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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32303/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/02/2021 della Corte di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 24 febbraio 2021 confermava la sentenza del tribunale di Palmi del 10 marzo 2020 con la quale, tra gli latri, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui al capo c) riguardo al reato ex art. 73 comma 1 1 bis e 6 e 80 comma 2 DPR 309/90.

2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, sollevando cinque motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo, vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 415 bis cod. proc. pen., 24 Cost. e 178 cod. proc. pen.

Si ribadisce la rilevanza di problematiche inerenti l'integrità delle registrazioni riportate in copie rilasciate alla difesa in fase di indagine e dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e riguardanti la intercettazione ambientale 2886, osservando come dopo il predetto avviso tutte le scelte difensive sarebbero state effettuate in base ai contenuti del fascicolo del pubblico ministero in cui non era presente la predetta intercettazione, nei termini in cui essa è pervenuta in dibattimento in quanto essa, per come chiarito dal perito trascrittore, sarebbe il frutto di una lettura combinata del file presente sulla linea A e di quello presente sulla linea B, con quest'ultima che non sarebbe stata consegnata alla difesa né depositata nel fascicolo del P.M. al momento della chiusura delle indagini.

Si richiama quindi l'obbligo del P.M. di assicurare il diritto di accesso agli atti di indagine, con nullità a regime intermedio nei caso in cui emerga al riguardo l'ingiustificato diniego o l'inerzia del pubblico ministero.

In particolare, l'assenza nella copia consegnata alla difesa della linea B del file audio citato, avrebbe precluso ogni vaglio critico del tenore effettivo delle captazioni, con vizio nel procedimento di acquisizione della prova nei confronti della difesa ed illegittima compressione del diritto di difesa e nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

Si precisa che la trascrizione dei files audio della citata intercettazione come confluita agli atti del dibattimento, è il risultato della sommatoria e fusione di due distinti files, di cui solo la linea A è stata rilasciata in copia e non la linea B, e che non presentano esatta corrispondenza nei dialoghi e orari di captazione, per cui si tratterebbe di un dato probatorio che in ultima analisi non era esistente al momento della chiusura delle indagini, siccome frutto di una successiva perizia di trascrizione che avrebbe fuso il contenuto dei due files.

Integrandoli.

Si ribadisce che dopo la chiusura elle indagini il file b) non sarebbe mai stato consegnato alla difesa.

4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli art. 268 comma 1 e 271 cod. proc. pen. con riguardo alla inutilizzabilità della intercettazione non registrata di cui al nt.

N. 1436/15 n. 2886 e il vizio di carenza di motivazione in ordine alla censura difensiva inerente la nullità della trascrizione della conversazione ambientale suindicata, siccome realizzata per "fusione" di due distinti files.

Si evidenzia l'emersione di una non corrispondenza tra due files a) e b) inerenti la predetta conversazione in termini, analiticamente riportati nel motivo in esame, di orari, velocità e di contenuti, con assenza peraltro sul file a) consegnato in copia alla difesa, di cinque minuti di conversazione presenti sul file b), riguardanti, secondo i giudici, la prova della responsabilità del ricorrente.

Da tale complessiva situazione deriverebbe la inutilizzabilità della prova captativa per incertezza assoluta del dato, a causa della alterazione delle coordinate spazio - temporali inerenti i due files da cui è stata ricavata l'unica conversazione.

Tanto considerando l'insufficienza della operazione diretta a colmare il gap della mancata registrazione per cinque minuti sul file a) attraverso il contenuto del file b), in quanto quest'ultimo riporterebbe conversazioni con un notevole sfalsamento di orario e presenterebbe reflui di conversazioni di altre intercettazioni.

Emergerebbe in sostanza l'assenza di registrazione di una conversazione, come tale non surrogabile.

La suindicata censura non sarebbe stata affrontata dalla corte di appello.

Si rappresenta problematicamente la circostanza per cui il perito, per procedere alla trascrizione si sarebbe avvalso di due files sfalsati sotto il profilo temporale, operando un taglia e cuci di conversazioni che non offrirebbe garanzia sulla corrispondenza tra quanto captato e registrato e quanto trascritto.

Per la intervenuta elisione di frasi e parole, con stravolgimento del tenore della stessa conversazione.

Tanto più che il dato dialogico in questione afferirebbe al tema della identificazione del ricorrente.

Ed inoltre l'ascolto corretto del file a) avrebbe indicato come il Michele di cui parlano i due interlocutori avrebbe un fratello, mentre il ricorrente è figlio unico. 5.

Con il terzo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 495 cod., proc. pen., 24 Cost. e 111 Cost. nonchè di omessa motivazione.

La corte di appello avrebbe rigettato la istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per risentire il perito trascrittore, la cui testimonianza originariamente ammessa era stata revocata dal primo giudice, con violazione, secondo il ricorrente, del diritto di difesa, con motivazione generica e senza spiegare l'iter logico giuridico sotteso alla scelta di non ammettere la rinnovazione.

In particolare, sarebbe assente ogni motivazione in ordine alla questione sollevata nei motivi di appello, in relazione alla intervenuta revoca del teste, come anche in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per sentire il predetto teste.

Si sostiene la rilevanza di vuoti, rumori sovrapposti come della pretermissione di un breve inciso in una frase, che avrebbero stravolto il senso della conversazione e che la difesa non avrebbe potuto contestare la attendibilità della perizia in assenza dell'esame del trascrittore.

Sarebbe altresì erronea la tesi della corte, per cui le questioni sulle registrazioni e trascrizioni sarebbero esaurite in sede di incidente probatorio.

Invero, si osserva che la perizia in questione si sarebbe resa necessaria in ordine alla sola captazione in parola siccome supportava la misura cautelare applicata al ricorrente e che il diritto difensivo di procedere alla regolarità delle operazioni di captazione e trascrizione deve essere svolto, si osserva, anche in sede dibattimentale.

6. Con il quarto motivo rappresenta il vizio di omessa motivazione in relazione alle censure proposte con riguardo alle celle telefoniche e quello di mancata assunzione di prova decisiva.

Si osserva che la tesi della corte di appello, per cui l'attribuzione al ricorrente anche della utenza telefonica cellulare con finale 2413 sarebbe stata frutto di accertamento consistito nell'abbinamento degli spostamenti sul territorio della suddetta utenza con gli spostamenti dell'utenza cellulare n. 333/1973404 intestata al Ceccarelli medesimo, sarebbe inficiata dalla mancanza in atti di tabulato telefonico di utenze attribuite al ricorrente e dell'elenco delle celle di aggancio della utenza intestata al Ceccarelli, con finale 3404.

Con smentita peraltro emergente da verbale della Guardia di Finanza, per cui la utenza con finale 2413 cesserebbe di essere operativa al 31 ottobre 2015, così da non agganciare da tale data alcuna altra cella.

Dal predetto verbale inoltre, non emergerebbe per la data del 20 novembre 2015 alcuna segnalazione di aggancio celle in ordine alle due utenze prima citate né di altre utenze attribuite al ricorrente.

La corte avrebbe travisato la prova laddove sostiene che le due utenze predette si spostassero insieme lungo il tragitto e ciò comunque non corrisponderebbe al dato probatorio relativo al ritenuto viaggio del 20 novembre 2015.

In altri termini, la prova sottostante al predetto passaggio motivazionale non sarebbe stata mai acquisita e sarebbe quindi inesistente.

In corrispondenza a tali rilievi si evidenzia che con atto di appello si sarebbe rappresentato come non vi sarebbe stata mai una verifica e comparazione di tabulati tra le utenze intestate al ricorrente e quelle ricondotte al suo personale uso, né le vetture in uso al medesimo sarebbero state sottoposte a intercettazione ambientale né poi da quelle di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emersa, a seguito di intercettazione ambientale, alcun voce del ricorrente.

Si sarebbero solo controllate le celle agganciate da utenze intestate a sconosciuti e che comunicano con [OSCURATO:PERSONA] attribuendosi arbitrariamente le stesse al ricorrente.

7. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione per impossibilità di comprendere l'iter logico giuridico sotteso alla affermazione della corte per cui la conversazione ambientale del 3 dicembre 2015 si riferirebbe ad un viaggio a Roma con sosta a [OSCURATO:PERSONA].

La corte inoltre, con riferimento alla identificazione del ricorrente con il soggetto chiamato Michele dai due fratelli Arcuri, avrebbe ignorato uno specifico motivo di gravame, che escluderebbe la predetta identificazione con riconduzione piuttosto a tale [OSCURATO:PERSONA], come riportato in ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi, correlati alla emersione di due distinti file tra loro non coincidenti, sotto plurimi aspetti, riguardanti la medesima conversazione captata, e alla intervenuta perizia trascrittiva, appaiono tra loro omogeni e meritano una trattazione congiunta.

Essi paiono infondati.

Va osservato che la corte, nel corso della motivazione redatta è tornata più volte sulla generale tematica fornendo adeguate risposte, immuni da vizi: in ordine alla attendibilità della trascrizione, alla luce delle circostanze per cui il parlato è nelle varie parti intellegibile, e del fatto che le stesse sono tra loro collegate sul piano logico e lessicale, con contenuti univoci.

Così rispondendo, seppure in sintesi, ai rilievi circa l'incidenza sulla corretta intellegibilità della conversazione, delle denunziate mancate coincidenze tra i due files; laddove il rilievo della chiarezza delle affermazioni e soprattutto della rilevata consecutio logica e lessicale dei vari passaggi, ancorchè a fronte delle predette problematiche - che invero alla luce dello stesso ricorso hanno toccato l'integralità di un solo file (a) e non di quello denominato (b) rispetto al quale, come da stralcio riportato dal ricorrente, il perito ha effettuato la sua trascrizione - appare del tutto adeguato nel respingere, motivatamente, le prospettazioni difensive circa l'alterazione - che sia significativa e determinante - del dato intercettato.

Laddove del resto tali prospettazioni appaiono essenzialmente ipotetiche nonché assertive sul punto oltre che operative su un piano meramente valutativo che non trova spazio in questa sede, come noto.

Anche in ordine alle eccezioni di tipo procedurale, la corte ha fornito congrua risposta, ribadendo, da una parte, come i rappresentati "tagli e difficoltà tra le diverse copie delle registrazioni rilasciate dalla difesa " non possano inficiare l'attendibilità della perizia ( evidentemente sulla scorta di quanto in precedenza già osservato) e sottolineando come le stesse, in particolare con riferimento alle dedotte inutilizzabilità, siano da respingere siccome correlate a quanto accaduto in fase investigativa, in occasione della quale furono rilasciate copie di registrazioni probabilmente difettose.

Laddove le operazioni peritali sono state invece eseguite sui supporti originali per i quali non si deduce, nemmeno invero dalla difesa, alcun difetto.

Si tratta invero di motivazioni non scalfite dalle riportate censure siccome anche in linea con i principi giurisprudenziali rinvenibili in proposito e alla luce dei quali le problematiche giuridiche paiono infondate.

Invero, pur avendo anche di recente questa Corte ribadito che il diritto del difensore di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e di estrarre copia dei "files" audio, dopo il deposito effettuato ai sensi dell'art. 268, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di limitazione né è subordinato ad autorizzazione, per cui ogni compressione di tale diritto dà luogo alla nullità di ordine generale a regime intermedio prevista dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 57195 del 15/11/2017 Ud. (dep. 21/12/2017 ) Rv. 271701 - 01), nel caso di specie emerge, dallo stesso ricorso, come il ricorrente non abbia sollevato in fase investigativa alcuna formale eccezione - pur nella consapevolezza della riproduzione di un file incompleto - al contrario limitandosi a segnalare all'organo inquirente l'assenza di frasi incriminate e chiedendo il rilascio di nuova copia all'esito della chiusura delle indagini preliminari.

Così sanando il vizio.

Quanto alla seconda copia ottenuta, nuovamente parziale, pur avendo sollevato eccezione dinnanzi al tribunale del riesame, va rilevato quanto osservato dal giudice di legittimità circa la rilevanza del difetto rilevato.

E' stato infatti condivisibilmente ritenuto ( in tal senso anche in motivazione Sez. 6 - , n. 26447 del 14/04/2021 Rv. 281689 - 01) che ove al difensore sia stato ingiustificatamente impedito il diritto di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero, tale potendosi configurare il rilascio di una registrazione "parziale" della conversazione, limitata al solo file, incompleto, b), tanto non determina la nullità del genetico provvedimento impositivo, legittimamente fondato sugli atti a suo tempo prodotti a sostegno della sua richiesta dal P.M.; non comporta, per quanto qui di diretto interesse, soprattutto la inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate, perché questa scaturisce solo nelle ipotesi indicate dall'art. 271, primo comma, cod. proc. pen.; non comporta la perdita di efficacia della misura, giacché la revoca e la perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (artt. 299, 300, 301, 302, 303, 309, decimo comma, cod. proc. pen.).

Determina, invece, un vizio nel procedimento di acquisizione della prova per la illegittima compressione del diritto di difesa e non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati.

Esso comporta, quindi, una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. .

L'effetto è dunque solo quello per cui ove tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il giudice 6 definitivamente lo ritenga, egli non potrà fondare la sua decisione sul dato di giudizio scaturente dal contenuto delle intercettazioni riportato in forma cartacea, in mancanza della denegata possibilità di riscontrarne la sua effettiva conformità alla traccia fonica.

Esso, difatti, è stato, bensì, legittimamente considerato, nella sua forma cartacea, al momento della emissione del provvedimento cautelare; ma, dovendo, poi, il tribunale distrettuale (ri)esaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti quel provvedimento, la difensiva richiesta di accesso depriva quel dato di definitiva valenza probatoria, nella sua presunzione assoluta di conformità, che rimane non verificata prima che si dia ingresso e concreta attuazione alla espressa richiesta della parte in tal senso formulata.

In sede di riesame il dato assume tale connotazione di definitività probatoria solo quando la parte sia stata posta in condizione di verificare quella conformità, esercitando il richiesto diritto di accesso.

Con riguardo al caso in esame quindi la questione qui dedotta poteva solo rilevare nella fase cautelare dinnanzi al tribunale del riesame.

Piuttosto, per quanto di interesse, il ricorrente partecipava comunque e successivamente all'incidente probatorio destinato alla trascrizione peritale della captazione in questione.

Cosicchè, da una parte per quanto detto non si rinviene in ogni caso la estensibilità del vizio in questione agli atti e alla fase successiva a quella investigativa e dall'altra emerge il pieno accesso del ricorrente alla vera e propria "prova captativa" quale è la registrazione originale e completa, comprensiva dell'integrale file a), su cui è stata condotta la perizia trascrittiva nel contraddittorio delle parti.

Senza che quindi da tale momento possa rinvenirsi alcun pregiudizio al diritto di difesa capace di inficiare la prova captativa controversa.

Tanto più che al riguardo il motivo è generico in assenza di ogni specificazione circa il pregiudizio a tale diritto conseguente alla acquisizione di una copia della conversazione parziale e tuttavia a fronte della citata perizia sulla registrazione originale, anteriore alla stessa fase dell'udienza preliminare.

In termini dunque, per qualsiasi opzione difensiva.

I due motivi esaminati, pertanto appaiono complessivamente infondati.

2. Anche il terzo motivo è infondato.

Va osservato che preliminarmente il ricorrente cita l'ordinanza del tribunale con la quale sarebbe stata revocata l'originaria ammissione quale teste del perito trascrittore, inserito nella lista della difesa.

E formula talune considerazioni critiche al riguardo.

Quindi, rammenta di avere al riguardo proposto appello riferendo che con esso avrebbe lamentato " di essere stata letteralmente espropriata del diritto di difesa " e avrebbe altresì chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per risentire il perito.

Aggiunge quindi che la corte di appello con la sentenza impugnata sarebbe "sfuggita" alla censura proposta senza prendere "in considerazione quanto analiticamente eccepito e rilevato in ordine alla specifica questione della revoca del teste Maesano non si rinviene neppure una parola ...".

Appare evidente come la preliminare critica alla ordinanza di primo grado non possa essere considerata come esplicitazione dei motivi di gravame afferenti alla ordinanza di revoca del predetto perito, essendo formulati in termini di critica all'interno del ricorso senza alcuna espressa correlazione al contenuto dell'atto di appello, inerente la ordinanza stessa.

Contenuto che invece viene esplicitamente sintetizzato in termini di avvenuta privazione del diritto di difesa e di rimando a quanto nell'atto di appello "analiticamente eccepito e rilevato".

Con al più la citazione di una specifica questione sulla revoca del teste Maesano.

Posta in tali termini la doglianza sulla violazione di legge e mancata risposta a censure inerenti la revoca del predetto teste, che non pone questa corte in condizioni di conoscere e comprendere le specifiche censure proposte in sede di gravame cui i giudici di appello non avrebbero risposto, non può al riguardo che evidenziarsi, da una parte, la estrema genericità del motivo sul punto e dall'altra richiamarsi il principio, rimasto non considerato dal ricorrente, per cui in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019) Rv. 275853 - 02).

Va comunque osservato che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, tanto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche precisato che conseguentemente la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., che si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.

L'esame del perito quindi, quando inteso come nel caso in esame in termini di semplice riesame del medesimo già ascoltato, e non quando indirizzato a fronteggiare altra fonte di prova, non può essere prova a discarico di alcunchè, e piuttosto rispetto alla perizia può configurarsi a discarico l'esame del consulente tecnico di parte sul medesimo tema, come pure precisato dal giudice di legittimità (Sez. 6, n. 40750 del 05/07/2016 Ud. (dep. 29/09/2016 ) Rv. 268152 - 01), che seppur con riguardo al peculiare tema del termine entro cui proporre la prova contraria in sede di appello, ha espressamente definito come inerente "a prova contraria" il diritto all'ammissione del consulente tecnico rispetto alla perizia disposta nella predetta fase processuale.

Va anche aggiunto che il diritto a prova contraria è disciplinato dal combinato disposto di cui agli artt. 468 comma 4 e 495 comma 2 cod. proc. pen. e come tale esso si articola quale diritto ad una prova che venga prospettata in relazione a prova presentata dalla controparte.

Cosicchè neppure sotto tale prospettiva emerge la possibilità di una rivendicazione della violazione del diritto a prova contraria, posto che secondo lo stesso assunto difensivo la richiesta di esaminare il perito era stata inserita direttamente nella lista testi e non quindi quale conseguenza di prova indicata da controparte.

Tanto più che la perizia, assunta in sede di incidente probatorio, era ormai da ritenersi gli acquisita nel fascicolo dibattimentale e non certo dedotta da alcuna parte.

Quanto alla censura della assenza della esplicazione dell'iter logico giuridico sotteso alla scelta di non ammettere la rinnovazione, va innanzitutto evidenziato che l'art. 603 c.p.p., in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, prevede tre ipotesi: - la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove: tale fattispecie, prevista nel comma 1, è subordinata alla circostanza che il giudice ritenga "di non essere in grado di decidere allo stato degli atti", ovvero attiene al caso in cui i dati probatori già acquisiti siano incerti o l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che è idoneo ad eliminare le eventuali incertezze ovvero ad inficiare ogni altra risultanza.

Il comma 1, poi, riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte (ex plurimis Cass. 3348/2003 riv 227494); - l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado: tale fattispecie, prevista dal comma 2, va disposta nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1; norma che, a sua volta, richiama l'art. 190 c.p.p., comma 1 e art. 190 bis c.p.p. relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 c.p., comma 3 bis.

Consegue che nel caso previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 2, il Giudice è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, ma con il limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (ex plurimis Cass.8382/2008 riv 239341); - l'assunzione disposta d'ufficio: prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 3, tale fattispecie ricorre solo se se il giudice "la ritiene assolutamente necessaria", quale è il caso in cui egli ritenga che non gli sia possibile decidere se non dopo l'assunzione di una determinata prova.La diversità delle tipologie previste in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede di appello, si rinviene anche sul piano della motivazione.

Infatti, avendo la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento, carattere eccezionale rispetto al principio di presunzione di completezza dell'istruttoria già espletata, deriva che mentre la rinnovazione dev'essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dall'acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass.15320/2009 riv 246859 - Cass. 47095/2009 riv 245996).

In caso, invece, di rinnovazione richiesta ex art. 603 comma 2 cod. proc. pen. la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016 Rv. 268657 - 01 F).

Nel caso in esame, riconducibile per quanto sinora osservato al più all'ipotesi di cui all'art. 603 comma 1 cod. proc. pen., la mancata assunzione del nuovo esame del perito appare adeguatamente desumibile dai rilievi prima citati, per cui si è sostenuta dai giudici la chiarezza delle affermazioni e soprattutto della rilevata consecutio logica e lessicale dei vari passaggi intercettati, ancorchè a fronte delle predette problematiche, in uno con l'osservazione per cui i rappresentati "tagli e difficoltà tra le diverse copie delle registrazioni rilasciate dalla difesa " non possano inficiare l'attendibilità della perizia laddove invero eseguita sui supporti originali, per i quali non si deduce, nemmeno invero dalla difesa, alcun difetto al di là delle discrasie evidenziate dalla mera comparazione tra il file b), invero integrale, e quello a), incompleto. 3.Inammissibile è il quarto motivo, riguardante il vizio di omessa motivazione in relazione alle censure proposte con riguardo alle celle telefoniche e quello di mancata assunzione di prova decisiva.

Invero non è corretto il rilievo per cui l'attribuzione al ricorrente anche della utenza telefonica cellulare con finale 2413 sarebbe stata frutto di accertamento, consistito nell'abbinamento degli spostamenti sul territorio della suddetta utenza con gli spostamenti dell'utenza cellulare n. 333/1973404 intestata al Ceccarelli medesimo e che tale operazione sarebbe stata inficiata dalla mancanza in atti di tabulato telefonico di utenze attribuite al ricorrente e dell'elenco delle celle di aggancio della utenza intestata al Ceccarelli con finale 3404.

Invero, dalle due sentenze pubblicate ( cd.

"doppia conforme) emerge un'articolata motivazione con la quale i giudici hanno considerato una prima vicenda del 7 settembre 2015, in relazione alla quale oltre ad emergere corrispondenza tra le celle agganciate da una utenza di [OSCURATO:PERSONA] e quella con finale 413 poi attribuita al Ciocchetti, hanno sia evidenziato un contatto della stessa con altre due utenze, motivando sulle ragioni per cui queste ultime sarebbero da ricollegarsi a [OSCURATO:PERSONA], poi risultata acquirente, secondo il prosieguio della motivazione, della droga attribuita al ricorrente come cedente, sia hanno perspicuamente valorizzato la visione, da parte degli operanti in servizio di cd.

