CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07253/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d'appello di Milano; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo: (a) l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] G iuseppe A ngelo, R inaldin G ianluca e C remonesi C hiara , (b) il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], (c) l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per decorso del termine di prescrizione del capo 61 ) , rif.183, con correzione del dispositivo sul punto e rigetto nel resto del ricorso , (d) l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per Z amponi S tefano limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione dei reati consumati nel 2010 e 2011 al fine di valutare nel merito la sussistenza del delitto e rigetto nel resto del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa d ella parte civile R egione L ombardia , ha depositatoconclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione; l'Avv. G ianbattista L udovico Scalvi , in difesa di Q uadrini G ianmarco, ha chiesto l'accoglimento del ricorso ; l ' Avv. G ianluca Quadri, in difesa di S affioti [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'Avv. F ederica G iovanna Bonomini, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] A ngelo ha chiesto l'accoglimento del ricorso ; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di Z amponi S tefano , ha insistito per l'accoglimento del ricorso; l'Avv.[OSCURATO:PERSONA], in difesa di R inaldin G ianluca , ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Lasentenza impugnata è stat a emessa in seguito all’annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione. 1.1.La Sesta sezione ha affermato : (a) che l'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme regionali imponeva di restringere l'area della “disponibilità giuridica del denaro”, precondizione per configurare il peculato , alle sole ipotesi in cui il pubblico agente ne avesse avuto la disponibilità “diretta”; nel caso in esame solo i capigruppo avevano tale disponibilità , mentre i singoli consiglieri , per ottenere il denaro pubblico, dovevano attivare una procedura di rimborso che prevedeva l’autorizzazione del capogruppo. Dunque, il delitto di peculato poteva essere contestato“solo” ai cap i gruppo ed ai consiglieri ai quali era stato contestato il “concorso”con loro. Le condotte dei consiglieri ai quali non era stato contestato il concorso sono state,invece, qualificate ai sensi del l'art . 316 - ter cod. pen. e dichiarate estinte per prescrizione, mentre la decisione in ordine alle statuizioni civili è stata rimessa alla valutazione del Giudice civile competente per valore in grado di appello; (b) c he la Corte d'appello aveva illegittimamente “ invertito l'onere della prova”ritenendo che la mancata allegazione di giustificazioni in ordine all a causa delle spese oggetto di contestazione fosse “ sufficiente ” a dimostrar ne l’illegittimità;la Cassazione ha ritenuto che fosse stato impedito agli imputati di esercitare il loro diritto di difesa; (c) con riferimento alle singole spese,la Cassazione ha ritenuto: -che le spese di ristorazione avessero natura “ ambivalente ” , essendo in astratto compatibili sia con finalità pubbliche che con il soddisfacimento di un interesse personale; che le stesse, anche se non riferite espressamente all'attività del gruppo ma a quella del singolo consigliere, potevano essere “ in concreto”funzionali all’adempimento del mandato, e, quindi , legittime ; -che erano sicuramente illegittime le spese per consumazioni “ singole ”, le spese effettuate p resso i “ ristoranti convenzionati ” ( incluse nella diaria e non rimborsabili due volte), le spese di viaggio e le spese per il personale di staff. In conclusione,la Corte di cassazione: -annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati descritti ai capi 48), 48a), 61) e 62) commessi in epoca antecedente al 29 dicembre 2009 perché estinti per prescrizione; -annullava la sentenza impugnata , con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, nei confronti degli stessi ricorrenti con riferimento ai medesimi capi, ovvero 48), 48a), 61) e 62), nella parte in cui descrivevano condotte consumate in epoca successivaal 29 dicembre 2009; -annullava con rinvio la sentenza impugnata in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo 17) rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano; -qualificava i reati contestat i a [OSCURATO:PERSONA] G iammario , [OSCURATO:PERSONA] S affioti ai sensi dell'art . 316 - ter cod. pen. dichiarand o li estinti per intervenuta prescrizione; -annullava ai soli effetti civili la sentenza in relazione alle imputazioni come riqualificateal punto che precede nei confronti di G ian m ario , R inaldin e S affioti rinviandola valutazione circa la sussistenza della responsabilità civile al G iudice civile competente per valore in grado d'appello. 1.2. La Corte di appello di Milano, decidendoin sede di rinvio: - dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per “tutti” i reati a loro contestati essendo estinti per decorso del termine massimo di prescrizione; - dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per i reati commessi «in epoca antecedente al 29 dicembre 2011» per decorso del termine massimo di prescrizione; -assolveva [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui al capo 48) per l'anno 2012 in riferimento alle spese indicate al rif. n.8) nonché dai reati di cui al capo 48) per l'anno 2012 con riferimento al rif. n. 5), -assolveva [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo 17) contestato per l'anno 2012,limitatamente alla somma di euro 141,64; -assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato descritto al capo 62 ) per l'anno 2012 nonché per i reati che residuavano al capo 62)ai nn. 106 e 168; - in relazione ai reati residui , confermava la responsabilità e rideterminava (a) la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno, mesi nove di reclusione concedendo la sospensione condizionale, (b) la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due, giorni venti di reclusione, (c) la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi uno di reclusione; -confermava la condanna al risarcimento dei danni in favore della Regione Lombardia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Condannava gli stessi al pagamento di una provvisionale (15.000 euro per [OSCURATO:PERSONA], 30.000 euro per [OSCURATO:PERSONA], 40.000 euro per [OSCURATO:PERSONA], 10.000 euro per Riparbelli, 22.000 euro per [OSCURATO:PERSONA], 20.000 euro per [OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il d ifensore di [OSCURATO:PERSONA],che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 314 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione con riguardo alla spesa n. 272 indicata nel capo 61), condotta in relazione alla quale la Corte d'appello aveva dichiarato “non doversi procedere per decorso del termine di prescrizione”, ritenendo che non ci fossero gli elementi per una pronuncia assolutoria; la Corte d'appello aveva giudicatoillegittimi i rimborsi ottenuti per le spese di ristorazione presso il ristorante “[OSCURATO:PERSONA]” nonostante non risultasse indicato il giorno in cui la spesa sarebbe stata effettuata (il capo di imputazione indicava genericamente “novembre 2011”), il che non avrebbe consentito di verificare se in quel giorno ci fosse stata attività consiliare, circostanza decisiva per valutare la legittimità del rimborso; peraltro, anche se si fosse trattato di spese sostenute in giorni in cui l'attività consiliare non si era svolta,la Corte d'appello avrebbe comunque dovuto valutare se lastessa fosse diretta a soddisfare un fine istituzionale ; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione per il peculato descritto al capo 61) con riferimento alla spesa n. 183 dell'anno 2011 relativa ad un necrologio pubblicato sull' ”E co di Bergamo ” per il quale vi era stata assoluzione in primo grado ; la sentenza sarebbe illegittima nella parte in cui aveva dichiarato di non doversi procedere per decorso del termine di prescrizione per “tutti” i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] nel 2011, senza escludere espressamente la spesain questione; in alternativa, si chiedeva la correzione dell'errore materiale; 2.3. violazione di legge (art. 539 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della provvisionale: la Corte d'appello avrebbe confermato la provvisionale stabilita dal Giudice di primo grado senza tenere in considerazione (a)la riqualificazione delle condotte di peculato nella fattispecie prevista dall'art. 316-tercod. pen. e i l correlato rinvio al giudice civile per la valutazione delle relative statuizioni, (b) il fatto che il ricorrente aveva “già” risarcito il danno erariale (quantificato attraverso la somma della diminuzione patrimoniale sofferta dall'[OSCURATO:PERSONA] pubblica e del pregiudizio derivante dalla mala gestio) per il reato contestato al capo 61); talieventi avrebbero inciso sulla quantificazione del “residuo danno” correlato all'unico reato ancora sub iudice e, dunque, sulla quantificazione della provvisionale, che sarebbe stata confermata senza proporzionarla alla nuova situazione processuale. 2.4. Le doglianze proposte con il terzo motivo sono state ribadite con motivi aggiunti. 3. Ricorreva per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduceva: 3.1.violazione di legge (art. 314 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: l'integrazione istruttoria sarebbe stata decisiva per dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] non era solito pranzare presso il ristorante “[OSCURATO:PERSONA]”, sicché non avrebbe potuto essergli contestata la duplicazione dei vantaggi derivante dall’incasso del rimborso e dalla percezione delladiaria; si deduceva inoltre che l’illecito non avrebbe potuto essere provato “ solo ” attraverso la produzione del scontrino fiscale ; 3.2. violazione di legge(art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili: non sarebbe stato provato che le spese contestat e fosse ro state effettuate per “fini personali” e non per “finalità istituzionali”. 4. Ricorreva per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduceva: 4.1.violazione di legge (art. 157 cod. pen., artt. 129 e 538 cod. proc. pen). e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza assolutoria “anche” per le condotte antecedenti al 29 dicembre 2011 in relazione allequali si era limitata a rilevare il decorso del termine di prescrizione; 4.2. violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla condanna alle statuizioni civili: la motivazione sarebbe carente in ordine all’accertamento della sussistenza di una condotta causativa di danno risarcibile, che avrebbe dovuto essere valutata facendo ricorso al parametro penalistico del superamento del “ragionevole dubbio” e non a quello civilistico “del più probabile che non”; 4.3.violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno: si allegava che era stata pronunciata una sentenza irrevocabile della Corte dei conti (la n.184 del 2023 prodotta l'udienza del 16 settembre 2024) che aveva quantificato il totale danno erariale ed aveva dato atto che lo stesso era stato risarcito; pertanto, ai sensi dell'art. 185, comma 2, cod. pen.,non residuerebbe alcun danno da risarcire. Si deduceva, inoltre , che alla base della conferma del la provvisionale a favore della Regione Lombardia vi sarebbe il riconoscimento del “danno all'immagine”; invero, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 123 del 16 giugno 2023, tale danno potrebbe essere riconosciuto solo in relazione ad una sentenza irrevocabile di condanna e non ad una sentenza di proscioglimento per prescrizione. 5. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],che deduceva: 5.1. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.; artt. 314, 314-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte qualificate come peculato: la corretta qualificazione di tali condotte avrebbe dovuto essere quella prevista dall'art. 314-biscod. pen. con riguardo ai rimborsi relativi alle spese per i collaboratori volontari sia con riguardo a quelli per le spese direttamente riferibili alla [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alle spese per i collaboratori si allegava che questi sarebbero stati assunti con modalità “parzialmente diverse” da quelle previste dalla normativama sarebbero comunque stati destinati a svolgere una funzione pubblica, il che avrebbe dovuto condurre la Corte d'appello ad inquadrare la condotta nella fattispecie prevista dall'art. 314-biscod. pen.; si deduceva inoltre che la legge regionale n. 28 del 2000 non prevedeva uno specifico “divieto” di avvalersi dell'opera di collaboratori volontari, mentre la legge regionale n. 17 del 1992 si limitava ad indicare genericamente gli ambiti di spesa per il funzionamento dei gruppi consiliari; si precisava, comunque , che la violazione d di un “ regolament o ” non avrebbero potuto integrare la condotta prevista dall’art. 314-biscod. pen., che richiedeva una “violazione di legge o di un atto avente forza di legge”. Infine, con riferimento alle spese che la Cassazione aveva ritenuto “di natura o ambivalente” si deduceva chein primo luogo che il quadro probatorio non risulterebbe modificato nel secondo giudizio di appello ed in secondo luogo che, qualora fosse stata ritenuta la responsabilità, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell’art. 314-biscod. pen. 6. Ricorreva per Cassazione anche il difensoredi [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 6.1. con i primi due motivi,violazione di legge (art. 314 cod. pen.; art. 627 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine: -alla decisione di limita re l’ integrazione istruttoria, attraverso la riduzione delle liste testimoniale della difesa; invero, se l’integrazione richiesta fosse stata effettuata, sarebbe stato possibile verificare se le spese di rappresentanza, ristorazione, viaggio e quelle destinate allo staff fossero incompatibili con il mandato consiliare; - al l'errata interpretazione del mandato rescindente affidato alla Corte territoriale dalla Cassazione: la Corte di appello aveva ritenuto che l'annullamento fosse limitato alla rivalutazione delle sole spese “di natura ambivalente”; la restrizione dell'area dell'annullamento sarebbe frutto di una interpretazione errata:la Corte di cassazione, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici del rinvio, avrebbe, infatti,richiesto la rivalutazione di “tutte” le spese e non solo delle di quelle inquadrate come “ambivalenti”; -alla conferma della responsabilità per il delitto di peculato in relazione alle spese consumate presso il ristorante convenzionato “[OSCURATO:PERSONA]”, decisa senza alcuna verifica dell’esistenza di unafinalità istituzional e ; 6.2. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.; art. 314-biscod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte di peculato: le stesse avrebbero dovuto essere ricondotte alla fattispecie prevista dall’art. 314-biscod. pen.; 7.3. violazione di legge(art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio , con specifico riguardo alla mancata identificazione della pena base; tale omissione avrebbe leso il diritto di difesa dato che il ricorrente non sarebbe stato in grado di verificare quale fosse la ratio della quantificazione della pena anche con riferimento alla diminuzione - in misura inferiore a un terzo – per il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6) cod. pen. 7. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 7.1. violazione di legge (art. 314 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione (a) alla mancata ammissione delle prove testimoniali chieste dalla difesa ed alla illegittimità della conferma della responsabilità per le condotte descritte al capo 61); (b) alla valutazione dell’illegittimità delle spese presso il ristorante convenzionato “[OSCURATO:PERSONA]”: non sarebbe stato accertato che le spese si riferissero a giorni in cui erano state svolte le attività consiliari; 7.2. violazione di legge (art. 314 cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte d'appello aveva ritenuto che le spese di ristorazione presso il ristorante “[OSCURATO:PERSONA]” fossero relative a giorni nei quali si erano svolte attività consiliari nonostante tale circostanza non risultasse provata. Si ribadiva che, tenuto conto della riconosciuta “ambivalenza” delle spese per la ristorazione e della compatibilità astratta delle stesse con l’attività politica, avrebbe dovuto essere accertato che, nelle date in cui erano state effettuate le spese, si fosse realmente svolta attività consiliare, dato che, qualora la stessa “non” fosse stata svolta, avrebbero dovuto essere valutati ulteriori elementi per ritenere sussistente il peculato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1.Non supera la soglia di ammissibilità il primo motivo, con il quale si contesta la conferma delle statuizioni civili decisa, applicando l’art. 578 cod. proc. pen.,all’esito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del peculato relativo alla ricezione del rimborso de lla spesa effettuata presso il ristorante convenzionato “[OSCURATO:PERSONA]”indicata al n. 2 72 del capo 61 ) . Si tratta di una decisione che non si presta ad alcuna censura. In via preliminare il [OSCURATO:PERSONA], in materia di definizione del perimetro di cognizione affidatodalla Cassazione al giudice del rinvio, riafferma: -che in caso di annullamento parziale da parte del giudice di legittimità, l'oggetto del giudizio di rinvio è costituito dai punti della decisione annullati ed altresì da quelli ad essi inscindibilmente connessi per interdipendenza logico- giuridica, che, in quanto statuizioni non suscettibili di autonoma decisione, non hanno costituito oggetto del giudicato (Sez. 2, n. 13712 del 31/01/2023, Canziani, Rv. 284478 –01; Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv. 204637 -01); -che l'espressione "parti della sentenza", impiegata dall'art. 624 cod. proc. pen. al fine di individuare le disposizioni della decisione che acquistano autorità di cosa giudicata, si riferisce a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636 - 1.2. Nel caso in esame la Cassazione con la sentenza di annullamento ha espressamente escluso che le spese di ristorazione presso il ristorante convenzionato “[OSCURATO:PERSONA]” potessero essere considerate “ambivalenti”e, dunque, dovessero essere rivalutatedato che le stesse erano state effettuate presso un esercizio convenzionato, sicché dovevano ritenersi ontologicamente connesse con l’attività consiliare. La Corte di cassazione a pag.56 della sentenza di annullamento, dopo avere affermato la natura ambivalente delle ordinarie spese di ristorazione e la necessità – in relazione a queste – di un approfondimento del Giudice di merito circa la loro connessione con l’attività consiliare,ha affermato che « un discorso a parte» andava fatto per le spese di ristorazione effettuate presso i ristoranti convenzionati,ed, in particolare , presso il ristorante “ D a [OSCURATO:PERSONA] ”. Secondo la ricostruzione effettuata già dalla prima sentenza di appello – sul punto pienamente condivisa dalla Cassazione - era emerso che alcuni gruppi consiliari avevano stipulato una convenzione con ristoranti collocati nelle vicinanze degli uffici regionali, concordando un prezzo forfettari o ; tale convenzione prevedeva che il consigliere fruitore del pranzo non dovesse anticipare alcuna somma, ma silimitasse a sottoscrivere lo scontrino attestante la consumazione; era onere del ristoratore presentare la richiesta di pagamento al Presidente del gruppo che autorizzava il rimborso imputandolo a i consiglieri che avevanopartecipato a pranzo. T ale modalità - secondo quanto ritenuto dalla Cassazione -veniva seguita «dai soli consiglieri ed in concomitanza con la loro partecipazione all'attività consiliare», sicché sulla base di tali premesse , ritenute accertate, il fatto che i P residenti de i grupp i interessati avessero consentito l'utilizzo dei fondi messi a loro disposizione per far fronte alle spese dei consiglieri,che percepivano anche la diaria per coprire le spese “direttamente connesse” all’attività consiliare, generava una illegittima duplicazione del rimborso.Sotto il profilo soggettivo la Cassazione ha affermato che il Presidente del gruppo e il singolo consigliere non