CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 19809/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Catania il 20 ottobre 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 697 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso in tre distinti motivi si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine: 1) all'affermazione di responsabilità quanto al reato con riferimento all'effettiva disponibilità del fucile, legittimamente denunciato dal padre defunto del ricorrente, e all'elemento psicologico; 2) alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; 3) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alla disponibilità del ricorrente dell'appartamento che era stato del padre e alla circostanza che lo stesso aveva comunque, anche in qualità di solo coerede, l'obbligo di denunciare la detenzione del fucile e della cartuccia rinvenuti nel corso della perquisizione, ha reso una motivazione adeguata e coerente; Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo, con gli specifici riferimenti alla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente la sera dell'accertamento dei fatti ha fornito una corretta e adeguata giustificazione in merito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. dando conto delle ragioni per cui il giudice di merito non ha ritenuto che il fatto possa considerarsi di lieve offensività e tale conclusione, in assenza di evidenti vizi logici, non è sindacabile in questa sede; Rilevato che le doglianze oggetto del terzo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alla totale assenza di elementi positivi di valutazione, ha reso adeguato conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice penale nella determinazione della pena e tale conclusione, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichi P.Q.Mi—. • -A,/ spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammenag.„-- Così deciso il 23 aprile 2026 ; [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente o, Q 0 cv [OSCURATO:PERSONA] ma naco [OSCURATO:PERSONA] 2