origine e fornitura delle sostanze oggetto, rispettivamente, delle conversazioni e del provvedimento ablativo.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

Premette il ricorrente che il Tribunale aveva affermato che il tenore delle conversazioni intercettate non palesava un sicuro riferimento alla quantità della sostanza stupefacente, né una corrispondenza tra tale sostanza e quella oggetto della sentenza irrevocabile del G.u.p. del Tribunale di Roma del 7 aprile 2010, così come non erano emersi i motivi per i quali il Paoloni avesse effettuato pagamenti in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, a fronte di tali profili di censura, involgenti la valenza dimostrativa delle emergenze intercettative e della prova dichiarativa, oltre che la non conferenza dei sequestri eseguiti, la Corte d'appello, in maniera contraddittoria, da un lato, ha affermato, senza alcun corredo giustificativo, che la sentenza irrevocabile fornirebbe riscontro all'ipotesi accusatoria, e, dall'altro, ha sostenuto che le conversazioni avrebbero "tenore esplicito" in ordine al coinvolgimento del Paolini e dell'Arango nel traffico di stupefacenti.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si struttura in due motivi.

4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ad avviso del difensore, la motivazione, laddove assume il contesto di attività a carico dell'imputato costantemente orientato verso nuovi progetti criminosi, quale elemento ostativo all'applicazione delle circostanze in esame, oblitera il fatto che l'Arango è detenuto da oltre sei anni, nonché gli elementi desumibili dalla sentenza irrevocabile di condanna emessa in materia di stupefacenti dal Tribunale di Lione.

4.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e 24 Cost.

Il difensore si duole del mancato rinvio al fine di acquisire la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lione a carico dell'Arango per violazioni in materia di stupefacenti al fine di formulare una richiesta di riconoscimento della continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati.2.

Richiamati i ben noti limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - ritenuto provato il consapevole coinvolgimento del Paolini nelle condotte di cui al capo A) sulla base della valutazione congiunta di una serie variegata di elementi, puntualmente indicati (p. 5-6- della sentenza impugnata), quali: - gli esiti delle perquisizioni del 16 maggio 2008 effettuate, dopo una lunga attività di intercettazionì telefoniche (elemento che è perciò in grado di stabilire un sicuro collegamento tra il contenuto delle telefonate e quanto sequestrato), presso sia l'abitazione del Paolini in [OSCURATO:PERSONA] di Mentana, via Basilicata n. 8, nel corso della quale furono rinvenuti gr. 3 di cocaina, due documenti di identità - un passaporto e una carta di identità - rilasciati a tale [OSCURATO:PERSONA], ma recanti l'effigie dell'Arango e tredici utenze cellulari, una delle quali, intestata a [OSCURATO:PERSONA], convivente del Paolini, oggetto di intercettazione (331 42622758), sia la stanza dell'[OSCURATO:PERSONA] di Roma, dove alloggiava l'Arango, dove furono rinvenuti gr. 143 di cocaina e un'utenza telefonica (n. 346 45154808) oggetto di intercettazione; - gli elementi desumibili dalla sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Roma l'11 novembre 2011, irrevocabile il 4 marzo 2014, la quale ha definitivamente condannato Paolini per i delitti di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Roma e altrove fino al maggio 2018, e di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Roma fino al 29 marzo 2008; - gli esiti delle numerose conversazioni telefoniche intercettate pacificamente intercorse tra i due imputati (ciò trovando conferma negli esiti delle perquisizioni, da cui è risultato che i due avevano la disponibilità delle relative utenze), da cui emerge: che il Paolini fosse il terminale romano di un gruppo di malavitosi (capeggiati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per conto dei quali aveva svolto il ruolo di intermediario nell'acquisto di una partita di cocaina, rivelatasi di qualità scadente, presso un'organizzazione operante in Madrid; che l'Arango, dopo l'arresto avvenuto a Genova il 10 ottobre 2007 (ove era stato controllato proprio insieme al Paolini) era rientrato a Madrid, ricevendo pressioni dai fornitori il quali pretendevano il pagamento della fornitura, che non era stato ancora effettuato nonostante i mesi trascorsi dalla consegna; che il gruppo romano non si considerava debitore, ma a sua volta faceva pressioni perché gli spagnoli si riprendessero la cocaina, di qualità talmente scadente da non poter essere venduta; che Paolini e Arango, nel corso di numerose conversazioni (tra le più significative, n. 186 del 23 marzo 2008 e n. 264 del 7 maggio 2008; p. 6 della sentenza impugnata), discutono il problema delle pendenze con gli spagnoli a causa della cattiv.à qualità della droga ("plastica pura"), che Paolini propone di restituire.

3. Su questi basi, la Corte di merito ha confermato il coinvolgimento del tro Geo: 44,.

Paolini nel "capo A ) , con riferimento non solo alla detenzione dei quantitativi oggetto di sequestro, ma anche della vendita di un maggiore quantitativo dal gruppo spagnolo, emergendo il sicuro collegamento tra Paolini e l'Arango, come evidenziato dalla Corte d'appello, non solo dalle telefonate, ma anche dal fatto che il Paolini era in possesso di due documenti di identità falsi, entrambi recanti la foto dell'Arango, utilizzati dall'Arango medesimo, per effettuare la registrazione proprio presso l'hotel [OSCURATO:PERSONA] di Roma, e, in generale, al fine di mascherare la propria identità nel corso degli spostamenti strumentali al traffico degli stupefacenti.

La Corte di merito, inoltre, si è misurata con l'argomentazione difensiva, secondo cui vi sarebbero profili di contraddittorietà della sentenza di primo grado, evidenziando come il Tribunale si sia limitato ad escludere la sussistenza di elementi per ritenere provata l'aggravante della "ingente quantità", aggravante che difatti è stata esclusa, ma abbia affermato la penale responsabilità di entrambi gli imputati per il reato di cui al capo A).

4. Orbene, a fronte di tale apparato argomentativo, adeguato e immune da profili di illogicità manifesta, le censure si risolvono, a ben vedere, nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e nell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti, attività entrambe precluse nel giudizio di legittimità, non potendo la Corte di cassazione ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito, bensì esclusivamente riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.5.

Del tutto irrilevante è appurare, come pretende il ricorrente, se lo stupefacente sequestrato sia o meno della stesa fornitura di quello oggetto delle conversazioni telefoniche intercettate; i sequestri di cocaina, infatti, dimostrano, oltre ogni ragionevole dubbio, come gli imputati avessero la effettiva possibilità di procurarsi della cocaina, sicché il contenuto delle telefonate, sopra indicate, con riferimento alla fornitura dal gruppo spagnolo non può ritenersi frutto di una millanteria, proprio perché il sequestro dello stupefacente, unitamente agli ulteriori elementi dinanzi indicati (tra cui la sentenza definitiva di condanna del Paolini per il delitto ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 che abbraccia il medesimo contesto temporale dei fatti oggetto del presente procedimento) dimostra il concreto inserimento del Paolini nell'ambiente del narcotraffico. 6.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

7. Il primo motivo è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.

7.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899).

Si è precisato, inoltre, che, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).

Il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena.

Ciò significa, in altri termini, che l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

7.2. Nel caso in esame, non solo la Corte di merito ha compiuto una valutazione negativa della personalità dell'imputato, ma il motivo sconta profili di genericità, non indicando elementi che, se valutati, avrebbero giustificato una mitigazione della pena.

8. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Premesso che la Corte di merito, come risulta dal verbale di udienza del 26 aprile 2021, ha rigettato l'istanza di rinvio - peraltro dopo una lunga serie di differimenti delle udienze (essendo il giudizio di appello iniziato in data 30 marzo 2018) - avanzata dal difensore al fine di acquisire la sentenza emessa a carico del ricorrente dal Tribunale di Lione in materia di stupefacenti per valutare l'eventuale j.a'sussistenza della continuazione ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 73 del 2016, si osserva che il ricorrente non si confronta con il principio, qui da confermare, secondo cui è inapplicabile la continuazione tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza emessa da uno Stato dell'Unione europea, non riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto detto vincolo non rientra in alcuna delle ipotesi in presenza delle quali dette sentenze assumono rilevanza ai sensi dell'art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 (Sez. 1, n. 17502 del 23/01/2020, dep. 09/06/2020, Lazri, Rv. 279364), che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formino oggetto di informazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita (Sez. 5, n. 48059 del 02/10/2019, dep. 26/11/2019, Balzano, Rv. 277650).

9. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.4 P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma avv. per [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Roma, la Corte d'appello di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati sub B) e sub D) perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava in anni sei di reclusione e 26.500 euro di multa e in mesi sette di reclusione - in continuazione con i reati già giudicati con sentenza della Corte di appello di Roma irrevocabile il 4 marzo 2014 - la pena rispettivamente inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la decisione impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il delitto ex art. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo A). 2. Avverso l'indicata sentenza gli imputati, per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, 187, 192, comma 2, e 266 cod. proc. pen. Assume il difensore che la motivazione non si sarebbe misurata con le censure difensive, in quanto, a fronte di una contestazione variegata e complessa, la Corte d'appello si è limitata, in maniera apodittica ed autoassertiva, ad assumere che le intercettazioni fornirebbero la prova delle condotte ascritte al Paolini, in quanto riscontrate dai sequestri eseguiti a carico degli imputati, mentre, ad avviso del difensore, tale conclusione sarebbe priva di collegamento logico e probatorio con riferimento alla natura e alla provenienza delle sostanze sequestrate, in ordine alle quali i giudici di merito hanno omesso di chiarire se tali quantitativi siano riconducibili a quelli oggetto delle conversazioni e se tali sostanze siano le medesime o solo una parte di quelle trattate nell'ambito del delitto associativo di cui alla sentenza irrevocabile emessa a carico del Paolini. In altri termini, le argomentazioni della Corte d'appello avrebbero carattere prevalentemente ipotetico e si baserebbero su una ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate non univoco, le quali rivestono una valenza puramente indiziaria, non essendo probanti gli esiti delle perquisizioni e dei sequestri, in assenza di un riscontro all'eventuale medesima origine e fornitura delle sostanze oggetto, rispettivamente, delle conversazioni e del provvedimento ablativo. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Premette il ricorrente che il Tribunale aveva affermato che il tenore delle conversazioni intercettate non palesava un sicuro riferimento alla quantità della sostanza stupefacente, né una corrispondenza tra tale sostanza e quella oggetto della sentenza irrevocabile del G.u.p. del Tribunale di Roma del 7 aprile 2010, così come non erano emersi i motivi per i quali il Paoloni avesse effettuato pagamenti in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, a fronte di tali profili di censura, involgenti la valenza dimostrativa delle emergenze intercettative e della prova dichiarativa, oltre che la non conferenza dei sequestri eseguiti, la Corte d'appello, in maniera contraddittoria, da un lato, ha affermato, senza alcun corredo giustificativo, che la sentenza irrevocabile fornirebbe riscontro all'ipotesi accusatoria, e, dall'altro, ha sostenuto che le conversazioni avrebbero "tenore esplicito" in ordine al coinvolgimento del Paolini e dell'Arango nel traffico di stupefacenti. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si struttura in due motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ad avviso del difensore, la motivazione, laddove assume il contesto di attività a carico dell'imputato costantemente orientato verso nuovi progetti criminosi, quale elemento ostativo all'applicazione delle circostanze in esame, oblitera il fatto che l'Arango è detenuto da oltre sei anni, nonché gli elementi desumibili dalla sentenza irrevocabile di condanna emessa in materia di stupefacenti dal Tribunale di Lione. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e 24 Cost. Il difensore si duole del mancato rinvio al fine di acquisire la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lione a carico dell'Arango per violazioni in materia di stupefacenti al fine di formulare una richiesta di riconoscimento della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati.2. Richiamati i ben noti limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - ritenuto provato il consapevole coinvolgimento del Paolini nelle condotte di cui al capo A) sulla base della valutazione congiunta di una serie variegata di elementi, puntualmente indicati (p. 5-6- della sentenza impugnata), quali: - gli esiti delle perquisizioni del 16 maggio 2008 effettuate, dopo una lunga attività di intercettazionì telefoniche (elemento che è perciò in grado di stabilire un sicuro collegamento tra il contenuto delle telefonate e quanto sequestrato), presso sia l'abitazione del Paolini in [OSCURATO:PERSONA] di Mentana, via Basilicata n. 8, nel corso della quale furono rinvenuti gr. 3 di cocaina, due documenti di identità - un passaporto e una carta di identità - rilasciati a tale [OSCURATO:PERSONA], ma recanti l'effigie dell'Arango e tredici utenze cellulari, una delle quali, intestata a [OSCURATO:PERSONA], convivente del Paolini, oggetto di intercettazione (331 42622758), sia la stanza dell'[OSCURATO:PERSONA] di Roma, dove alloggiava l'Arango, dove furono rinvenuti gr. 143 di cocaina e un'utenza telefonica (n. 346 45154808) oggetto di intercettazione; - gli elementi desumibili dalla sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Roma l'11 novembre 2011, irrevocabile il 4 marzo 2014, la quale ha definitivamente condannato Paolini per i delitti di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Roma e altrove fino al maggio 2018, e di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Roma fino al 29 marzo 2008; - gli esiti delle numerose conversazioni telefoniche intercettate pacificamente intercorse tra i due imputati (ciò trovando conferma negli esiti delle perquisizioni, da cui è risultato che i due avevano la