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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36339/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del difensore con cui, insistendo per la fondatezza dei motivi di ricorso, chiede che il procedimento sia trasmesso per la trattazione alla Sesta Sezione per il giudizio ordinario OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di evasione (sul presupposto che non vi sarebbe il necessario elemento soggettivo poiché il ricorrente sarebbe uscito da casa per andare alla ricerca del gatto che riteneva essere scappato) è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, da un canto, ha rilevato come tale condotta non potesse ritenersi giustificata e non fosse inidonea ad escludere la sussistenza del dolo generico del delitto di evasione, dall'altro, che - soprattutto - sulla base delle risultanze e delle precedenti segnalazioni dalle quali emergeva che il ricorrente risultava essersi spesso allontanato dall'abitazione tanto da essere stato già denunciato per evasione, ciò costituisse - visto che tale giustificazione non aveva trovato conferma negli atti processuali - una scusa strumentale all'allontanamento dal luogo di detenzione, valutazione di merito che, in quanto logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta carenza di motivazione e violazione dell'art. 131-bis sul presupposto della addotta giustificazione (confutata), là dove la Corte di appello reputa determinante la gravità del fatto (sulla base di quanto specificato in occasione del diniego delle circostanze attenuanti generiche allorché fa riferimento alla particolare intensità del dolo) desunta dalla futilità della giustificazione addotta (nel senso della sua strumentalità, secondo la valutazione di cui sopra); rilevato che riproduttivo di questione adeguatamente confutata risulta il terzo motivo, avendo la Corte territoriale fatto pertinente riferimento, dopo aver dato atto della presenza di plurimi precedenti penali, alla intensità del dolo ed all'assenza di elementi favorevoli onde giustificare le richieste circostanze attenuanti generiche che, ancora una volta, il ricorrente vorrebbe fondare sulla giustificazione addotta, ma smentita dalla Corte di appello; ritenuto che analogo limite incontra il quarto motivo in ordine alla ritenuta recidiva, che la sentenza confuta dando conto dell'aumentata pericolosità attraverso la puntuale analisi del percorso delittuoso del ricorrente e l'accertata insensibilità alle pene già irrogate da eseguirsi anche nella forma più tenue che veniva, appunto, violata ex art. 385 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del difensore con cui, insistendo per la fondatezza dei motivi di ricorso, chiede che il procedimento sia trasmesso per la trattazione alla Sesta Sezione per il giudizio ordinario OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di evasione (sul presupposto che non vi sarebbe il necessario elemento soggettivo poiché il ricorrente sarebbe uscito da casa per andare alla ricerca del gatto che riteneva essere scappato) è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, da un canto, ha rilevato come tale condotta non potesse ritenersi giustificata e non fosse inidonea ad escludere la sussistenza del dolo generico del delitto di evasione, dall'altro, che - soprattutto - sulla base delle risultanze e delle precedenti segnalazioni dalle quali emergeva che il ricorrente risultava essersi spesso allontanato dall'abitazione tanto da essere stato già denunciato per evasione, ciò costituisse - visto che tale giustificazione non aveva trovato conferma negli atti processuali - una scusa strumentale all'allontanamento dal luogo di detenzione, valutazione di merito che, in quanto logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta carenza di motivazione e violazione dell'art. 131-bis sul presupposto della addotta giustificazione (confutata), là dove la Corte di appello reputa determinante la gravità del fatto (sulla base di quanto specificato in occasione del diniego delle circostanze attenuanti generiche allorché fa riferimento alla particolare intensità del dolo) desunta dalla futilità della giustificazione addotta (nel senso della sua strumentalità, secondo la valutazione di cui sopra); rilevato che riproduttivo di questione adeguatamente confutata risulta il terzo motivo, avendo la Corte territoriale fatto pertinente riferimento, dopo aver dato atto della presenza di plurimi precedenti penali, alla intensità del dolo ed all'assenza di elementi favorevoli onde giustificare le richieste circostanze attenuanti generiche che, ancora una volta, il ricorrente vorrebbe fondare sulla giustificazione addotta, ma smentita dalla Corte di appello; ritenuto che analogo limite incontra il quarto motivo in ordine alla ritenuta recidiva, che la sentenza confuta dando conto dell'aumentata pericolosità attraverso la puntuale analisi del percorso delittuoso del ricorrente e l'accertata insensibilità alle pene già irrogate da eseguirsi anche nella forma più tenue che veniva, appunto, violata ex art. 385 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 36339/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris