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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08818/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 10051 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 26 ottobre 2012, n. 73/06/12; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2021, tenutasi con le modalità RG n. 10051/13 [OSCURATO:PERSONA]-Mar tensore previste dall'art. 23, comma 8 -bis, del c1.1. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., con I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; lette le considerazioni scritte prima del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] e poi del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ex art. 23, comma 8-bis, del suddetto d.l. n. 137/20, come convertito, che hanno entrambi concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa Come emerge dalla narrativa della sentenza impugnata, oggetto del contendere è un avviso di pagamento col quale l'Agenzia delle dogane ha recuperato somme corrispondenti alle accise non versate sul quantitativo, indicato in atti, di litri di prodotti alcolici nei confronti della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA].

La società aveva impugnato l'avviso facendo leva sulla circostanza che i prodotti erano stati oggetto di furto, regolarmente denunziato, sicché aveva chiesto l'applicazione dell'abbuono d'imposta a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 504/95, come novellato dall'art. 59 della

I. 21 novembre 2000, n. 342, in virtù del quale gli accadimenti compiuti da terzi, per poter consentire l'abbuono, non devono essere attribuibili alla condotta della parte tenuta al pagamento dell'accisa. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Alessandria aveva accolto il ricorso e quella regionale ha rigettato il successivo appello dell'Agenzia, in base alla considerazione che, secondo le norme vigenti all'epoca dei fatti, la perdita del prodotto non può essere ascritta alla contribuente a titolo di dolo o di colpa.

Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle dogane per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, corredato di memoria, cui non v'è replica.

Ravvisata un'ipotesi di nullità della notificazione del ricorso introduttivo, compiuta mediante ricorso al servizio postale, perché avvenuta in dispregio RG n. 10051/13 [OSCURATO:PERSONA]-Mari sore dell'art. 7, comma 3, della

I. n. 890/82, è stato fissato termine per la rinnovazione della notificazione.

Dopo che l'Agenzia vi ha provveduto, è stata rifissata la pubblica udienza, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione 1.- Come si anticipava in narrativa, questa Corte ha dichiarato la nullità della notificazione del ricorso eseguita nei confronti della contribuente, perché avvenuta mediante spedizione di copia conforme allo studio del difensore e consegnata a un'impiegata senza che l'agente postale ne desse notizia al destinatario mediante lettera raccomandata, e ha ordinato la rinnovazione della notificazione nulla ex articolo 291 c.p.c. 1.1.- Ma, nel rinnovare la notificazione, l'Agenzia delle dogane ha indirizzato il ricorso nuovamente al domicilio del difensore costituito in grado d'appello, sebbene fosse ormai decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 26 ottobre 2012, e ciò in violazione dell'art. 330, u.c., c.p.c. 2.- Questa norma, la quale dispone che "Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e ss.", si applica difatti anche in caso di rinnovazione, disposta ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., comma 1, della notificazione dell'impugnazione affetta da nullità, come stabilito dalle sezioni unite di questa Corte (con sentenza 1 febbraio 2006, n. 2197; conf., tra varie, Cass. 31 luglio 2018, n. 20255 e 17 luglio 2019, n. 19218). 3.- Il ricorso deve allora essere dichiarato inammissibile.

Un tale effetto è da ricollegare al fatto che la rinnovazione è stata sì eseguita nel termine, ma in modo nullo (senza essere RG n. 10051/13 [OSCURATO:PERSONA] o stensore seguita da altra notificazione valida prima che il ricorso fosse preso in esame).

Se la nullità della notificazione in rinnovazione è rilevata e dichiarata, un'ulteriore rinnovazione non può essere considerata possibile e va dunque esclusa a norma dell'articolo 162 c.p.c., comma.

Ciò perché quando la nullità sia stata dichiarata una prima volta e il giudice abbia ordinato la rinnovazione, la natura perentoria del termine non consente che, per il compimento della medesima attività, cioè per il compimento di una notificazione valida, possa essere assegnato un nuovo termine (Cass. 20 gennaio 2015, n. 857; 12 gennaio 2007, n. 436; 1 luglio 2005, n. 14042): l'art. 153 c.p.c. vieta difatti a proroga dei termini perentori, nemmeno sull'accordo delle parti, salvo che si prospettino i presupposti per rimessione in termini contemplati dal comma 2 di questa norma. 4.- Non si pone in frizione con quest'orientamento l'indirizzo in base al quale la notificazione fatta al procuratore dell'atto d'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'articolo 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'articolo 160 clic., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria, poiché si sarebbe al cospetto di una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già dell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria (Cass., sez. un., n. 2197/06, cit.; 26 giugno 2009, n. 15050; 26 settembre 2017, n. 23341 e ord. 16 febbraio 2018, n. 3816). 4.1.- Non v'è infatti nel caso della rinnovazione della notificazione di cui si discute il compimento della medesima attività, giacché diverso é il contenuto dell'ordine del giudice: d'integrazione del contraddittorio in prima battuta, di rinnovazione della notificazione nulla in seconda.

RG n. 10051/13 AngeIina-aria P, fino stensore 5.- Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 10051 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 26 ottobre 2012, n. 73/06/12; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2021, tenutasi con le modalità RG n. 10051/13 [OSCURATO:PERSONA]-Mar tensore previste dall'art. 23, comma 8 -bis, del c1.1. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., con I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; lette le considerazioni scritte prima del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] e poi del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ex art. 23, comma 8-bis, del suddetto d.l. n. 137/20, come convertito, che hanno entrambi concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Come emerge dalla narrativa della sentenza impugnata, oggetto del contendere è un avviso di pagamento col quale l'Agenzia delle dogane ha recuperato somme corrispondenti alle accise non versate sul quantitativo, indicato in atti, di litri di prodotti alcolici nei confronti della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]. La società aveva impugnato l'avviso facendo leva sulla circostanza che i prodotti erano stati oggetto di furto, regolarmente denunziato, sicché aveva chiesto l'applicazione dell'abbuono d'imposta a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 504/95, come novellato dall'art. 59 della I. 21 novembre 2000, n. 342, in virtù del quale gli accadimenti compiuti da terzi, per poter consentire l'abbuono, non devono essere attribuibili alla condotta della parte tenuta al pagamento dell'accisa. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Alessandria aveva accolto il ricorso e quella regionale ha rigettato il successivo appello dell'Agenzia, in base alla considerazione che, secondo le norme vigenti all'epoca dei fatti, la perdita del prodotto non può essere ascritta alla contribuente a titolo di dolo o di colpa. Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle dogane per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, corredato di memoria, cui non v'è replica. Ravvisata un'ipotesi di nullità della notificazione del ricorso introduttivo, compiuta mediante ricorso al servizio postale, perché avvenuta in dispregio RG n. 10051/13 [OSCURATO:PERSONA]-Mari sore dell'art. 7, comma 3, della I. n. 890/82, è stato fissato termine per la rinnovazione della notificazione. Dopo che l'Agenzia vi ha provveduto, è stata rifissata la pubblica udienza, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.- Come si anticipava in narrativa, questa Corte ha dichiarato la nullità della notificazione del ricorso eseguita nei confronti della contribuente, perché avvenuta mediante spedizione di copia conforme allo studio del difensore e consegnata a un'impiegata senza che l'agente postale ne desse notizia al destinatario mediante lettera raccomandata, e ha ordinato la rinnovazione della notificazione nulla ex articolo 291 c.p.c. 1.1.- Ma, nel rinnovare la notificazione, l'Agenzia delle dogane ha indirizzato il ricorso nuovamente al domicilio del difensore costituito in grado d'appello, sebbene fosse ormai decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 26 ottobre 2012, e ciò in violazione dell'art. 330, u.c., c.p.c. 2.- Questa norma, la quale dispone che "Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e ss.", si applica difatti anche in caso di rinnovazione, disposta ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., comma 1, della notificazione dell'impugnazione affetta da nullità, come stabilito dalle sezioni unite di questa Corte (con sentenza 1 febbraio 2006, n. 2197; conf., tra varie, Cass. 31 luglio 2018, n. 20255 e 17 luglio 2019, n. 19218). 3.- Il ricorso deve allora essere dichiarato inammissibile. Un tale effetto è da ricollegare al fatto che la rinnovazione è stata sì eseguita nel termine, ma in modo nullo (senza essere RG n. 10051/13 [OSCURATO:PERSONA] o stensore seguita da altra notificazione valida prima che il ricorso fosse preso in esame). Se la nullità della notificazione in rinnovazione è rilevata e dichiarata, un'ulteriore rinnovazione non può essere considerata possibile e va dunque esclusa a norma dell'articolo 162 c.p.c., comma. Ciò perché quando la nullità sia stata dichiarata una prima volta e il giudice abbia ordinato la rinnovazione, la natura perentoria del termine non consente che, per il compimento della medesima attività, cioè per il compimento di una notificazione valida, possa essere assegnato un nuovo termine (Cass. 20 gennaio 2015, n. 857; 12 gennaio 2007, n. 436; 1 luglio 2005, n. 14042): l'art. 153 c.p.c. vieta difatti a proroga dei termini perentori, nemmeno sull'accordo delle parti, salvo che si prospettino i presupposti per rimessione in termini contemplati dal comma 2 di questa norma. 4.- Non si pone in frizione con quest'orientamento l'indirizzo in base al quale la notificazione fatta al procuratore dell'atto d'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'articolo 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'articolo 160 clic., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria, poiché si sarebbe al cospetto di una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già dell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria (Cass., sez. un., n. 2197/06, cit.; 26 giugno 2009, n. 15050; 26 settembre 2017, n. 23341 e ord. 16 febbraio 2018, n. 3816). 4.1.- Non v'è infatti nel caso della rinnovazione della notificazione di cui si discute il compimento della medesima attività, giacché diverso é il contenuto dell'ordine del giudice: d'integrazione del contraddittorio in prima battuta, di rinnovazione della notificazione nulla in seconda. RG n. 10051/13 AngeIina-aria P, fino stensore 5.- Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso. Co
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