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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 37357/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 novembre 2021 il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 5 luglio 2021, con cui il Gip presso il Tribunale di Tivoli aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui agli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 di un immobile intestato allo stesso Virgutto e alla moglie.

Con il medesimo decreto, confermato dal Tribunale di Roma in sede di riesame, inoltre, il Gip aveva disposto anche la custodia cautelare in carcere del ricorrente, indagato per sette diverse fattispecie di acquisto, trasporto, detenzione ai fini di spaccio e/o cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per una fattispecie di illecita detenzione di munizioni (art. 697 cod. pen.), per una fattispecie di estorsione (art. 629 cod. pen.) e per una fattispecie di danneggiamento seguita da incendio (art. 424 cod. pen.).

2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione• rInstu~, con un unico motivo di doglianza si censurano la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e degli artt. 3 e 27 Cost., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.

L'ordinanza impugnata muoverebbe da un presupposto interpretativo non conforme ai canoni di legge e alle interpretazioni giurisprudenziali più recenti.

Si lamenta, nello specifico, una falsa interpretazione del concetto di "reato spia" e della "ragionevolezza temporale" intercorrente tra l'acquisto dei beni sottoposti a vincolo cautelare e il reato spia stesso.

Invero, i reati per i quali il Virgutto è chiamato a rispondere con capo di incolpazione provvisoria (previsti dagli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, e 697, 629 e 424 cod. pen.), presumibilmente commessi tra il 2017 e il 2019 dovrebbero essere i cosiddetti "reati spia" poiché fonte di un arricchimento illecito, tale da giustificare l'intervento ablatorio.

Ma il ricorrente evidenzia come la proprietà dell'immobile, nonché i conti correnti sottoposti a sequestro, precedono di decenni la presunta commissione dei fatti che sono oggetto oggi di indagini preliminari.

Dovrebbe apparire evidente, allora, il distacco temporale tra la presunta data di consumazione dei reati spia posti a fondamento dell'intervento cautelare e quella di acquisizione delle utilità oggetto di ablazione.

Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale del riesame rimarca la presunta dedizione dell'indagato a condotte delittuose confermate in separato procedimento penale del 2009, in cui venivano contestati fatti verificatisi tra il 2002 e il 2004; in altri termini, si starebbe giustificando l'attuale misura cautelare prettamente con reati di oltre venti anni prima.

Sarebbe evidente, dunque, che in mancanza di qualsiasi connessione tra le condotte oggi contestate in via provvisoria e quelle contestate oltre venti anni addietro, il lasso di tempo intercorrente tra le une e le altre non possa definirsi secondo i canoni di ragionevolezza individuati nella sentenza 21 febbraio 2018, n. 33, della Corte costituzionale.

A supporto di tale ricostruzione il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ragionando diversamente, si darebbe sostanza ad "una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata, tale da legittimare anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista dei reati utili al fine, un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato", rendendo irragionevole e privo di proporzionalità il relativo intervento ablativo diretto a sacrificare il diritto di proprietà dell'indagato (Sez 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 14/05/2021; Sez. 6, n. 36424 del 06/09/2021, dep. 07/10/2021). [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso - con cui si censurano la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e degli artt. 3 e 27 Cost., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ad essi - è inammissibile, perché il ricorrente omette di indicare specificatamente i dati e gli elementi su cui fondare il rilievo che il Tribunale di Roma abbia compiuto una falsa interpretazione del concetto di "reato spia" e della ragionevolezza temporale intercorrente tra l'acquisto dei beni sottoposti a vincolo cautelare e il reato spia stesso.

3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di confisca di beni di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dell'imputato, la presunzione d'illegittima acquisizione da parte dell'imputato, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza 21 febbraio 2018, n. 33, dev'essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu °cui/ estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione e, in caso di acquisti effettuati con pagamenti differiti, senza immediato esborso di denaro, più ampio dovrà essere tale ambito a causa del maggior tempo intercorrente tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale (ex plurimis, Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020; Sez.

F., n. 56596 del 03/09/2018, Rv. 274753 - 03; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Rv. 272988; Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Rv. 273612; Sez. 3, n. 52005 del 03/10/2017, Rv. 272420).

La ricordata tesi della ragionevolezza temporale risponde, in effetti, all'esigenza di evitare un'abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata, il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato.

In altre parole, è lo stesso equilibrio di sistema - in punto di ragionevolezza e necessaria proporzionalità degli interventi ablativi aventi ad oggetto il diritto di proprietà - a postulare l'individuazione di un limite temporale da porsi all'indagine patrimoniale retroattiva (rispetto all'indicatore rappresentato dall'epoca di commissione del reato-spia), atteso che, ove tale retroazione si spinga sino a tempi remoti, la stessa presunzione semplice di derivazione illecita del patrimonio, che rappresenta la regola di funzionamento di base dell'istituto della confisca estesa, finirebbe con il diventare arbitraria.

Dunque, il limite temporale della confiscabilità non può essere individuato in modo rigido, ma va in concreto parametrato alle circostanze del caso concreto e, in particolare, all'indicatore rappresentato dalla gravità e dalle modalità di consumazione del reato-spia per cui è intervenuta la condanna (cfr. Sez. 1, n. 1623 del 29/10/2019).

3.2. Nel caso di specie, il Tribunale di Roma, dopo aver compiuto un'adeguata ricostruzione dei fatti inerenti il coinvolgimento del Virgutto in un complesso contesto criminale, è giunto alla conclusione, corretta e condivisibile, secondo cui può ritenersi soddisfatto anche il requisito della ragionevolezza temporale intercorrente tra la realizzazione dei reati spia e l'acquisizione del bene che si assume illegittima, non solo perché la corresponsione del prezzo dell'immobile in sequestro si era protratta, per effetto del pagamento del finanziamento bancario all'uopo contratto, sino al 2015 - e, dunque, in epoca assai prossima alla commissione dei delitti ascritti in questa sede all'indagato - ma anche in ragione della continuità temporale delle condotte criminose commesse negli anni dal ricorrente, che non ha mai avuto una lecita occupazione e si è sempre ed esclusivamente dedicato ad attività delittuose.

A titolo esemplificativo, il Tribunale di Roma enfatizza il fatto che, come emerso nell'ambito del presente procedimento penale, tale Rippa aveva spiegato di essersi indebitato già diversi anni prima con il Virgutto a seguito della ricezione da parte sua di un prestito con tasso di interesse usuraio e aveva riferito che perciò il suo creditore lo costringeva, sin dal 2016, a detenere carichi di sostanza stupefacente per suo conto.

Da questo fa correttamente conseguire la ricostruzione secondo cui il Virgutto non aveva di fatto cessato la realizzazione delle attività delittuose accertate a suo carico sin dall'inizio del 2000.

Si tratta di un dato che non può che incidere nel caso concreto sulla delimitazione dell'ambito di ragionevolezza temporale da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 240-bis cod. pen., giacché la presunzione di derivazione da un'attività illecita del bene sottoposto a vincolo ablatorio non deve essere necessariamente rapportata ai reati per cui si procede, potendosi d'altronde direttamente ricorrere in tal caso alla confisca dei rispettivi proventi prevista dall'art. 240 cod. pen., ma può riferirsi a condotte delittuose diverse, ancorché complementari rispetto a quelle per cui sia intervenuta condanna.

4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 novembre 2021 il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 5 luglio 2021, con cui il Gip presso il Tribunale di Tivoli aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui agli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 di un immobile intestato allo stesso Virgutto e alla moglie. Con il medesimo decreto, confermato dal Tribunale di Roma in sede di riesame, inoltre, il Gip aveva disposto anche la custodia cautelare in carcere del ricorrente, indagato per sette diverse fattispecie di acquisto, trasporto, detenzione ai fini di spaccio e/o cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per una fattispecie di illecita detenzione di munizioni (art. 697 cod. pen.), per una fattispecie di estorsione (art. 629 cod. pen.) e per una fattispecie di danneggiamento seguita da incendio (art. 424 cod. pen.). 2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione• rInstu~, con un unico motivo di doglianza si censurano la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e degli artt. 3 e 27 Cost., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. L'ordinanza impugnata muoverebbe da un presupposto interpretativo non conforme ai canoni di legge e alle interpretazioni giurisprudenziali più recenti. Si lamenta, nello specifico, una falsa interpretazione del concetto di "reato spia" e della "ragionevolezza temporale" intercorrente tra l'acquisto dei beni sottoposti a vincolo cautelare e il reato spia stesso. Invero, i reati per i quali il Virgutto è chiamato a rispondere con capo di incolpazione provvisoria (previsti dagli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, e 697, 629 e 424 cod. pen.), presumibilmente commessi tra il 2017 e il 2019 dovrebbero essere i cosiddetti "reati spia" poiché fonte di un arricchimento illecito, tale da giustificare l'intervento ablatorio. Ma il ricorrente evidenzia come la proprietà dell'immobile, nonché i conti correnti sottoposti a sequestro, precedono di decenni la presunta commissione dei fatti che sono oggetto oggi di indagini preliminari. Dovrebbe apparire evidente, allora, il distacco temporale tra la presunta data di consumazione dei reati spia posti a fondamento dell'intervento cautelare e quella di acquisizione delle utilità oggetto di ablazione. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale del riesame rimarca la presunta dedizione dell'indagato a condotte delittuose confermate in separato procedimento penale del 2009, in cui venivano contestati fatti verificatisi tra il 2002 e il 2004; in altri termini, si starebbe giustificando l'attuale misura cautelare prettamente con reati di oltre venti anni prima. Sarebbe evidente, dunque, che in mancanza di qualsiasi connessione tra le condotte oggi contestate in via provvisoria e quelle contestate oltre venti anni addietro, il lasso di tempo intercorrente tra le une e le altre non possa definirsi secondo i canoni di ragionevolezza individuati nella sentenza 21 febbraio 2018, n. 33, della Corte costituzionale. A supporto di tale ricostruzione il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ragionando diversamente, si darebbe sostanza ad "una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata, tale da legittimare anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista dei reati utili al fine, un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato", rendendo irragionevole e privo di proporzionalità il relativo intervento ablativo diretto a sacrificare il diritto di proprietà dell'indagato (Sez 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 14/05/2021; Sez. 6, n. 36424 del 06/09/2021, dep. 07/10/2021). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso - con cui si censurano la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e degli artt. 3 e 27 Cost., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ad essi - è inammissibile, perché il ricorrente omette di indicare specificatamente i dati e gli elementi su cui fondare il rilievo che il Tribunale di Roma abbia compiuto una falsa interpretazione del concetto di "reato spia" e della ragionevolezza temporale intercorrente tra l'acquisto dei beni sottoposti a vincolo cautelare e il reato spia stesso. 3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di confisca di beni di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dell'imputato, la presunzione d'illegittima acquisizione da parte dell'imputato, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza 21 febbraio 2018, n. 33, dev'essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu °cui/ estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione e, in caso di acquisti effettuati con pagamenti differiti, senza immediato esborso di denaro, più ampio dovrà essere tale ambito a causa del maggior tempo intercorrente tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale (ex plurimis, Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020; Sez. F., n. 56596 del 03/09/2018, Rv. 274753 - 03; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Rv. 272988; Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Rv. 273612; Sez. 3, n. 52005 del 03/10/2017, Rv. 272420). La ricordata tesi della ragionevolezza temporale risponde, in effetti, all'esigenza di evitare un'abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata, il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato. In altre parole, è lo stesso equilibrio di sistema - in punto di ragionevolezza e necessaria proporzionalità degli interventi ablativi aventi ad oggetto il diritto di proprietà - a postulare l'individuazione di un limite temporale da porsi all'indagine patrimoniale retroattiva (rispetto all'indicatore rappresentato dall'epoca di commissione del reato-spia), atteso che, ove tale retroazione si spinga sino a tempi remoti, la stessa presunzione semplice di derivazione illecita del patrimonio, che rappresenta la regola di funzionamento di base dell'istituto della confisca estesa, finirebbe con il diventare arbitraria. Dunque, il limite temporale della confiscabilità non può essere individuato in modo rigido, ma va in concreto parametrato alle circostanze del caso concreto e, in particolare, all'indicatore rappresentato dalla gravità e dalle modalità di consumazione del reato-spia per cui è intervenuta la condanna (cfr. Sez. 1, n. 1623 del 29/10/2019). 3.2. Nel caso di specie, il Tribunale di Roma, dopo aver compiuto un'adeguata ricostruzione dei fatti inerenti il coinvolgimento del Virgutto in un complesso contesto criminale, è giunto alla conclusione, corretta e condivisibile, secondo cui può ritenersi soddisfatto anche il requisito della ragionevolezza temporale intercorrente tra la realizzazione dei reati spia e l'acquisizione del bene che si assume illegittima, non solo perché la corresponsione del prezzo dell'immobile in sequestro si era protratta, per effetto del pagamento del finanziamento bancario all'uopo contratto, sino al 2015 - e, dunque, in epoca assai prossima alla commissione dei delitti ascritti in questa sede all'indagato - ma anche in ragione della continuità temporale delle condotte criminose commesse negli anni dal ricorrente, che non ha mai avuto una lecita occupazione e si è sempre ed esclusivamente dedicato ad attività delittuose. A titolo esemplificativo, il Tribunale di Roma enfatizza il fatto che, come emerso nell'ambito del presente procedimento penale, tale Rippa aveva spiegato di essersi indebitato già diversi anni prima con il Virgutto a seguito della ricezione da parte sua di un prestito con tasso di interesse usuraio e aveva riferito che perciò il suo creditore lo costringeva, sin dal 2016, a detenere carichi di sostanza stupefacente per suo conto. Da questo fa correttamente conseguire la ricostruzione secondo cui il Virgutto non aveva di fatto cessato la realizzazione delle attività delittuose accertate a suo carico sin dall'inizio del 2000. Si tratta di un dato che non può che incidere nel caso concreto sulla delimitazione dell'ambito di ragionevolezza temporale da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 240-bis cod. pen., giacché la presunzione di derivazione da un'attività illecita del bene sottoposto a vincolo ablatorio non deve essere necessariamente rapportata ai reati per cui si procede, potendosi d'altronde direttamente ricorrere in tal caso alla confisca dei rispettivi proventi prevista dall'art. 240 cod. pen., ma può riferirsi a condotte delittuose diverse, ancorché complementari rispetto a quelle per cui sia intervenuta condanna. 4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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