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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26780/2025

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2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – CONTRO S.G.F. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante pro tempore della S.G.F. intimati avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 1493/1/2019, depositata il 21.10.2019, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUTI -SOCIETA’ ESTEROVESTITA – MODALITA’ [OSCURATO:PERSONA] consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA]:

1. La società S.G.F. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale dichiarata in Polonia, e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Prato, a seguito di P.V.C. notificato a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di fatto, con il quale venivano recuperate le imposte Irpef e Irap evase nell’anno di imposta 2011, oltre sanzioni ed accessori, sul presupposto della esterovestizione della società, la quale non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi in Italia, nè aveva tenuto le scritture contabili richieste dall’art. 14 del D.P.R. 600/73.

2. La C.T.P. di Prato, nella resistenza dell’ente impositore, accoglieva il ricorso, ritenendo nulla la notifica dell’atto impugnato a [OSCURATO:PERSONA], privo della formale qualifica di rappresentante legale al momento della notifica, per esservi subentrato tale [OSCURATO:PERSONA].

Ne conseguiva la nullità dell’avviso di accertamento. 3.La C.T.R. della Toscana, adita dall’Agenzia delle Entrate, rigettava il gravame, ritenendo che l’avviso di accertamento non poteva essere notificato all’amministratore di fatto di una società di capitali, ancorchè eventualmente la gestisse, dovendosi piuttosto notificare l’atto impositivo al legale rappresentante pro tempore formalmente in carica, nella specie tale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 145 c.p.c..

4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad unico motivo.

6. La società S.G.F. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

7. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 60 del d.p.r. n. 600/73 e 145 c.p.c. da un lato, e dell’art. 62 del d.p.r. n. 600/1973, dall’altro, in uno con l’art. 73, comma 3, del d.p.r. 917/1986, nonché con l’art. 276, comma 2, c.p.c., applicabile al processo tributario, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)», l’Agenzia delle Entrate deduce che la C.T.R. ha errato a ritenere nulla la notifica dell’avviso di accertamento, avendo invertito i termini della questione.

Ed invero, la modalità di notifica dipendeva in via prioritaria dall’accertamento dell’esterovestizione, che, in caso di esito positivo, legittimava la notifica presso la sede effettiva della società ed in persona dell’amministratore di fatto, posto che in ipotesi di esterovestizione si configurava l’esistenza di una società di fatto, stante il carattere fittizio della forma giuridica prescelta, del tutto vuota di contenuto.

Troverebbe dunque applicazione l’art. 62 del d.p.r. 600/73, secondo cui la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita, ai fini tributari, alle persone che ne hanno l’amministrazione, anche di fatto.

La giurisprudenza di legittimità aveva ammesso tale forma di notifica in caso di società di fatto non legalmente registrata.

In questo caso, la C.T.R. avrebbe dunque dovuto affrontare prima il merito, per verificare se la società fosse effettivamente residente in Italia e poi la questione della validità della notifica;

2. R itenuto che occorra acquisire i fascicoli d ei gradi d i merito, al fine di verificare compiutamente il soggetto che ha proposto il ricorso di primo gradoed in quale veste;

3. R itenuto inoltre che la questione prospettata in ricorso, riguardante le modalità di notifica dell’avviso di accertamento nell’ipotesi in cui venga contestata l’esterovestizione della società avente formalmente sede legale all’estero, assuma particolare rilevanza, in considerazione dell’assenza di precedenti specifici di questa Sezione; P.Q.M La Corte dispone l’acquisizione, a cura della cancelleria, dei fascicoli di merito di primo e secondo grado relativi alla sentenza impugnata e rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – CONTRO S.G.F. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante pro tempore della S.G.F. intimati avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 1493/1/2019, depositata il 21.10.2019, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUTI -SOCIETA’ ESTEROVESTITA – MODALITA’ [OSCURATO:PERSONA] consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La società S.G.F. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale dichiarata in Polonia, e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Prato, a seguito di P.V.C. notificato a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di fatto, con il quale venivano recuperate le imposte Irpef e Irap evase nell’anno di imposta 2011, oltre sanzioni ed accessori, sul presupposto della esterovestizione della società, la quale non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi in Italia, nè aveva tenuto le scritture contabili richieste dall’art. 14 del D.P.R. 600/73. 2. La C.T.P. di Prato, nella resistenza dell’ente impositore, accoglieva il ricorso, ritenendo nulla la notifica dell’atto impugnato a [OSCURATO:PERSONA], privo della formale qualifica di rappresentante legale al momento della notifica, per esservi subentrato tale [OSCURATO:PERSONA]. Ne conseguiva la nullità dell’avviso di accertamento. 3.La C.T.R. della Toscana, adita dall’Agenzia delle Entrate, rigettava il gravame, ritenendo che l’avviso di accertamento non poteva essere notificato all’amministratore di fatto di una società di capitali, ancorchè eventualmente la gestisse, dovendosi piuttosto notificare l’atto impositivo al legale rappresentante pro tempore formalmente in carica, nella specie tale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 145 c.p.c.. 4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad unico motivo. 6. La società S.G.F. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 7. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 60 del d.p.r. n. 600/73 e 145 c.p.c. da un lato, e dell’art. 62 del d.p.r. n. 600/1973, dall’altro, in uno con l’art. 73, comma 3, del d.p.r. 917/1986, nonché con l’art. 276, comma 2, c.p.c., applicabile al processo tributario, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)», l’Agenzia delle Entrate deduce che la C.T.R. ha errato a ritenere nulla la notifica dell’avviso di accertamento, avendo invertito i termini della questione. Ed invero, la modalità di notifica dipendeva in via prioritaria dall’accertamento dell’esterovestizione, che, in caso di esito positivo, legittimava la notifica presso la sede effettiva della società ed in persona dell’amministratore di fatto, posto che in ipotesi di esterovestizione si configurava l’esistenza di una società di fatto, stante il carattere fittizio della forma giuridica prescelta, del tutto vuota di contenuto. Troverebbe dunque applicazione l’art. 62 del d.p.r. 600/73, secondo cui la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita, ai fini tributari, alle persone che ne hanno l’amministrazione, anche di fatto. La giurisprudenza di legittimità aveva ammesso tale forma di notifica in caso di società di fatto non legalmente registrata. In questo caso, la C.T.R. avrebbe dunque dovuto affrontare prima il merito, per verificare se la società fosse effettivamente residente in Italia e poi la questione della validità della notifica; 2. R itenuto che occorra acquisire i fascicoli d ei gradi d i merito, al fine di verificare compiutamente il soggetto che ha proposto il ricorso di primo gradoed in quale veste; 3. R itenuto inoltre che la questione prospettata in ricorso, riguardante le modalità di notifica dell’avviso di accertamento nell’ipotesi in cui venga contestata l’esterovestizione della società avente formalmente sede legale all’estero, assuma particolare rilevanza, in considerazione dell’assenza di precedenti specifici di questa Sezione; P.Q.M La Corte dispone l’acquisizione, a cura della cancelleria, dei fascicoli di merito di primo e secondo grado relativi alla sentenza impugnata e rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di co
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