Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37987/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo disporsi la conversione del ricorso in appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, con sentenza del Tribunale di Trento del 26 marzo 2025, è stato ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'articolo 186-bis1comma 2, lett. c), del codice della strada, commessa il 14.4.2021, e condannato alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1000 di ammenda/ oltre alle spese processuali e alla revoca della patente di guida.

2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, sintetizzati come segue, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: a) violazione di legge e vizio di motivazione, travisamento di prova in relazione all'affermazione di responsabilità; b) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'omesso avviso al difensore ex articolo 356 cod. proc. pen.; c) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione della recidiva; d). violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il P.G. presso questa Corte (con requisitoria scritta, ha concluso per la conversione del ricorso in appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come appello.

2. Secondo costante orientamento espresso da questa Corte, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria, ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame.

3. Qualora, pertanto, nell'atto di impugnazione non solo vi sia una formale denuncia di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ma lo stesso contenuto delle censure, che deducano anche violazione di legge, riveli come esse siano sostanzialmente dirette, anche in parte, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in ordine a questioni di mero fatto, il ricorso deve ritenersi sostanzialmente proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e va convertito in appello (cfr., tra le tante, Sez. 2„ n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258193; Sez. 2, ordinanza n. 17297 del 13/03/2019, Rv. 276441).

4. Ciò è quanto si ritiene si sia verificato nella fattispecie concreta in esame, contenendo il ricorso motivi che coinvolgono la valutazione del compendio probatorio in i atti e la ricostruzione del fatto.

5. In particolare, quanto al primo e al secondo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio del travisamento della prova, il ricorrente si duole della interpretazione del contenuto del verbale di accertamenti urgenti in relazione alla necessità di somministrazione dell'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia.

6. Quanto al terzo motivo di ricorso, si deduce l'erronea affermazione della recidiva nel quinquennio, con conseguente illegittimità della revoca della patente.

Il quarto motivo, poi, ha per oggetto la critica alla motivazione addotta per negare l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. 7.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve farsi luogo alla conversione del ricorso in appello, in applicazione del condivisibile principio in base al quale il ricorso per cassazione proposto "per saltum" che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, censure riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. (così Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, Rv. 261208).

8. Deve essere pertanto disposta, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento.

PQM Convertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo disporsi la conversione del ricorso in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, con sentenza del Tribunale di Trento del 26 marzo 2025, è stato ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'articolo 186-bis1comma 2, lett. c), del codice della strada, commessa il 14.4.2021, e condannato alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1000 di ammenda/ oltre alle spese processuali e alla revoca della patente di guida. 2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, sintetizzati come segue, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: a) violazione di legge e vizio di motivazione, travisamento di prova in relazione all'affermazione di responsabilità; b) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'omesso avviso al difensore ex articolo 356 cod. proc. pen.; c) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione della recidiva; d). violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il P.G. presso questa Corte (con requisitoria scritta, ha concluso per la conversione del ricorso in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come appello. 2. Secondo costante orientamento espresso da questa Corte, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria, ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame. 3. Qualora, pertanto, nell'atto di impugnazione non solo vi sia una formale denuncia di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ma lo stesso contenuto delle censure, che deducano anche violazione di legge, riveli come esse siano sostanzialmente dirette, anche in parte, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in ordine a questioni di mero fatto, il ricorso deve ritenersi sostanzialmente proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e va convertito in appello (cfr., tra le tante, Sez. 2„ n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258193; Sez. 2, ordinanza n. 17297 del 13/03/2019, Rv. 276441). 4. Ciò è quanto si ritiene si sia verificato nella fattispecie concreta in esame, contenendo il ricorso motivi che coinvolgono la valutazione del compendio probatorio in i atti e la ricostruzione del fatto. 5. In particolare, quanto al primo e al secondo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio del travisamento della prova, il ricorrente si duole della interpretazione del contenuto del verbale di accertamenti urgenti in relazione alla necessità di somministrazione dell'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia. 6. Quanto al terzo motivo di ricorso, si deduce l'erronea affermazione della recidiva nel quinquennio, con conseguente illegittimità della revoca della patente. Il quarto motivo, poi, ha per oggetto la critica alla motivazione addotta per negare l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve farsi luogo alla conversione del ricorso in appello, in applicazione del condivisibile principio in base al quale il ricorso per cassazione proposto "per saltum" che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, censure riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. (così Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, Rv. 261208). 8. Deve essere pertanto disposta, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento. PQM Convertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento. Così
Sentenza Cassazione n. 37987/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris