CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 37843/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11938/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], (già [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11938/2014 Numero sezionale 5987/2021 Numero di raccolta generale 37843/2021 Data pubblicazione 01/12/2021 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. Emilia-Romagna n. 550/08/14, pronunciata il 17/03/2014, depositata il 24/03/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2021, ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita in pendenza del giudizio di legittimità, ha proposto ricorso, con quattro motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’[OSCURATO:PERSONA] che, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, ha riformato la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva annullato l’avviso di accertamento, ai fini Ires, Irap, Iva, per il periodo d’imposta 2006, che recuperava a tassazione una sopravvenienza attiva da cessione di un contratto di leasing immobiliare e costi indeducibili (costi per beni omaggio). 2. Con memoria datata 28/01/2021 la Curatela della società contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390, cod. proc. civ., ha dato atto dell’adesione alla rinuncia e alla compensazione delle spese legali da parte dell’Avvocatura generale (giusta dichiarazione del 29/01/2021 prodotta in calce alla detta memoria) e, in conclusione, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite. 3. Sussistono i presupposti per provvedere in conformità. r.g. n. 11938/2014 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11938/2014 Numero sezionale 5987/2021 Numero di raccolta generale 37843/2021 Data pubblicazione 01/12/2021 P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 novembre 20