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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35930/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; dunque, si tratta di motivi generici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

I motivi tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. :3 e 4 della sentenza impugnata).

A fronte della motivazione non palesemente illogica resa dalla Corte di appello, il ricorrente propone una diversa lettura delle testimonianze e, dunque, un nuovo grado di giudizio di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; dunque, si tratta di motivi generici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. I motivi tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. :3 e 4 della sentenza impugnata). A fronte della motivazione non palesemente illogica resa dalla Corte di appello, il ricorrente propone una diversa lettura delle testimonianze e, dunque, un nuovo grado di giudizio di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35930/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris