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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22422/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi congiuntamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le memorie sopravvenute; lette le memorie della parte civile Comune di Gallipoli; ritenuto che il motivo con cui si denuncia il travisamento del fatto in relazione all'art. 633 cod. pen. è inammissibile, perché si fonda su di una ricostruzione del fatto alternativa a quella dei giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello.

Da ciò la sua inammissibilità, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (...)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 - 01).

Con l'ulteriore precisazione che «in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; considerato che il motivo con cui si assume la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. è manifestamente infondatt per le ra ioni correttamente esposte dalla corte di appello, che ha rilevato l'insussistenza tal Nne richiesté alla luce del principio di diritto a mente del quale «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa» (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici, Rv. 278520 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Considerato, infine, che il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Gallipoli.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna gli imputati alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Gallipoli che liquida in complessivi euro duemila oltre accessori di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi congiuntamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le memorie sopravvenute; lette le memorie della parte civile Comune di Gallipoli; ritenuto che il motivo con cui si denuncia il travisamento del fatto in relazione all'art. 633 cod. pen. è inammissibile, perché si fonda su di una ricostruzione del fatto alternativa a quella dei giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello. Da ciò la sua inammissibilità, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (...)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 - 01). Con l'ulteriore precisazione che «in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; considerato che il motivo con cui si assume la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. è manifestamente infondatt per le ra ioni correttamente esposte dalla corte di appello, che ha rilevato l'insussistenza tal Nne richiesté alla luce del principio di diritto a mente del quale «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa» (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici, Rv. 278520 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Considerato, infine, che il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Gallipoli. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna gli imputati alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Gallipoli che liquida in complessivi euro duemila oltre accessori di le
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