CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04254/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3662/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Toscana n.879/2024 depositata i l 03/07/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia concerne il classamento catastale di un piazzale pavimentato, di mq 7.788, adibito a stoccaggio merci, ubicato nel complesso di attività logistica denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, nel Comune di Collesalvetti. Con dichiarazione DOCFA del 15 giugno 2016 la società ha proposto l’attribuzione della categoria E/1 (“Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei”), assumendo che, per la collocazione nel compendio interportuale e la correlazione alle attività di trasporto e logistica, il piazzale fosse privo di autonomia funzionale e reddituale e dovesse, pertanto, essere censito nel gruppo E. L’Agenzia delle entrate – Ufficio provinciale – Territorio di Livorno, con avviso di accertamento catastale n. LI0029564/2017, ha rettificato la proposta, attribuendo alla porzione di area la categoria D/8, sul presupposto che il piazzale di stoccaggio merci presenti potenziale autonomia funzionale e reddituale ed è suscettibile di sfruttamento economico, anche mediante locazione a terzi. 2. La CTP di Livorno, con sentenza n. 80/2/2021, rigettava la impugnazione proposta dalla contribuente avverso il suddetto atto impositivo potenzialmente produttiva di reddito e doveva, quindi, essere censita nella categoria speciale D/8, non essendo riconducibile al gruppo E. 3. La CGT di secondo grado della Toscana, Sez. 5, con sentenza n. 879/2024 confermava la sentenza di primo grado, richiamando la nozione di unità immobiliare e la disciplina del gruppo E, nonché la giurisprudenza di legittimità in materia di immobili inseriti in porti e interporti, evidenziando che non tutti i beni facenti parte dell’interporto sono classificabili in E/1 per il solo fatto di far parte del complesso, dovendo piuttosto valutarsi l’autonomia funzionale e reddituale del cespite e la stretta strumentalità al servizio pubblico di trasporto. Nel caso di specie osservava che l’area urbana pavimentata, destinata allo stoccaggio merci e suscettibile di locazione, era certamene dotata di autonomia funzionale e reddituale e deve pertanto essere censita in categoria D/8. 4. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso, illustrato con successiva memoria. 5. In seguito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. parte contribuente formulava istanza di decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dato atto che la società ricorrente ha depositato in data 16 dicembre 2025 rinunzia al ricorso, ritualmente accettata dall’Agenzia delle entrate (come da nota di deposito in atti), con richiesta di compensazione delle spese di lite. 2. Ne consegue per va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali. 3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 17 dicembre 2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]