disponibilità delle relative utenze), da cui emerge: che il Paolini fosse il terminale romano di un gruppo di malavitosi (capeggiati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per conto dei quali aveva svolto il ruolo di intermediario nell'acquisto di una partita di cocaina, rivelatasi di qualità scadente, presso un'organizzazione operante in Madrid; che l'Arango, dopo l'arresto avvenuto a Genova il 10 ottobre 2007 (ove era stato controllato proprio insieme al Paolini) era rientrato a Madrid, ricevendo pressioni dai fornitori il quali pretendevano il pagamento della fornitura, che non era stato ancora effettuato nonostante i mesi trascorsi dalla consegna; che il gruppo romano non si considerava debitore, ma a sua volta faceva pressioni perché gli spagnoli si riprendessero la cocaina, di qualità talmente scadente da non poter essere venduta; che Paolini e Arango, nel corso di numerose conversazioni (tra le più significative, n. 186 del 23 marzo 2008 e n. 264 del 7 maggio 2008; p. 6 della sentenza impugnata), discutono il problema delle pendenze con gli spagnoli a causa della cattiv.à qualità della droga ("plastica pura"), che Paolini propone di restituire. 3. Su questi basi, la Corte di merito ha confermato il coinvolgimento del tro Geo: 44,. Paolini nel "capo A ) , con riferimento non solo alla detenzione dei quantitativi oggetto di sequestro, ma anche della vendita di un maggiore quantitativo dal gruppo spagnolo, emergendo il sicuro collegamento tra Paolini e l'Arango, come evidenziato dalla Corte d'appello, non solo dalle telefonate, ma anche dal fatto che il Paolini era in possesso di due documenti di identità falsi, entrambi recanti la foto dell'Arango, utilizzati dall'Arango medesimo, per effettuare la registrazione proprio presso l'hotel [OSCURATO:PERSONA] di Roma, e, in generale, al fine di mascherare la propria identità nel corso degli spostamenti strumentali al traffico degli stupefacenti. La Corte di merito, inoltre, si è misurata con l'argomentazione difensiva, secondo cui vi sarebbero profili di contraddittorietà della sentenza di primo grado, evidenziando come il Tribunale si sia limitato ad escludere la sussistenza di elementi per ritenere provata l'aggravante della "ingente quantità", aggravante che difatti è stata esclusa, ma abbia affermato la penale responsabilità di entrambi gli imputati per il reato di cui al capo A). 4. Orbene, a fronte di tale apparato argomentativo, adeguato e immune da profili di illogicità manifesta, le censure si risolvono, a ben vedere, nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e nell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti, attività entrambe precluse nel giudizio di legittimità, non potendo la Corte di cassazione ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito, bensì esclusivamente riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.5. Del tutto irrilevante è appurare, come pretende il ricorrente, se lo stupefacente sequestrato sia o meno della stesa fornitura di quello oggetto delle conversazioni telefoniche intercettate; i sequestri di cocaina, infatti, dimostrano, oltre ogni ragionevole dubbio, come gli imputati avessero la effettiva possibilità di procurarsi della cocaina, sicché il contenuto delle telefonate, sopra indicate, con riferimento alla fornitura dal gruppo spagnolo non può ritenersi frutto di una millanteria, proprio perché il sequestro dello stupefacente, unitamente agli ulteriori elementi dinanzi indicati (tra cui la sentenza definitiva di condanna del Paolini per il delitto ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 che abbraccia il medesimo contesto temporale dei fatti oggetto del presente procedimento) dimostra il concreto inserimento del Paolini nell'ambiente del narcotraffico. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 7. Il primo motivo è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato. 7.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Si è precisato, inoltre, che, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460). Il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena. Ciò significa, in altri termini, che l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). 7.2. Nel caso in esame, non solo la Corte di merito ha compiuto una valutazione negativa della personalità dell'imputato, ma il motivo sconta profili di genericità, non indicando elementi che, se valutati, avrebbero giustificato una mitigazione della pena. 8. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Premesso che la Corte di merito, come risulta dal verbale di udienza del 26 aprile 2021, ha rigettato l'istanza di rinvio - peraltro dopo una lunga serie di differimenti delle udienze (essendo il giudizio di appello iniziato in data 30 marzo 2018) - avanzata dal difensore al fine di acquisire la sentenza emessa a carico del ricorrente dal Tribunale di Lione in materia di stupefacenti per valutare l'eventuale j.a'sussistenza della continuazione ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 73 del 2016, si osserva che il ricorrente non si confronta con il principio, qui da confermare, secondo cui è inapplicabile la continuazione tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza emessa da uno Stato dell'Unione europea, non riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto detto vincolo non rientra in alcuna delle ipotesi in presenza delle quali dette sentenze assumono rilevanza ai sensi dell'art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 (Sez. 1, n. 17502 del 23/01/2020, dep. 09/06/2020, Lazri, Rv. 279364), che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formino oggetto di informazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita (Sez. 5, n. 48059 del 02/10/2019, dep. 26/11/2019, Balzano, Rv. 277650). 9. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.4 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricor
Sentenza Cassazione n. 15227/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris