CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 22647/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –2762 avverso la sentenza n. 431/2021 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 11/11/2021 R.G.N. 583/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9464/2022Numero di raccolta generale 22647/2026Data pubblicazione 03/07/20261. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava lasentenza del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro,di rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], architetto, dipendente delComune di Siderno (funzionario direttivo cat. D), con cui,lamentata l’illegittimità del conferimento a soggetto esternoall’amministrazione dell’incarico di Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] del territorio, con deliberazione del31.1.2011, sulla premessa di essere in possesso dei requisitinecessari per ricoprire l’incarico in parola, aveva richiesto ilrisarcimento del danno da perdita di chance conseguente allamancata procedimentalizzazione del potere di conferimento eall’omessa previa comparazione con il personale interno dicategoria D (mancato interpello tra i dipendenti interniall’amministrazione comunale).2. La Corte territoriale, condividendo il percorsoargomentativo del Tribunale, riteneva che la disposizionedell’art. 110 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) condiziona ilconferimento all’assenza di professionalità all’interno dell’entesolo per gli incarichi previsti dal secondo comma (quelli conferitial di fuori della dotazione organica), non per quelli disciplinatidal comma 1 (relativi agli incarichi dirigenziali e ai posti diresponsabili dei servizi o degli uffici istituiti in pianta organica),perché tale possibilità era prevista dallo Statuto del Comune inquestione (richiamava in proposito Cass. n. 849/2015).Considerava non pertinente il richiamo all’art. 30 delRegolamento comunale, che si riferiva anch’esso agli incarichiconferiti ai sensi del 2° comma dell’art. 110 TUEL.3. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre l’arch.Diano con due motivi, illustrati da memoria; resiste concontroricorso il Comune di Siderno.Numero registro generale 9464/2022Numero sezionale 2762/2026Ragioni della decisione Numero di raccolta generale 22647/2026Data pubblicazione 03/07/20261. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia violazionee falsa applicazione degli artt. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001,come riformulato dal d.lgs. n. 150/2009, 110 TUEL, 97 Cost., 1legge n. 241/1990, del principio di efficacia ed economicitàdell’azione amministrativa. Richiama i principi espressi da Cass.n. 4621/2017, che definisce regola immanente al sistema laprevia ricerca di professionalità interne, e la giurisprudenzacontabile che ha ritenuto applicabile agli enti locali l’art. 19,comma 6, cit.2. Le medesime considerazioni sono espresse nel secondomotivo, che denuncia egualmente la violazione dell’art. 110TUEL e dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, oltre che degliartt. 1175 e 1375 c.c. e dei principi di buona fede e correttezza.3. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattaticongiuntamente per connessione, è fondato.4. Questa Corte, ancora di recente, ha ribadito, quanto alrapporto fra le fonti, che i rapporti a tempo determinatoinstaurati ai sensi dell’art. 110 TUEL sono assoggettati alladisciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001, tranne che negliaspetti espressamente disciplinati dalla norma specialecontenuta nel d.lgs. n. 267/2000, o per quelli incompatibili conla natura temporanea del rapporto. Ciò in conformità all’assettoche deriva, quanto al rapporto fra le fonti, dal combinatodisposto degli artt. 70, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 (secondocui: «Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali èdisciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decretononché dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267») e 88d.lgs. n. 267/2000 (che, nell’indicare la disciplina applicabile agliuffici ed al personale degli enti locali, prevede che:Numero registro generale 9464/2022«All’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivNi umero sezionale 2762/2026Numero di raccolta generale 22647/2026compresi i dirigenti e i segretari comunali e provinciali, Dsait a pubblicazione 03/07/2026applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altredisposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoronelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nelpresente testo unico»). Quanto al rapporto dirigenziale, ladisciplina statale integra, per le parti non incompatibili, quelladegli enti locali, che in parte qua ha la funzione di fornire alSindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo, anche aldi fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioniorganiche, e di garantire la collaborazione del dirigente o dellospecialista incaricato per tutto il periodo del mandato delSindaco (Cass. n. 27634/2025, n. 12837/2024, egiurisprudenza ivi richiamata).5. È stato chiarito, in relazione alla modifica apportata dald.lgs. n. 150/2009 al previgente testo dell’art. 19 (che nonprevedeva espressamente la motivazione e la previa ricerca dipersonale interno) che l’introduzione, nel 2009, della necessitàdi motivazione in sé non muta l’assetto dei presupposti la cuiricorrenza giustifica la nomina di dirigenti esterni, ma laprevisione che il personale così scelto debba essere «nonrinvenibile nei ruoli dell’amministrazione» costituisce opportunaprecisazione di un requisito che inevitabilmente devegiustificare (e doveva giustificare anche prima della modifica deltesto normativo) tali nomine, proprio perché le norme nonpossono essere intese come destinate a consentire incarichiliberamente scelti a prescindere dalla disponibilità del personalenell’ambito delle dotazioni esistenti presso la P.A., trattandosidi requisito insito in quello, di fondo, della temporaneitàdell’esigenza, difficilmente conciliabile con la possibilità dellaNumero registro generale 9464/2022P.A. di dare corso a contratti a termine secondo la disciplinaN umero sezionale 2762/2026Numero di raccolta generale 22647/2026dell’art. 19, comma 6, cit., pur in presenza di personale idoneDoat a pubblicazione 03/07/2026nei propri ruoli (Cass. n.27192/2025).6. Ora, dato atto che, nel caso di specie, risulta trattarsi nondi incarico dirigenziale in senso proprio, ma di posizioneorganizzativa in Comune privo di dirigenza, la decisione delComune controricorrente di attribuire l’incarico in questioneomettendo la ricerca e valutazione di professionalità interne nonè conforme al dato normativo sopra ricordato, valendo i principigenerali espressi da Cass. n. 4621/2017 (e dalla successivagiurisprudenza di legittimità sopra ricordata) secondo cui, intema di conferimento di incarichi dirigenziali, costituisce regolaimmanente al sistema, corrispondente a finalità di economicità,efficienza e buona amministrazione, il principio, esplicitato dalterzo periodo del comma 6 dell'art. 19 d.lgs. n. 165/2001, comeriformulato dal d.lgs. n. 150/2009, secondo cui la nomina di unsoggetto esterno alla P.A. è condizionata alla previa verificadell'insussistenza, all'interno dei ruoli organici, di unaprofessionalità equivalente, e la motivazione del provvedimentodi nomina è funzionale alla verifica esterna del rispetto di talevincolo, anche ai fini del controllo della Corte dei Conti sugli attidi conferimento dei predetti incarichi.7. Non è, invece, correttamente operato nella sentenzaimpugnata il richiamo ai principi espressi da Cass. n. 849/2015.Questa pronuncia ha affermato che, in materia di rapporti dilavoro alle dipendenze di enti pubblici locali, in forza del primocomma dell'art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lapossibilità di copertura, con contratto a tempo determinato, diposti ricompresi "in pianta organica", tra cui quelli relativi aresponsabili dei servizi o degli uffici e a qualifiche dirigenziali odi alta specializzazione, esige una apposita previsioneNumero registro generale 9464/2022statutaria, non giovando a tal fine una mera previsioneN umero sezionale 2762/2026Numero di raccolta generale 22647/2026regolamentare, la quale è, per converso, sufficiente, in forza dDealt a pubblicazione 03/07/2026secondo comma della menzionata norma, per la stipulazione dicontratti a termine "al di fuori della dotazione organica".8. Come si legge nella motivazione di tale pronuncia (§ 5.2,5.3), in cui è riportato il testo dell’art. 110 del Testo unico delleleggi sull'ordinamento degli enti locali, commi 1 e 2, dal tenoreletterale di dette disposizioni risulta che esse prevedono duefattispecie di "incarichi a contratto" che possono essere conferitidall'ente locale e che hanno in comune il solo fatto di essere atempo determinato; il primo comma dell'art. 110 prevedeun’ipotesi di copertura di posti "di ruolo" di responsabili deiservizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di altaspecializzazione; il secondo comma, invece, consente lastipulazione di contratti a tempo determinato per tali figureprofessionali, espressamente, "al di fuori della dotazioneorganica"; alla diversità di presupposti (posto in pianta organicao al di fuori di essa) corrisponde una diversità di profilidisciplinatori, quali l'imposizione di una percentuale massimaprevista per legge o l'assenza di professionalità presentiall'interno dell'ente, in relazione agli incarichi extra dotationem;per espressa disposizione di legge, poi, deve essere lo "statuto"a prevedere la copertura dei posti in pianta organica concontratti a tempo determinato.9. Il richiamo nella norma allo Statuto comunale per “lacopertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, diqualifiche dirigenziali o di alta specializzazione … mediantecontratto a tempo determinato” pone una condizione aggiuntiva(collegata alla posizione, nel sistema delle fonti, di tale attonormativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango para-primario o sub-primario, posto in posizione di primazia rispettoNumero registro generale 9464/2022alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi dNi umero sezionale 2762/2026Numero di raccolta generale 22647/2026principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentaDlait a pubblicazione 03/07/2026dell'organizzazione dell'ente e a porre i criteri generali per il suofunzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare), e nonderogatoria, a quelle dell'insussistenza, all'interno dei ruoliorganici, di una professionalità equivalente, e di motivazione delprovvedimento di nomina. In altri termini, lo Statuto comunalepuò autorizzare un Comune ad assegnare un incaricodirigenziale o di p.o. per posti in organico, e senza previsionestatutaria ciò non è possibile per un’amministrazione comunale,Statuto non può derogare alla legge, dunque, per quanto quirileva, alla regola generale di cui all’art. 19, comma 6, d.lgs.n.165/2001, secondo cui la nomina di dirigenti (o responsabilidi servizi nei comuni privi di dirigenti) esterni è subordinata allanon rinvenibilità nei ruoli dell’amministrazione delleprofessionalità richieste.10. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenzaimpugnata deve essere cassata, con rinvio della causa allamedesima Corte d’Appello in diversa composizione per ilriesame nel merito, applicando i principi di diritto espressi daCass. n. 4621/2017 e dalla successiva giurisprudenza dilegittimità sopra riportata.11. Alla Corte di rinvio è demandato altresì il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 9464/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 22647/2026Data pubblicazione 03/07/2026La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione,alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudiziodi cassazione.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 3 giugno 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]