OCP, alle prime ore del giorno successivo all'appurato viaggio verso Roma e quindi poi nella zona porto di Napoli, dell'auto della moglie del Ciocchetti, osservata mentre ripartiva dopo una breve sosta della [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dall'Arcuri e dirigersi in direzione Siderno, compatibile con la residenza del ricorrente.

Così desumendo già in tal caso, senza alcuna manifesta illogicità, la conferma della presenza con l'Arcuri del Ciocchetti e, quindi, dei dati emergenti dalla coincidenza delle celle agganciate dalle utenze ricondotte ai due.

Altri dati coerentemente rappresentati come significativi sono stati la evidenziazione per cui le celle impegnate sulla utenza finale 413, ogni volta che l'utilizzatore è risultato presente sul capoluogo campano, hanno attestato una sistematica presenza nella zona portuale di Napoli e sono state altresì impegnate in altri diversi giorni, anche dalla utenza con finale 404 formalmente intestata al Ciocchetti.

Il tutto peraltro spesso in concomitanza con eguali agganci di celle della utenza dell'Arcuri prima citato ovvero contatti telefonici con la stessa.

Rispetto a tali plurimi giorni di aggancio di celle della zona [OSCURATO:PERSONA] è riportata analitica illustrazione nella prima sentenza, con significativa valorizzazione anche di altri dati che coerentemente contribuiscono alla riconduzione della utenza 413 al ricorrente: quale la sua ammissione di avere come punto di riferimento nella zona porto di Napoli, il ristorante "I due vulcani" proprio di [OSCURATO:PERSONA], la cui abitazione è peraltro distante poche decine di metri, In tale quadro viene considerato di rilievo il viaggio verso Roma e quindi [OSCURATO:PERSONA] del 20 novembre 2015, rispetto al quale emerge, attraverso l'esame dell'aggancio di celle da parte della utenza dell'Arcuri e di quella con finale 404 del Ciocchetti, la comune direzione verso tali località, confermata da un servizio di OCP dei Finanzieri, peraltro appostati presso il ristorante "I due vulcani".

Il suddetto dato è ulteriormente considerato in sinossi con costanti contatti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] con incontri preceduti da squilli sulle utenze loro attribuite e da convergenza dei due telefoni verso luoghi dell'entroterra equidistanti rispetto ai due.Dunque, l'attribuzione della utenza con finale 413 al ricorrente è tutt'altro che arbitraria e immotivata ma al contrario frutto di una organica correlazione di dati tra loro convergenti, comprensivi di conferme visive e analoghi dati attestati dalla utenza con finale 404, formalmente intestata al ricorrente, seppur riferiti a giorni diversi.

Attribuzione quindi di per sé adeguata e come tale in grado di superare ogni obiezione, quale anche quella della ritenuta assenza in atti di tabulato telefonico di utenze attribuite al ricorrente e dell'elenco delle celle di aggancio della utenza intestata al Ceccarelli con finale 3404: sia a fronte del chiaro riferimento, per la riportata ricostruzione, anche a operazioni visive, sia per il richiamo nelle sentenze, in particolare di primo grado (ed anche in nota), a dati correlati a puntuali produzioni del P.M. circa le localizzazioni di volta in volta riscontrate, sia perché i giudici hanno chiaramente evidenziato come le conferme derivanti dalla utenza 404 sono intese nel senso che anche quest'ultima, in giorni diversi da quelli riguardanti gli agganci di celle della utenza con finale 413, risulta avere agganciato celle di Napoli - Porto come la prima.

Cosicchè ogni prospettazione di analisi comparata tra gli agganci di celle delle due utenze, ove intesa per gli stessi giorni non può incidere sulla elaborazione probatoria così prospettata, tanto più che presupporrebbe, senza alcun concreto fondamento, la contestuale attivazione di entrambe le utenze.

Quanto alla rappresentata smentita emergente da verbale della Guardia di Finanza, per cui la utenza con finale 2413 cesserebbe di essere operativa al 31 ottobre 2015, così da non agganciare da tale data alcuna altra cella, è sufficiente osservare come da una parte non è dimostrata, ai fini della sua legittima considerazione, la acquisizione al fascicolo dibattimentale del predetto verbale, dall'altra come la censura non tenga conto né contrasti espressamente il dato, già accennato, per cui i riportati contatti e agganci di celle sono illustrati nella prima sentenza come supportati da puntuali produzioni documentali del P.M. che attengono per la utenza 413 fino alla data del 8 novembre 2015 (cfr. pag. 18 della prima sentenza).

Quanto all'ulteriore osservazione per cui dal predetto verbale inoltre, non emergerebbe, per la data del 20 novembre 2015, alcuna segnalazione di aggancio celle in ordine alle due utenze prima citate né di altre utenze attribuite al ricorrente, ribadita l'assenza di allegazione quanto alla acquisizione agli atti, va osservato che tra le date valorizzate emerge il 20 novembre 2015 ( cfr. pag. 15 della prima sentenza) con plurimi riferimenti in nota a produzioni documentali di riscontro circa l'aggancio in quel giorno riferibile alla utenza 404 (intestata al ricorrente) e alle dichiarazioni del teste Martino.Nessun travisamento dunque di prove emerge e, a fronte della illustrata adeguata ricostruzione finalizzata alla attribuzione al ricorrente delle due utenze in questione ( di cui una a lui anche intestata), le notazioni difensive non solo sono spesso smentite ma si muovono su un piano di mera personale e parziale valutazione di dati processuali risultando come tali inammissibili.

Va da ultimo richiamato, quanto alle deduzioni di mancata risposta sui profili critici sopra comunque già indicati come irrilevanti ovvero non fondati, il principio per cui con specifico riferimento ai vizi di mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi - diversamente dal caso in esame -, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

4. Il quinto motivo dedotto in termini di incomprensibilità dell'iter logico giuridico sotteso alla affermazione della corte per cui la conversazione ambientale del 3 dicembre 2015 si riferirebbe ad un viaggio a Roma con sosta a [OSCURATO:PERSONA] e di mancata considerazione di uno specifico motivo di gravame che escluderebbe la identificazione del ricorrente con il Michele citato nella conversazione, con riconduzione piuttosto a tale [OSCURATO:PERSONA], è palesemente infondato.

Nel quadro dei suindicati appurati contatti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], i giudici già in primo grado hanno anche valorizzato la caratura criminale nel contesto di traffici di droga di [OSCURATO:PERSONA], la caratura di autonomo trafficante del ricorrente, e i rapporti tra la predetta Campagna e il Ciocchetti, e hanno ampiamente illustrato la chiara significatività, in ordine al reato contestato, della conversazione del 3 dicembre, quanto alla sua ricollegabilità all'appurato viaggio del ricorrente del 20 novembre 2015, anche alla luce dell'accertamento visivo degli operanti, che osservarono la vettura dell'Arcuri in sosta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ed hanno altresì confutato la tesi difensiva della riconduzione del nome di Michele a tale Bellocco in maniera più che puntuale e inappuntabile, valorizzando, nel colloquio interessato, il rimprovero mosso dall'Arcuri alla Campagna per avere la stessa criticato [OSCURATO:PERSONA] in presenza di un estraneo, Michele, che altrimenti non avrebbe avuto senso ove tale Michele fosse stato l'altro Bellocco, fratello del [OSCURATO:PERSONA] apertamente criticato dalla donna.

Come tale nient'affatto estraneo.

Tale motivazione è stata richiamata dai secondi giudici, che evidenziando i riferimenti estrinseci e la logica delle affermazioni riportate, come sopra rappresentata, l'hanno espressamente fatta propria, così rispondendo alla censura difensiva, che, invero non appare essersi fatta carico di confrontarsi con la predetta motivazione, apparendo sotto tale aspetto priva del requisito di specificità estrinseca.

