CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 07419/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 5 maggio 1973; avverso la sentenza del 16 febbraio 2022, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita; letta la memoria depositata il 23 gennaio 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace di Carinola, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 582, comma 2, cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo di censura con il quale deduce violazione di legge ed inosservanza di norma processuale, nella parte in cui il Tribunale avrebbe ritenuto inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo d'appello diretto a far valere il difetto di competenza del giudice di pace in ragione dell'aggravante di cui all'art. 577 n. 1 cod. pen., ritenuta dalla difesa come contestata in fatto in ragione del rapporto di coniugio esistente tra le parti. Sostiene il ricorrente che tale interesse dovrebbe effettivamente ritenersi sussistente, in ragione della possibilità (preclusa dinanzi al giudice di pace) di chiedere la sospensione condizionale della pena o l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. o, ancora, di definire il procedimento attraverso il rito speciale di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Il ricorso, a prescindere dall'invocato interesse, astrattamente esistente (Sez. 5, n. 25947 del 22/07/2020, Rv. 279448), ma tardivamente dedotto, è manifestamente infondato, in quanto il reato, così come contestato, rientra nella competenza del giudice di pace. In linea generale, infatti, affinché possa ritenersi effettivamente contestata un'aggravante è necessario che la formulazione del fatto contenga, se non il riferimento normativo, quanto meno la precisa enunciazione della relativa fattispecie, affinché l'imputato, avendo cognizione di tutti gli elementi che la integrano, possa effettivamente esercitare il suo diritto difesa in relazione a ciascun elemento d'accusa (Sez. 5, il. 23609 del 04/04/2018, Rv. 273473). In concreto, il capo d'imputazione contestato al Pagliaro contiene la semplice indicazione nominativa della persona offesa, senza alcun riferimento, né normativo, né fattuale (attraverso l'indicazione del rapporto di coniugio), all'aggravante evocata. E tanto, alla luce di guanto osservato, non permette di ritenere che il fatto sia stato contestato nella sua forma aggravata. Il reato, quindi, rientra nella competenza del giudice di pace. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 2 febbraio