CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 15804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; /77 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Diego G,ambastiani responsabile dei reati di furto aggravato a lui ascritti in rubrica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue: i) vizio di motivazione quanto al reato di cui al capo B), mancando la prova in atti che il telefono trovato nei pressi della zona del furto fosse in uso al prevenuto il giorno dei fatti; ii) vizio di motivazione quanto al reato di cui al capo A), in relazione al riconoscimento dell'imputato dalle immagini di video non acquisito agli atti. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi convenire con il Procuratore generale che le censure proposte attengono al merito e non sono, quindi, consentite in sedé di legittimità, a fronte di una sentenza che ha logicamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti. Quanto al reato sub B), la Corte territoriale ha spiegato adeguatamente che il telefono trovato nella zona del furto, pur intestato alla compagna del Giambastiani, era in uso a quest'ultimo, tenuto conto di quanto risultante dagli accertamenti dei tabulati telefonici e dal fatto che la compagna quel giorno si trovava per lavoro nella provincia di Siena, mentre il furto si era consumato a Lucca. Quanto al reato sub A), i giudici di merito hanno motivatamente dato conto del fatto che il teste della polizia aveva riconosciuto con certezza l'imputato dalle immagini del video registrato dalla telecamera posta nella lavanderia, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. 5. A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, i reati per cui si procede, prima procedibili d'ufficio, sono ora divenuti procedibili a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità del ricorso in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]