In proposito è sufficiente rammentare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Dall'altra parte, inoltre, le censure in esame risultano travolte dalla validità delle argomentaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/02/2021 della Corte di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 24 febbraio 2021 confermava la sentenza del tribunale di Palmi del 10 marzo 2020 con la quale, tra gli latri, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui al capo c) riguardo al reato ex art. 73 comma 1 1 bis e 6 e 80 comma 2 DPR 309/90. 2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, sollevando cinque motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo, vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 415 bis cod. proc. pen., 24 Cost. e 178 cod. proc. pen. Si ribadisce la rilevanza di problematiche inerenti l'integrità delle registrazioni riportate in copie rilasciate alla difesa in fase di indagine e dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e riguardanti la intercettazione ambientale 2886, osservando come dopo il predetto avviso tutte le scelte difensive sarebbero state effettuate in base ai contenuti del fascicolo del pubblico ministero in cui non era presente la predetta intercettazione, nei termini in cui essa è pervenuta in dibattimento in quanto essa, per come chiarito dal perito trascrittore, sarebbe il frutto di una lettura combinata del file presente sulla linea A e di quello presente sulla linea B, con quest'ultima che non sarebbe stata consegnata alla difesa né depositata nel fascicolo del P.M. al momento della chiusura delle indagini. Si richiama quindi l'obbligo del P.M. di assicurare il diritto di accesso agli atti di indagine, con nullità a regime intermedio nei caso in cui emerga al riguardo l'ingiustificato diniego o l'inerzia del pubblico ministero. In particolare, l'assenza nella copia consegnata alla difesa della linea B del file audio citato, avrebbe precluso ogni vaglio critico del tenore effettivo delle captazioni, con vizio nel procedimento di acquisizione della prova nei confronti della difesa ed illegittima compressione del diritto di difesa e nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. Si precisa che la trascrizione dei files audio della citata intercettazione come confluita agli atti del dibattimento, è il risultato della sommatoria e fusione di due distinti files, di cui solo la linea A è stata rilasciata in copia e non la linea B, e che non presentano esatta corrispondenza nei dialoghi e orari di captazione, per cui si tratterebbe di un dato probatorio che in ultima analisi non era esistente al momento della chiusura delle indagini, siccome frutto di una successiva perizia di trascrizione che avrebbe fuso il contenuto dei due files. Integrandoli. Si ribadisce che dopo la chiusura elle indagini il file b) non sarebbe mai stato consegnato alla difesa. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli art. 268 comma 1 e 271 cod. proc. pen. con riguardo alla inutilizzabilità della intercettazione non registrata di cui al nt. N. 1436/15 n. 2886 e il vizio di carenza di motivazione in ordine alla censura difensiva inerente la nullità della trascrizione della conversazione ambientale suindicata, siccome realizzata per "fusione" di due distinti files. Si evidenzia l'emersione di una non corrispondenza tra due files a) e b) inerenti la predetta conversazione in termini, analiticamente riportati nel motivo in esame, di orari, velocità e di contenuti, con assenza peraltro sul file a) consegnato in copia alla difesa, di cinque minuti di conversazione presenti sul file b), riguardanti, secondo i giudici, la prova della responsabilità del ricorrente. Da tale complessiva situazione deriverebbe la inutilizzabilità della prova captativa per incertezza assoluta del dato, a causa della alterazione delle coordinate spazio - temporali inerenti i due files da cui è stata ricavata l'unica conversazione. Tanto considerando l'insufficienza della operazione diretta a colmare il gap della mancata registrazione per cinque minuti sul file a) attraverso il contenuto del file b), in quanto quest'ultimo riporterebbe conversazioni con un notevole sfalsamento di orario e presenterebbe reflui di conversazioni di altre intercettazioni. Emergerebbe in sostanza l'assenza di registrazione di una conversazione, come tale non surrogabile. La suindicata censura non sarebbe stata affrontata dalla corte di appello. Si rappresenta problematicamente la circostanza per cui il perito, per procedere alla trascrizione si sarebbe avvalso di due files sfalsati sotto il profilo temporale, operando un taglia e cuci di conversazioni che non offrirebbe garanzia sulla corrispondenza tra quanto captato e registrato e quanto trascritto. Per la intervenuta elisione di frasi e parole, con stravolgimento del tenore della stessa conversazione. Tanto più che il dato dialogico in questione afferirebbe al tema della identificazione del ricorrente. Ed inoltre l'ascolto corretto del file a) avrebbe indicato come il Michele di cui parlano i due interlocutori avrebbe un fratello, mentre il ricorrente è figlio unico. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 495 cod., proc. pen., 24 Cost. e 111 Cost. nonchè di omessa motivazione. La corte di appello avrebbe rigettato la istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per risentire il perito trascrittore, la cui testimonianza originariamente ammessa era stata revocata dal primo giudice, con violazione, secondo il ricorrente, del diritto di difesa, con motivazione generica e senza spiegare l'iter logico giuridico sotteso alla scelta di non ammettere la rinnovazione. In particolare, sarebbe assente ogni motivazione in ordine alla questione sollevata nei motivi di appello, in relazione alla intervenuta revoca del teste, come anche in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per sentire il predetto teste. Si sostiene la rilevanza di vuoti, rumori sovrapposti come della pretermissione di un breve inciso in una frase, che avrebbero stravolto il senso della conversazione e che la difesa non avrebbe potuto contestare la attendibilità della perizia in assenza dell'esame del trascrittore. Sarebbe altresì erronea la tesi della corte, per cui le questioni sulle registrazioni e trascrizioni sarebbero esaurite in sede di incidente probatorio. Invero, si osserva che la perizia in questione si sarebbe resa necessaria in ordine alla sola captazione in parola siccome supportava la misura cautelare applicata al ricorrente e che il diritto difensivo di procedere alla regolarità delle operazioni di captazione e trascrizione deve essere svolto, si osserva, anche in sede dibattimentale. 6. Con il quarto motivo rappresenta il vizio di omessa motivazione in relazione alle censure proposte con riguardo alle celle telefoniche e quello di mancata assunzione di prova decisiva. Si osserva che la tesi della corte di appello, per cui l'attribuzione al ricorrente anche della utenza telefonica cellulare con finale 2413 sarebbe stata frutto di accertamento consistito nell'abbinamento degli spostamenti sul territorio della suddetta utenza con gli spostamenti dell'utenza cellulare n. 333/1973404 intestata al Ceccarelli medesimo, sarebbe inficiata dalla mancanza in atti di tabulato telefonico di utenze attribuite al ricorrente e dell'elenco delle celle di aggancio della utenza intestata al Ceccarelli, con finale 3404. Con smentita peraltro emergente da verbale della Guardia di Finanza, per cui la utenza con finale 2413 cesserebbe di essere operativa al 31 ottobre 2015, così da non agganciare da tale data alcuna altra cella. Dal predetto verbale inoltre, non emergerebbe per la data del 20 novembre 2015 alcuna segnalazione di aggancio celle in ordine alle due utenze prima citate né di altre utenze attribuite al ricorrente. La corte avrebbe travisato la prova laddove sostiene che le due utenze predette si spostassero insieme lungo il tragitto e ciò comunque non corrisponderebbe al dato probatorio relativo al ritenuto viaggio del 20 novembre 2015. In altri termini, la prova sottostante al predetto passaggio motivazionale non sarebbe stata mai acquisita e sarebbe quindi inesistente. In corrispondenza a tali rilievi si evidenzia che con atto di appello si sarebbe rappresentato come non vi sarebbe stata mai una verifica e comparazione di tabulati tra le utenze intestate al ricorrente e quelle ricondotte al suo personale uso, né le vetture in uso al medesimo sarebbero state sottoposte a intercettazione ambientale né poi da quelle di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emersa, a seguito di intercettazione ambientale, alcun voce del ricorrente. Si sarebbero solo controllate le celle agganciate da utenze intestate a sconosciuti e che comunicano con [OSCURATO:PERSONA] attribuendosi arbitrariamente le stesse al ricorrente. 7. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione per impossibilità di comprendere l'iter logico giuridico sotteso alla affermazione della corte per cui la conversazione ambientale del 3 dicembre 2015 si riferirebbe ad un viaggio a Roma con sosta a [OSCURATO:PERSONA]. La corte inoltre, con riferimento alla identificazione del ricorrente con il soggetto chiamato Michele dai due fratelli Arcuri, avrebbe ignorato uno specifico motivo di gravame, che escluderebbe la predetta identificazione con riconduzione piuttosto a tale [OSCURATO:PERSONA], come riportato in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi, correlati alla emersione di due distinti file tra loro non coincidenti, sotto plurimi aspetti, riguardanti la medesima conversazione captata, e alla intervenuta perizia trascrittiva, appaiono tra loro omogeni e meritano una trattazione congiunta. Essi paiono infondati. Va osservato che la corte, nel corso della motivazione redatta è tornata più volte sulla generale tematica fornendo adeguate risposte, immuni da vizi: in ordine alla attendibilità della trascrizione, alla luce delle circostanze per cui il parlato è nelle varie parti intellegibile, e del fatto che le stesse sono tra loro collegate sul piano logico e lessicale, con contenuti univoci. Così rispondendo, seppure in sintesi, ai rilievi circa l'incidenza sulla corretta intellegibilità della conversazione, delle denunziate mancate coincidenze tra i due files; laddove il rilievo della chiarezza delle affermazioni e soprattutto della rilevata consecutio logica e lessicale dei vari passaggi, ancorchè a fronte delle predette problematiche - che invero alla luce dello stesso ricorso hanno toccato l'integralità di un solo file (a) e non di quello denominato (b) rispetto al quale, come da stralcio riportato dal ricorrente, il perito ha effettuato la sua trascrizione - appare del tutto adeguato nel respingere, motivatamente, le prospettazioni difensive circa l'alterazione - che sia significativa e determinante - del dato intercettato. Laddove del resto tali prospettazioni appaiono essenzialmente ipotetiche nonché assertive sul punto oltre che operative su un piano meramente valutativo che non trova spazio in questa sede, come noto. Anche in ordine alle eccezioni di tipo procedurale, la corte ha fornito congrua risposta, ribadendo, da una parte, come i rappresentati "tagli e difficoltà tra le diverse copie delle registrazioni rilasciate dalla difesa " non possano inficiare l'attendibilità della perizia ( evidentemente sulla scorta di quanto in precedenza già osservato) e sottolineando come le stesse, in particolare con riferimento alle dedotte inutilizzabilità, siano da respingere siccome correlate a quanto accaduto in fase investigativa, in occasione della quale furono rilasciate copie di registrazioni probabilmente difettose. Laddove le operazioni peritali sono state invece eseguite sui supporti originali per i quali non si deduce, nemmeno invero dalla difesa, alcun difetto. Si tratta invero di motivazioni non scalfite dalle riportate censure siccome anche in linea con i principi giurisprudenziali rinvenibili in proposito e alla luce dei quali le problematiche giuridiche paiono infondate. Invero, pur avendo anche di recente questa Corte ribadito che il diritto del difensore di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e di estrarre copia dei "files" audio, dopo il deposito effettuato ai sensi dell'art. 268, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di limitazione né è subordinato ad autorizzazione, per cui ogni compressione di tale diritto dà luogo alla nullità di ordine generale a regime intermedio prevista dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 57195 del 15/11/2017 Ud. (dep. 21/12/2017 ) Rv. 271701 - 01), nel caso di specie emerge, dallo stesso ricorso, come il ricorrente non abbia sollevato in fase investigativa alcuna formale eccezione - pur nella consapevolezza della riproduzione di un file incompleto - al contrario limitandosi a segnalare all'organo inquirente l'assenza di frasi incriminate e chiedendo il rilascio di nuova copia all'esito della chiusura delle indagini preliminari. Così sanando il vizio. Quanto alla seconda copia ottenuta, nuovamente parziale, pur avendo sollevato eccezione dinnanzi al tribunale del riesame, va rilevato quanto osservato dal giudice di legittimità circa la rilevanza del difetto rilevato. E' stato infatti condivisibilmente ritenuto ( in tal senso anche in motivazione Sez. 6 - , n. 26447 del 14/04/2021 Rv. 281689 - 01) che ove al difensore sia stato ingiustificatamente impedito il diritto di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero, tale potendosi configurare il rilascio di una registrazione "parziale" della conversazione, limitata al solo file, incompleto, b), tanto non determina la nullità del genetico provvedimento impositivo, legittimamente fondato sugli atti a suo tempo prodotti a sostegno della sua richiesta dal P.M.; non comporta, per quanto qui di diretto interesse, soprattutto la inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate, perché questa scaturisce solo nelle ipotesi indicate dall'art. 271, primo comma, cod. proc. pen.; non comporta la perdita di efficacia della misura, giacché la revoca e la perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (artt. 299, 300, 301, 302, 303, 309, decimo comma, cod. proc. pen.). Determina, invece, un vizio nel procedimento di acquisizione della prova per la illegittima compressione del diritto di difesa e non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati. Esso comporta, quindi, una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. . L'effetto è dunque solo quello per cui ove tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il giudice 6 definitivamente lo ritenga, egli non potrà fondare la sua decisione sul dato di giudizio scaturente dal contenuto delle intercettazioni riportato in forma cartacea, in mancanza della denegata possibilità di riscontrarne la sua effettiva conformità alla traccia fonica. Esso, difatti, è stato, bensì, legittimamente considerato, nella sua forma cartacea, al momento della emissione del provvedimento cautelare; ma, dovendo, poi, il tribunale distrettuale (ri)esaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti quel provvedimento, la difensiva richiesta di accesso depriva quel dato di definitiva valenza probatoria, nella sua presunzione assoluta di conformità, che rimane non verificata prima che si dia ingresso e concreta attuazione alla espressa richiesta della parte in tal senso formulata. In sede di riesame il dato assume tale connotazione di definitività probatoria solo quando la parte sia stata posta in condizione di verificare quella conformità, esercitando il richiesto diritto di accesso. Con riguardo al caso in esame quindi la questione qui dedotta poteva solo rilevare nella fase cautelare dinnanzi al tribunale del riesame. Piuttosto, per quanto di interesse, il ricorrente partecipava comunque e successivamente all'incidente probatorio destinato alla trascrizione peritale della captazione in questione. Cosicchè, da una parte per quanto detto non si rinviene in ogni caso la estensibilità del vizio in questione agli atti e alla fase successiva a quella investigativa e dall'altra emerge il pieno accesso del ricorrente alla vera e propria "prova captativa" quale è la registrazione originale e completa, comprensiva dell'integrale file a), su cui è stata condotta la perizia trascrittiva nel contraddittorio delle parti. Senza che quindi da tale momento possa rinvenirsi alcun pregiudizio al diritto di difesa capace di inficiare la prova captativa controversa. Tanto più che al riguardo il motivo è generico in assenza di ogni specificazione circa il pregiudizio a tale diritto conseguente alla acquisizione di una copia della conversazione parziale e tuttavia a fronte della citata perizia sulla registrazione originale, anteriore alla stessa fase dell'udienza preliminare. In termini dunque, per qualsiasi opzione difensiva. I due motivi esaminati, pertanto appaiono complessivamente infondati. 2. Anche il terzo motivo è infondato. Va osservato che preliminarmente il ricorrente cita l'ordinanza del tribunale con la quale sarebbe stata revocata l'originaria ammissione quale teste del perito trascrittore, inserito nella lista della difesa. E formula talune considerazioni critiche al riguardo. Quindi, rammenta di avere al riguardo proposto appello riferendo che con esso avrebbe lamentato " di essere stata letteralmente espropriata del diritto di difesa " e avrebbe altresì chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per risentire il perito. Aggiunge quindi che la corte di appello con la sentenza impugnata sarebbe "sfuggita" alla censura proposta senza prendere "in considerazione quanto analiticamente eccepito e rilevato in ordine alla specifica questione della revoca del teste Maesano non si rinviene neppure una parola ...". Appare evidente come la preliminare critica alla ordinanza di primo grado non possa essere considerata come esplicitazione dei motivi di gravame afferenti alla ordinanza di revoca del predetto perito, essendo formulati in termini di critica all'interno del ricorso senza alcuna espressa correlazione al contenuto dell'atto di appello, inerente la ordinanza stessa. Contenuto che invece viene esplicitamente sintetizzato in termini di avvenuta privazione del diritto di difesa e di rimando a quanto nell'atto di appello "analiticamente eccepito e rilevato". Con al più la citazione di una specifica questione sulla revoca del teste Maesano. Posta in tali termini la doglianza sulla violazione di legge e mancata risposta a censure inerenti la revoca del predetto teste, che non pone questa corte in condizioni di conoscere e comprendere le specifiche censure proposte in sede di gravame cui i giudici di appello non avrebbero risposto, non può al riguardo che evidenziarsi, da una parte, la estrema genericità del motivo sul punto e dall'altra richiamarsi il principio, rimasto non considerato dal ricorrente, per cui in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019) Rv. 275853 - 02). Va comunque osservato che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, tanto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche precisato che conseguentemente la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., che si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. L'esame del perito quindi, quando inteso come nel caso in esame in termini di semplice riesame del medesimo già ascoltato, e non quando indirizzato a fronteggiare altra fonte di prova, non può essere prova a discarico di alcunchè, e piuttosto rispetto alla perizia può configurarsi a discarico l'esame del consulente tecnico di parte sul medesimo tema, come pure precisato dal giudice di legittimità (Sez. 6, n. 40750 del 05/07/2016 Ud. (dep. 29/09/2016 ) Rv. 268152 - 01), che seppur con riguardo al peculiare tema del termine entro cui proporre la prova contraria in sede di appello, ha espressamente definito come inerente "a prova contraria" il diritto all'ammissione del consulente tecnico rispetto alla perizia disposta nella predetta fase processuale. Va anche aggiunto che il diritto a prova contraria è disciplinato dal combinato disposto di cui agli artt. 468 comma 4 e 495 comma 2 cod. proc. pen. e come tale esso si articola quale diritto ad una prova che venga prospettata in relazione a prova presentata dalla controparte. Cosicchè neppure sotto tale prospettiva emerge la possibilità di una rivendicazione della violazione del diritto a prova contraria, posto che secondo lo stesso assunto difensivo la richiesta di esaminare il perito era stata inserita direttamente nella lista testi e non quindi quale conseguenza di prova indicata da controparte. Tanto più che la perizia, assunta in sede di incidente probatorio, era ormai da ritenersi gli acquisita nel fascicolo dibattimentale e non certo dedotta da alcuna parte. Quanto alla censura della assenza della esplicazione dell'iter logico giuridico sotteso alla scelta di non ammettere la rinnovazione, va innanzitutto evidenziato che l'art. 603 c.p.p., in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, prevede tre ipotesi: - la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove: tale fattispecie, prevista nel comma 1, è subordinata alla circostanza che il giudice ritenga "di non essere in grado di decidere allo stato degli atti", ovvero attiene al caso in cui i dati probatori già acquisiti siano incerti o l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che è idoneo ad eliminare le eventuali incertezze ovvero ad inficiare ogni altra risultanza. Il comma 1, poi, riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte (ex plurimis Cass. 3348/2003 riv 227494); - l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado: tale fattispecie, prevista dal comma 2, va disposta nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1; norma che, a sua volta, richiama l'art. 190 c.p.p., comma 1 e art. 190 bis c.p.p. relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 c.p., comma 3 bis. Consegue che nel caso previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 2, il Giudice è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, ma con il limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (ex plurimis Cass.8382/2008 riv 239341); - l'assunzione disposta d'ufficio: prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 3, tale fattispecie ricorre solo se se il giudice "la ritiene assolutamente necessaria", quale è il caso in cui egli ritenga che non gli sia possibile decidere se non dopo l'assunzione di una determinata prova.La diversità delle tipologie previste in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede di appello, si rinviene anche sul piano della motivazione. Infatti, avendo la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento, carattere eccezionale rispetto al principio di presunzione di completezza dell'istruttoria già espletata, deriva che mentre la rinnovazione dev'essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dall'acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass.15320/2009 riv 246859 - Cass. 47095/2009 riv 245996). In caso, invece, di rinnovazione richiesta ex art. 603 comma 2 cod. proc. pen. la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016 Rv. 268657 - 01 F). Nel caso in esame, riconducibile per quanto sinora osservato al più all'ipotesi di cui all'art. 603 comma 1 cod. proc. pen., la mancata assunzione del nuovo esame del perito appare adeguatamente desumibile dai rilievi prima citati, per cui si è sostenuta dai giudici la chiarezza delle affermazioni e soprattutto della rilevata consecutio logica e lessicale dei vari passaggi intercettati, ancorchè a fronte delle predette problematiche, in uno con l'osservazione per cui i rappresentati "tagli e difficoltà tra le diverse copie delle registrazioni rilasciate dalla difesa " non possano inficiare l'attendibilità della perizia laddove invero eseguita sui supporti originali, per i quali non si deduce, nemmeno invero dalla difesa, alcun difetto al di là delle discrasie evidenziate dalla mera comparazione tra il file b), invero integrale, e quello a), incompleto. 3.Inammissibile è il quarto motivo, riguardante il vizio di omessa motivazione in relazione alle censure proposte con riguardo alle celle telefoniche e quello di mancata assunzione di prova decisiva. Invero non è corretto il rilievo per cui l'attribuzione al ricorrente anche della utenza telefonica cellulare con finale 2413 sarebbe stata frutto di accertamento, consistito nell'abbinamento degli spostamenti sul territorio della suddetta utenza con gli spostamenti dell'utenza cellulare n. 333/1973404 intestata al Ceccarelli medesimo e che tale operazione sarebbe stata inficiata dalla mancanza in atti di tabulato telefonico di utenze attribuite al ricorrente e dell'elenco delle celle di aggancio della utenza intestata al Ceccarelli con finale 3404. Invero, dalle due sentenze pubblicate ( cd. "doppia conforme) emerge un'articolata motivazione con la quale i giudici hanno considerato una prima vicenda del 7 settembre 2015, in relazione alla quale oltre ad emergere corrispondenza tra le celle agganciate da una utenza di [OSCURATO:PERSONA] e quella con finale 413 poi attribuita al Ciocchetti, hanno sia evidenziato un contatto della stessa con altre due utenze, motivando sulle ragioni per cui queste ultime sarebbero da ricollegarsi a [OSCURATO:PERSONA], poi risultata acquirente, secondo il prosieguio della motivazione, della droga attribuita al ricorrente come cedente, sia hanno perspicuamente valorizzato la visione, da parte degli operanti in servizio di cd. OCP, alle prime ore del giorno successivo all'appurato viaggio verso Roma e quindi poi nella zona porto di Napoli, dell'auto della moglie del Ciocchetti, osservata mentre ripartiva dopo una breve sosta della [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dall'Arcuri e dirigersi in direzione Siderno, compatibile con la residenza del ricorrente. Così desumendo già in tal caso, senza alcuna manifesta illogicità, la conferma della presenza con l'Arcuri del Ciocchetti e, quindi, dei dati emergenti dalla coincidenza delle celle agganciate dalle utenze ricondotte ai due. Altri dati coerentemente rappresentati come significativi sono stati la evidenziazione per cui le celle impegnate sulla utenza finale 413, ogni volta che l'utilizzatore è risultato presente sul capoluogo campano, hanno attestato una sistematica presenza nella zona portuale di Napoli e sono state altresì impegnate in altri diversi giorni, anche dalla utenza con finale 404 formalmente intestata al Ciocchetti. Il tutto peraltro spesso in concomitanza con eguali agganci di celle della utenza dell'Arcuri prima citato ovvero contatti telefonici con la stessa. Rispetto a tali plurimi giorni di aggancio di celle della zona [OSCURATO:PERSONA] è riportata analitica illustrazione nella prima sentenza, con significativa valorizzazione anche di altri dati che coerentemente contribuiscono alla riconduzione della utenza 413 al ricorrente: quale la sua ammissione di avere come punto di riferimento nella zona porto di Napoli, il ristorante "I due vulcani" proprio di [OSCURATO:PERSONA], la cui abitazione è peraltro distante poche decine di metri, In tale quadro viene considerato di rilievo il viaggio verso Roma e quindi [OSCURATO:PERSONA] del 20 novembre 2015, rispetto al quale emerge, attraverso l'esame dell'aggancio di celle da parte della utenza dell'Arcuri e di quella con finale 404 del Ciocchetti, la comune direzione verso tali località, confermata da un servizio di OCP dei Finanzieri, peraltro appostati presso il ristorante "I due vulcani". Il suddetto dato è ulteriormente considerato in sinossi con costanti contatti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] con incontri preceduti da squilli sulle utenze loro attribuite e da convergenza dei due telefoni verso luoghi dell'entroterra equidistanti rispetto ai due.Dunque, l'attribuzione della utenza con finale 413 al ricorrente è tutt'altro che arbitraria e immotivata ma al contrario frutto di una organica correlazione di dati tra loro convergenti, comprensivi di conferme visive e analoghi dati attestati dalla utenza con finale 404, formalmente intestata al ricorrente, seppur riferiti a giorni diversi. Attribuzione quindi di per sé adeguata e come tale in grado di superare ogni obiezione, quale anche quella della ritenuta assenza in atti di tabulato telefonico di utenze attribuite al ricorrente e dell'elenco delle celle di aggancio della utenza intestata al Ceccarelli con finale 3404: sia a fronte del chiaro riferimento, per la riportata ricostruzione, anche a operazioni visive, sia per il richiamo nelle sentenze, in particolare di primo grado (ed anche in nota), a dati correlati a puntuali produzioni del P.M. circa le localizzazioni di volta in volta riscontrate, sia perché i giudici hanno chiaramente evidenziato come le conferme derivanti dalla utenza 404 sono intese nel senso che anche quest'ultima, in giorni diversi da quelli riguardanti gli agganci di celle della utenza con finale 413, risulta avere agganciato celle di Napoli - Porto come la prima. Cosicchè ogni prospettazione di analisi comparata tra gli agganci di celle delle due utenze, ove intesa per gli stessi giorni non può incidere sulla elaborazione probatoria così prospettata, tanto più che presupporrebbe, senza alcun concreto fondamento, la contestuale attivazione di entrambe le utenze. Quanto alla rappresentata smentita emergente da verbale della Guardia di Finanza, per cui la utenza con finale 2413 cesserebbe di essere operativa al 31 ottobre 2015, così da non agganciare da tale data alcuna altra cella, è sufficiente osservare come da una parte non è dimostrata, ai fini della sua legittima considerazione, la acquisizione al fascicolo dibattimentale del predetto verbale, dall'altra come la censura non tenga conto né contrasti espressamente il dato, già accennato, per cui i riportati contatti e agganci di celle sono illustrati nella prima sentenza come supportati da puntuali produzioni documentali del P.M. che attengono per la utenza 413 fino alla data del 8 novembre 2015 (cfr. pag. 18 della prima sentenza). Quanto all'ulteriore osservazione per cui dal predetto verbale inoltre, non emergerebbe, per la data del 20 novembre 2015, alcuna segnalazione di aggancio celle in ordine alle due utenze prima citate né di altre utenze attribuite al ricorrente, ribadita l'assenza di allegazione quanto alla acquisizione agli atti, va osservato che tra le date valorizzate emerge il 20 novembre 2015 ( cfr. pag. 15 della prima sentenza) con plurimi riferimenti in nota a produzioni documentali di riscontro circa l'aggancio in quel giorno riferibile alla utenza 404 (intestata al ricorrente) e alle dichiarazioni del teste Martino.Nessun travisamento dunque di prove emerge e, a fronte della illustrata adeguata ricostruzione finalizzata alla attribuzione al ricorrente delle due utenze in questione ( di cui una a lui anche intestata), le notazioni difensive non solo sono spesso smentite ma si muovono su un piano di mera personale e parziale valutazione di dati processuali risultando come tali inammissibili. Va da ultimo richiamato, quanto alle deduzioni di mancata risposta sui profili critici sopra comunque già indicati come irrilevanti ovvero non fondati, il principio per cui con specifico riferimento ai vizi di mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi - diversamente dal caso in esame -, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 4. Il quinto motivo dedotto in termini di incomprensibilità dell'iter logico giuridico sotteso alla affermazione della corte per cui la conversazione ambientale del 3 dicembre 2015 si riferirebbe ad un viaggio a Roma con sosta a [OSCURATO:PERSONA] e di mancata considerazione di uno specifico motivo di gravame che escluderebbe la identificazione del ricorrente con il Michele citato nella conversazione, con riconduzione piuttosto a tale [OSCURATO:PERSONA], è palesemente infondato. Nel quadro dei suindicati appurati contatti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], i giudici già in primo grado hanno anche valorizzato la caratura criminale nel contesto di traffici di droga di [OSCURATO:PERSONA], la caratura di autonomo trafficante del ricorrente, e i rapporti tra la predetta Campagna e il Ciocchetti, e hanno ampiamente illustrato la chiara significatività, in ordine al reato contestato, della conversazione del 3 dicembre, quanto alla sua ricollegabilità all'appurato viaggio del ricorrente del 20 novembre 2015, anche alla luce dell'accertamento visivo degli operanti, che osservarono la vettura dell'Arcuri in sosta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ed hanno altresì confutato la tesi difensiva della riconduzione del nome di Michele a tale Bellocco in maniera più che puntuale e inappuntabile, valorizzando, nel colloquio interessato, il rimprovero mosso dall'Arcuri alla Campagna per avere la stessa criticato [OSCURATO:PERSONA] in presenza di un estraneo, Michele, che altrimenti non avrebbe avuto senso ove tale Michele fosse stato l'altro Bellocco, fratello del [OSCURATO:PERSONA] apertamente criticato dalla donna. Come tale nient'affatto estraneo. Tale motivazione è stata richiamata dai secondi giudici, che evidenziando i riferimenti estrinseci e la logica delle affermazioni riportate, come sopra rappresentata, l'hanno espressamente fatta propria, così rispondendo alla censura difensiva, che, invero non appare essersi fatta carico di confrontarsi con la predetta motivazione, apparendo sotto tale aspetto priva del requisito di specificità estrinseca. In proposito è sufficiente rammentare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Dall'altra parte, inoltre, le censure in esame risultano travolte dalla validità delle argomentaz
Sentenza Cassazione n. 32303/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris