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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26363/2026

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d'appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, in parzialeriforma della sentenza del locale Tribunale, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall’imputa-zione di bancarotta per distrazione, relativamente alla liquidità di cassa, e gli hariconosciuto le attenuanti generiche in relazione all’altra ipotesi di reato conte-stata, rideterminando, di conseguenza, sia la pena principale che quella accesso-ria.2.

L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo si denuncia manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato dibancarotta fraudolenta per distrazione.

Contrariamente a quanto affermato dalTribunale e dalla Corte d’Appello, infatti, dalla relazione ex art. 33 l.f. e dalla te-stimonianza del curatore non si desume alcun elemento a sostegno della distra-zione delle somme in questione da parte del [OSCURATO:PERSONA], emergendo da tali fonti diprova solo che vi sono stati dei prelievi di denaro contante.

Lo stesso consulentedi parte della coimputata [OSCURATO:PERSONA] ha precisato di non aver riscontratoelementi oggettivi a sostegno della distrazione.2.2 Con il secondo motivo si denuncia manifesta illogicità e contradditto-rietà della motivazione con riguardo alla mancata valorizzazione di una prova de-cisiva e cioè una consulenza tecnica di parte.

Da tale accertamento, in effetti, èemerso che sono stati effettuati vari prelievi di contanti dal conto della società frail 7 ottobre e il 30 dicembre 2010, ma dalle corrispondenti schede contabili risultache ciascuna somma è stata restituita il giorno stesso in cui è stata prelevata.Situazione perfettamente speculare, sempre grazie al raffronto fra estratti contoe scheda contabile, è stata riscontrata dal consulente di parte per i prelievi effet-tuati fra il 4 gennaio e il 15 novembre 2011.

Ciò nonostante, la Corte d’Appellonon ha tenuto conto dell’idoneità di tali prove documentali (schede contabili cassacontanti, estratti conto e bilanci) a dimostrare l’insussistenza della distrazione e legiustificazioni dei singoli prelievi.2.3 Con il terzo motivo si denuncia manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione con riferimento ai requisiti del dolo e del pericolo concreto dellacondotta.

Il motivo si risolve in realtà nel richiamare le precedenti considerazionisottolineandone l’inconciliabilità con il riconoscimento sia dell’elemento materialedella distrazione sia dell’elemento psicologico del reato.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.

Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso.5.

Il difensore di parte civile (curatela del fallimento “[OSCURATO:PERSONA] CenterRiabilitazione” s.r.l.) ha depositato conclusioni scritte associandosi alle conclusionidel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale e chiedendo la condanna dell’imputato alla ri-fusione delle spese di questo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, si osserva che la Corte d’Appello, con argo-mento logico, puntuale e non contestato nel ricorso, ha rilevato che nel periododei prelievi oggetto di contestazione il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico e aveva ladisponibilità esclusiva del conto bancario della società.

La sentenza impugnata ag-giunge inoltre che dagli estratti conto non emerge la causale dei prelievi e che nonvi è alcuna prova della destinazione delle somme a spese nell’interesse della so-cietà, in mancanza sia della prima nota di cassa sia dei registri delle schede con-tabili di cassa.

Si tratta, anche in questo caso, di osservazione precisa e sulla qualeil ricorso tace del tutto.

In sostanza, dunque, si ritiene che sull’oggettività dellecondotte di distrazione e sulla loro riconducibilità all’imputato la motivazione siaadeguata e non intaccata dal ricorso.

Il motivo è quindi infondato.1.2 Quanto al secondo motivo, erra innanzitutto il ricorrente nel lamentareil vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 lett. d) cod. proc.pen., visto che la relazione di consulenza di parte risulta in realtà acquisita edespressamente analizzata dalla Corte d’Appello (pagine 6 e 8 sentenza impu-gnata).

In realtà, a ben vedere, quello che il ricorrente contesta è un vizio di mo-tivazione in quanto la Corte d'appello, a suo avviso, non ha considerato che dalleschede contabili emergeva la restituzione delle somme prelevate.

Sul punto lasentenza impugnata rileva che, secondo il consulente di parte, sul piano contabilenon risulta alcuna distrazione e osserva che questo non riveste alcuna importanzain quanto i prelievi sono pacifici e le somme non risultano destinate alla società.L’aspetto decisivo, rileva questa Corte, è però un altro e cioè che nel ricorso ladifesa si limita a parlare di un’appostazione puramente contabile della restituzionesenza fare riferimento all’effettività di quest’ultima e, dunque, al concreto rientrodel denaro nella disponibilità della società.

Ne consegue la genericità e lacunositàdel motivo di ricorso, che sul punto è dunque manifestamente infondato.1.3 Infondato è anche il terzo motivo; in primo luogo, infatti, le precedentiosservazioni dimostrano, come si ripete, che la Corte d'appello ha motivato con-venientemente sulla materialità dei fatti e sulla loro attribuibilità al [OSCURATO:PERSONA]; in se-condo luogo, la sentenza impugnata motiva specificamente sulla configurabilità siadell’elemento soggettivo sia di un concreto pregiudizio per i creditori, osservando,con ragionamento esente da vizi logico-giuridici, che l’entità significativa dei pre-lievi e la loro collocazione temporale in un periodo di grave difficoltà della societàsono idonei a dar conto di entrambi i requisiti della fattispecie (pagine 8 e 9 sen-tenza impugnata).

Anche nel caso di specie manca qualunque confronto fra lamotivazione della sentenza e il ricorso, che sul punto è completamente avulsodalle argomentazioni svolte dalla Corte d'appello: ne deriva l’infondatezza anchedi quest’ultimo motivo.2.

Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.).3.

La richiesta di liquidazione avanzata nell’interesse della parte civile nonpuò essere accolta, sia perché la genericità della memoria fa sì che non sia statoofferto un effettivo contributo alla decisione finale (v. fra le altre: Sez.

Un., n.877 del 14/07/2022, Rv. 283886 – 01) sia perché l’atto è tardivo in quanto depo-sitato sei giorni prima dell’udienza fissata dinanzi a questa Corte e, dunque, oltreil termine di quindici giorni stabilito dall’art. 611, comma 1 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla per le spese di parte civile.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, in parzialeriforma della sentenza del locale Tribunale, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall’imputa-zione di bancarotta per distrazione, relativamente alla liquidità di cassa, e gli hariconosciuto le attenuanti generiche in relazione all’altra ipotesi di reato conte-stata, rideterminando, di conseguenza, sia la pena principale che quella accesso-ria.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo si denuncia manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato dibancarotta fraudolenta per distrazione. Contrariamente a quanto affermato dalTribunale e dalla Corte d’Appello, infatti, dalla relazione ex art. 33 l.f. e dalla te-stimonianza del curatore non si desume alcun elemento a sostegno della distra-zione delle somme in questione da parte del [OSCURATO:PERSONA], emergendo da tali fonti diprova solo che vi sono stati dei prelievi di denaro contante. Lo stesso consulentedi parte della coimputata [OSCURATO:PERSONA] ha precisato di non aver riscontratoelementi oggettivi a sostegno della distrazione.2.2 Con il secondo motivo si denuncia manifesta illogicità e contradditto-rietà della motivazione con riguardo alla mancata valorizzazione di una prova de-cisiva e cioè una consulenza tecnica di parte. Da tale accertamento, in effetti, èemerso che sono stati effettuati vari prelievi di contanti dal conto della società frail 7 ottobre e il 30 dicembre 2010, ma dalle corrispondenti schede contabili risultache ciascuna somma è stata restituita il giorno stesso in cui è stata prelevata.Situazione perfettamente speculare, sempre grazie al raffronto fra estratti contoe scheda contabile, è stata riscontrata dal consulente di parte per i prelievi effet-tuati fra il 4 gennaio e il 15 novembre 2011. Ciò nonostante, la Corte d’Appellonon ha tenuto conto dell’idoneità di tali prove documentali (schede contabili cassacontanti, estratti conto e bilanci) a dimostrare l’insussistenza della distrazione e legiustificazioni dei singoli prelievi.2.3 Con il terzo motivo si denuncia manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione con riferimento ai requisiti del dolo e del pericolo concreto dellacondotta. Il motivo si risolve in realtà nel richiamare le precedenti considerazionisottolineandone l’inconciliabilità con il riconoscimento sia dell’elemento materialedella distrazione sia dell’elemento psicologico del reato.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso.5. Il difensore di parte civile (curatela del fallimento “[OSCURATO:PERSONA] CenterRiabilitazione” s.r.l.) ha depositato conclusioni scritte associandosi alle conclusionidel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale e chiedendo la condanna dell’imputato alla ri-fusione delle spese di questo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, si osserva che la Corte d’Appello, con argo-mento logico, puntuale e non contestato nel ricorso, ha rilevato che nel periododei prelievi oggetto di contestazione il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico e aveva ladisponibilità esclusiva del conto bancario della società. La sentenza impugnata ag-giunge inoltre che dagli estratti conto non emerge la causale dei prelievi e che nonvi è alcuna prova della destinazione delle somme a spese nell’interesse della so-cietà, in mancanza sia della prima nota di cassa sia dei registri delle schede con-tabili di cassa. Si tratta, anche in questo caso, di osservazione precisa e sulla qualeil ricorso tace del tutto. In sostanza, dunque, si ritiene che sull’oggettività dellecondotte di distrazione e sulla loro riconducibilità all’imputato la motivazione siaadeguata e non intaccata dal ricorso. Il motivo è quindi infondato.1.2 Quanto al secondo motivo, erra innanzitutto il ricorrente nel lamentareil vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 lett. d) cod. proc.pen., visto che la relazione di consulenza di parte risulta in realtà acquisita edespressamente analizzata dalla Corte d’Appello (pagine 6 e 8 sentenza impu-gnata). In realtà, a ben vedere, quello che il ricorrente contesta è un vizio di mo-tivazione in quanto la Corte d'appello, a suo avviso, non ha considerato che dalleschede contabili emergeva la restituzione delle somme prelevate. Sul punto lasentenza impugnata rileva che, secondo il consulente di parte, sul piano contabilenon risulta alcuna distrazione e osserva che questo non riveste alcuna importanzain quanto i prelievi sono pacifici e le somme non risultano destinate alla società.L’aspetto decisivo, rileva questa Corte, è però un altro e cioè che nel ricorso ladifesa si limita a parlare di un’appostazione puramente contabile della restituzionesenza fare riferimento all’effettività di quest’ultima e, dunque, al concreto rientrodel denaro nella disponibilità della società. Ne consegue la genericità e lacunositàdel motivo di ricorso, che sul punto è dunque manifestamente infondato.1.3 Infondato è anche il terzo motivo; in primo luogo, infatti, le precedentiosservazioni dimostrano, come si ripete, che la Corte d'appello ha motivato con-venientemente sulla materialità dei fatti e sulla loro attribuibilità al [OSCURATO:PERSONA]; in se-condo luogo, la sentenza impugnata motiva specificamente sulla configurabilità siadell’elemento soggettivo sia di un concreto pregiudizio per i creditori, osservando,con ragionamento esente da vizi logico-giuridici, che l’entità significativa dei pre-lievi e la loro collocazione temporale in un periodo di grave difficoltà della societàsono idonei a dar conto di entrambi i requisiti della fattispecie (pagine 8 e 9 sen-tenza impugnata). Anche nel caso di specie manca qualunque confronto fra lamotivazione della sentenza e il ricorso, che sul punto è completamente avulsodalle argomentazioni svolte dalla Corte d'appello: ne deriva l’infondatezza anchedi quest’ultimo motivo.2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.).3. La richiesta di liquidazione avanzata nell’interesse della parte civile nonpuò essere accolta, sia perché la genericità della memoria fa sì che non sia statoofferto un effettivo contributo alla decisione finale (v. fra le altre: Sez. Un., n.877 del 14/07/2022, Rv. 283886 – 01) sia perché l’atto è tardivo in quanto depo-sitato sei giorni prima dell’udienza fissata dinanzi a questa Corte e, dunque, oltreil termine di quindici giorni stabilito dall’art. 611, comma 1 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla per le spese di parte civile.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
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