potevanonon avere contezza dell'indebito utilizzo dei fondi,posto che la convenzione con il ristoratore era espressamente finalizzata a consentire la consumazione di pasti che venivano pagati con fondi pubblici, nonostante fosse prevista una diaria per sollevare i consiglieri da eventuali spese di ristorazione collegate allo svolgimento dell a loro attività istituzionale (pag. 56 della sentenza di annullamento). Dunque, in relazione ai rimborsi delle spese di ristorazione presso il ristorante convenzionato “[OSCURATO:PERSONA]” la Cassazione non ha ritenuto necessario alcun ulteriore accertamento circa l’ipotetica connessione della spesa rimborsata con l’attività istituzionale, diversamente da quanto ritenuto per le spese di ristorazione classificate come “ambivalenti”, ovveroquelle non inquadrabili come “singole” e non effettuate presso ristoranti convenzionati (pag. 56 della sentenza della Corte di cassazione). I rimborsi relativi a tali spese sono stati giudicati illegittimi - in via definitiva - dalla Cassazione che li ha esclusi dal mandato rescindente. 1.3. In coerenza con le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente la Corte di appello ha rilevato che nei precedenti gradi di giudizio era stata accertata la prassi descritta (ovvero la sottoscrizione dello scontrino da parte dei consiglieri presenti al pranzo senza anticipazione di alcuna somma) che era stata già ritenuta illegittima in quanto generava una sicura duplicazione dei vantaggi, aggiungendo,in concreto, il rimborso alla diaria. Si tratta di una motivazione che rispetta il mandato rescindente e che non presenza alcun vizio logico, sicché la stessa si sottrae ad ogni censura in questa sede. 1.4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente rilevava che in relazione alla condotta di peculato indicata al capo 61 ) con riferimento alla spesa n. 183 dell'anno 2011 vi era stata assoluzione in primo grado, sicché la sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui avrebbe ritenuto che “tutti”i reati contestati al S affioti fossero estinti per decorso del termine di prescrizione, dunque , in ipotesi, anche quello indicato al capo 61)con riferimento alla spesa n. 183 ; si allegava cioè che la dichiarazione di non doversi procedere per decorso del termine di prescrizione investisse anche il reato per il quale il [OSCURATO:PERSONA] era già stato assolto. L’interpretazione alla base della censura non è condivisibile , dato che - in assenza di impugnazione del pubblico ministero-la Corte di Appello non avrebbe potuto aggravare la posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quanto statuito con la sentenza di assoluzione in ordine al rimborso della spesa indicata al n. 183 del capo 61) e, dunque, non avrebbe potuto revisionare in peius la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] rileva,sul punto, che nella motivazione della sentenza impugnata non vi è traccia di tale ipotetica reformatio in peius: deve pertanto ritenersi che la dichiarazione di non doversi procedere per decorso del termine di prescrizione si riferisca “ esclusivamente ” ai reati per i quali vi era già stata condanna con implicita– ma non meno chiara – “ esclusione ” del peculato relativo alla spesa indicata al n. 183 della capo di imputazione 61 ) per il quale vi era stata assoluzionein primo grado. 1.5. Il terzo motivo di ricorso che contesta la quantificazione della provvisionale non supera la soglia di ammissibilità in quanto non si confronta con la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento, in questo caso devoluta al Giudice civile(tra le altre: Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261536; Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990 -dep.19911, Capelli, Rv. 186722- 01; Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348 -01). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile. Il ricorrente ha contesta to (a) il difetto di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, (b) lalegittimità della condanna alle statuizioni civili in relazione ai reati per i quali era stato prosciolto per decorso del termine di prescrizione 2.1. Le doglianze in ordine al diniego della rinnovazione istruttoria non superano la soglia di ammissibilità in quanto aspecifiche. Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, Rv.227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso in esame il ricorrente si è lamentato genericamente del diniego di integrazione istruttoria senza specificare quale decisivo apporto probatorio avrebbe fornito la rinnovazionedenegata e senza confrontarsi con la persuasiva motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata. Con riferimento alla legittimità del diniego di integrazione istruttoria la Corte di appello ha ritenuto che le prove integrative richieste dalle difese fossero superflue in quanto inconferenti rispetto all’accertamento devoluto; le stesse riguardavano infatti le “modalità di documentazione” delle somme delle quali si chiedeva il rimborso che avrebbero dovuto essere chiarite da funzionari dipendenti della Regione chiamati ad illustrare la regolarità dei rimborsi relativi a spese per eventi istituzionali e le modalità con le quali presentare la documentazione. Secondo la persuasiva valutazione della Corte di merito si trattava di prove che avrebbero consentito di verificare la regolarità “formale” delle procedure amministrative di rimborso, ma non si accertare, sotto il profilo “sostanziale”,la ipotetica finalità pubblica delle somme rimborsate (pag. 33 della sentenza impugnata). La decisione di rigetto della richiesta di integrazione istruttoria non si presta,dunque, ad alcuna censura. 2.2. Il ricorrente contestava anche la conferma delle statuizioni civili (il [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato a risarcire la Regione Lombardia ed a pagare una provvisionale di 40.000 euro) ovvero la legittimità della motivazione in ordine alla conferma della sussistenza della condotta generativa di responsabilità civile derivante dalla percezione del rimborso per le spese di ristorazione presso ristoranti convenzionati e, segnatamente, presso il ristorante “[OSCURATO:PERSONA]”, ritenuta senza l’effettuazione di alcun ulteriore accertamento relativo alla “connessione”della spesa rimborsata con la funzione consiliare . La doglianza è analoga a quella avanzata dal [OSCURATO:PERSONA]: pertanto,si richiama quanto già rilevato ai §§ 1.1. ed 1.2. circa la manifesta infondatezza della doglianza. La condanna generica al risarcimento del danno, la cui quantificazione è stata devoluta al Giudice civile,e la condanna alla provvisionale, non censurabile in Cassazione (supra§ 1.3.), sono dunque legittimi. 3.Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è ammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso con il quale si invoca la pronuncia assolutoria anche per le condotte antecedenti al 29 dicembre 2011 non supera la soglia di ammissibilità in quanto aspecifico. Si richiamano le indicazioni ermeneutiche in ordine alla necessaria specificità del ricorso richiamate al § 2.1. Nel caso in esame, senza rispettare tali coordinate ermeneutiche, il ricorrente non ha indicato gli eventuali elementi a sostegno della invocata assoluzione in relazione alle condotteantecedenti al 29 dicembre 2011. A ciò si aggiunge che, contrariamente a quanto dedotto, per i rimborsi in relazione ai quali non è stata disposta l’assoluzione, la sentenza ha offerto una esaustiva motivazione, deducibile dalla approfondita analisi riferita al “ tipo di spesa”, da intendersi riferita a tutti gli imputati cui il rimborso era stato contestato, al netto delle condotte per le quali la Corte di appello ha espressamente deciso per l’assoluzione. Invero lo [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto relativamente ai rimborsi richiesti per le spese c.d. “ambivalenti” riferite al 2012 (pag. 47), nonché per le spese relative ai rif. n. 106 e 168 relative aicollaboratori (pag.50 della sentenza impugnata) . Gli altri rimborsi relativi al periodo precedente al 29 dicembre 2011 sono statiritenut i illegittim i ed idone i a generare responsabilità civile. Le spese che hanno giustificato i rimborsi sono state ritenute , infatti , “incompatibili” con il mandato consiliare; le stesse sono state analizzate dalla Corte di appello per “tipo”, sicché l’incompatibilità (riassunta, peraltro, nelle schede individuali contenute nella sentenza) deve intendersi riferita a tutti i consiglieri che avevano sostenuto quel “tipo” di spesa e ne avevano chiesto il rimborso. 3.2 I l secondo motivo di ricorso contesta la valutazione in ordine alla sussistenza del danno risarcibile con riferimento al parametro di giudizio utilizzato che, con riguardo alla sussistenza della responsabilità da reato, avrebbe dovuto essere quello del “ragionevole dubbio ” e non quello del “ più probabile che non”. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la violazione è dedotta in modo generic o senza l’indicazione dei passaggi motivazionali - in ipotesi - rivelatori del vizio contestato. Si rileva,inoltre, che è ius receptum che , n el giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte deldecorso del termine di prescrizione,sia tenuto : (a) in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", a valutare se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, (b) in base alla regola di giudizio processual - civilistica del "più probabile che non"– come indicato dalla Corte costituzionale n. 182 del 2021 - a valutare la sussistenza della responsabilità civile nel caso in cui ritenga che non si possa pervenire ad una assoluzione e che, dunque, debba essere dichiarata la prescrizione (Sez. 4, n. 29156 del 26/06/2024, Giuliani, Rv. 286861 – 01 ; Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 -01). Quindi il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale, in primo grado, è intervenuta anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili relativi alla generica condanna risarcitoria. E, a tal fine, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. secondo il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente"(Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377 -01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello (a) ha valutato la impossibilità di assolvere nel merito lo [OSCURATO:PERSONA] per i rimborsi relativi alle spese anteriori al 29 dicembre 2011 applicando – contrariamente a quanto dedotto -proprio la regola di giudizio “penalistica” prevista dall’art. 546 cod. proc. pen., (b) ha ritenuto che le condotte precedenti al 29 dicembre 2011 ave ssero generato un danno alla Regione Lombardia da quantificarsi in sede civile. La Corte,con motivazione accurata e persuasiva, ha puntualmente rileva to che non potevano accogliersi le tesi difensive secondo le quali non era stato arrecato nessun danno alla Regione Lombardia a causa del fatto che l'Ente avrebbe concorso all'irregolarità non effettuando un’accurata rendicontazione; secondo la Corte d'appello, l'eventuale concorso di colpa della Regione sarà oggetto del giudizio relativo alla quantificazione del danno da svolgersi in sede civile. In sede penale non poteva non rilevarsi, invece, che la significativaentità delle somme sottratte alle finalità pubbliche e la - altrettanto significativa - rilevanza del danno l'immagine patito dalla Regione Lombardia indicavano la sussistenza di un danno risarcibile (pagg. 98 e 99 della sentenza impugnata). 4.3. È manifestamente infondato anche il motivo con il quale si contesta che non sarebbe stata considerata la sentenza irrevocabile della Corte dei conti che aveva quantificato il danno “erariale”patito dalla Regione Lombardia. Sul punto il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che non sussiste duplicazione tra il giudizio introdotto dalla pubblica amministrazione mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quello promosso dal Procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, poiché il primo ha ad oggetto l'accertamento del danno derivante dal reato, con funzione riparatoria e integralmente compensativa a protezione dell'interesse particolare dell'amministrazione costituita, mentre il secondo ha ad oggetto l'accertamento d ell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente, o prevalentemente , sanzionatoria a tutela dell'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione ed al corretto impiego delle risorse pubbliche (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 – 07 ; Sez. 6, n. 40595 del 02/03/2021, Bernardini, Rv. 282742 -02). La reciproca indipendenza e l'autonomia delle azioni si giustificano in ragione della diversità degli interessi rispettivamente tutelati, che in un caso - giudizio contabile - hanno carattere pubblico e generale, perché attengono al buon andamento della pubblica amministrazione ed al corretto impiego delle risorse; nell'altro - giudizio civile - restano circoscritti all'amministrazione attrice, la quale agisce con finalità non sanzionatorie, bensì al solo scopo di ottenere il pieno ristoro del danno subito (Sez. Un. Civ. 26 giugno 2024, n. 17634, Sez. U. Civ, 14/04/2023, n. 9988, Rv. 670947 -01). Sui rapporti tra le due giurisdizioni la dottrina ha affermato che tanto la responsabilità amministrativa rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti, quanto la responsabilità civile rimessa alla cognizione del giudice ordinario, cumulano unaratio reintegratrice del patrimonio del soggetto leso ed una ratio di deterrenza e sanzionatoria dell’autore, rimanendo entrambe ancorate alla verifica dell’an, prima ancora che delquantum, del danno concretamente subito. Ribadita la possibile coesistenza dei giudizi deve essere altresì affermato che la natura civile del giudizio di responsabilità contabile esclude la sua soggezione al divieto dibis in idem. Tale divieto opera, infatti , solo ne l l’area del diritto penale,o nei casi in cui ad una misura afflittiva venga riconosciuta la natura di sanzione penale,e si traduce nel divieto di punire due volte un soggetto per un medesimo “fatto storico”. Tuttavia, l’esclusione dell’operatività del divieto penalistico non elimina la necessità di evitare che la duplicazione delle pretese che facciano capo ad un’identica vicenda sostanziale ed al medesimo rapporto tra l’amministrazione danneggiata e il suo dipendente si traduca in una “duplicazione ingiustificata dei risarcimenti”(Sez. U. civ 19 marzo 2025, n. 7299) . L’illegittimità di tale duplicazione è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale che, ribadendo l'autonomia e indipendenza delle azioni, anche quando investano i medesimi fatti materiali, ha affermato che "un pubblico agente può essere convenuto affinché ne venga accertata la responsabilità per entrambi i titoli ovvero essere attinto da una soltanto delle due azioni, non sussistendo i presupposti per l'esercizio di entrambe, senza naturalmente che vi sia cumulo del danno risarcibile, erariale o civile" (Corte Cost. 28 luglio 2022 n. 203) Nello stesso senso la Cassazione civile ha affermato che il limite del divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, pur senon incide sulla giurisdizione, ma impone di tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in altra sede (contabile o civile a seconda della priorità che in concreto si riscontra fra le azioni) e che tale limite potrà essere eventualmente fatto valere dal debitore anche in sede esecutiva(Sez. Un. Civ. , 26 giugno 2024, n. 17634). 4.4. La autonomia del giudizio contabile e di quello penale e l’illegittimità della duplicazione dei risarcimenti emerge a nche dalla giurisprudenza convenzionale. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] v. Italia del 13 maggio 2014 la Corte Edu ha ritenuto la natura civilistica della responsabilità amministrativa, escludendone la natura sanzionatorio-punitiva e ritenendo non sussistente la violazione del divieto del ne bis in idem, operativo solo nella materia “ penale ” ( in una successiva pronuncia nei confronti dello stesso ricorrente, la Corte Edu ha esaminato, escludendola, la violazione della presunzione di innocenza nel caso di condanna al risarcimento del danno da parte della Corte dei conti dopo la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato:[OSCURATO:PERSONA] v. Italia del 9 marzo 2023). Nella sentenza Florio e Bassignana v. Italia del 5 febbraio 2026 (successiva a questa decisione, ma confermativa dei principi posti a suo fondamento)la Corte Edu,dopo aver preso atto che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, l’irrogazione della confisca non precluderebbe la condanna in sede contabile al risarcimento del danno patito dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’idem factum,ha, tuttavia, ritenuto la violazione dell’art. 1, Prot.1 della Convenzione, che vieta ingerenze di carattere sproporzionato nella sfera di proprietà individuale. I Giudici di Strasburgo non hanno accolto la tesi difensiva allegata dal Governo italiano secondo cui la contestuale inflizione delle misure sarebbe legittimata dalla diversa destinazione delquantum vincolato (la confisca è infatti destina al [OSCURATO:PERSONA] mentre il risarcimento, direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] danneggiata dalla condotta illecita) e, p ur riconoscendo che, nel caso di specie, lo scopo della confisca era di tipo ripristinatorioe non sanzionatorio, hanno chiaramente affermato che il cumulo delle misure avrebbe «consentito allo Stato italiano di riscuotere un importo complessivo superiore al danno subìto dall’amministrazione. 4.5. In conclusione, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene: -che il giudizio di responsabilità contabile abbia natura civile, il che esclude la sua soggezione al divieto dibis in idem operativo solo nella materia penale; - c he l’esclusione dell’operatività del divieto penalistico non elimina la necessità di evitare che la duplicazione delle pretese che facciano capo ad un’identica vicenda sostanziale ed al medesimo rapporto tra l’amministrazione danneggiata e il suo dipendente si traduca in una duplicazione ingiustificata dei risarcimenti. 4.6. Nel caso in esame la Cassazione, nella sentenza di annullamento, ha affrontato il tema delle relazioni tra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria ed ha ritenuto che la scelta di considerare - in ipotesi - legittime le spese di ristorazione di natura “ambivalente” non confligge rebbe con la valutazione effettuata d a lla Corte dei conti, che , i nvece , aveva ritenuto tali spese sicuramente non compatibili con la legislazione regionale; la Cassazione ha puntualizzato cheil controllo d ella Corte dei Conti non coincide con quello del Giudice penale, tenuto conto che il reato di peculato presuppone un utilizzo di fondi per “finalità diverse” da quelle consentite e che è precluso al G iudice penale il compimento di valutazion i circa le scelte discrezionali in ordine alle «modalità ed alla entità » della spesa sostenute, dovendo limitarsi a rilevare la correlazione tra la spesa di ristorazione e l'assolvimento del mandato consiliare (pag. 54 della sentenza di annullamento della Cassazione) . Tale approdo ermeneutico è stato seguito dalla Corte di appello che ha rilevato la legittima coesistenza di diverse azioni di natura risarcitoria di fronte alla giurisdizione penale ed a quella contabile, con l’unico limite del divieto di “duplicazione” del risarcimento(pag. 89 della sentenza impugnata). In conclusione,il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, poiché la Corte di appello ha rimesso la decisione in ordine alla quantificazione del risarcimento al Giudice civile, nessuna violazione del divieto di duplicazione può esser rilevata. Invero gli interessati potranno far valere in sede civile eventuali istanze “compensative” che tengano conto del quantum eventualmente già versato all’Erario dopo la condanna inflitta dal Giudice contabile. 4.7. Non supera la soglia di ammissibilità neanche la parte della doglianza contenuta nel terzo motivo,che contesta l’idoneità della sussistenza del “ danno all'immagine”a legittimare, in sede penale, la condanna generica al risarcimento del dannoe, in via preventiva, la condanna al pagamento della provvisionale. Invero la Corte costituzionale nella sentenza n. 123 del 17giugno 2023 si è limitata a dichiarare infondata la questione relativa al divieto di promuovere l'azione “contabile” per danno all’immagine in presenza di una sentenza di estinzione del reato per prescrizione chiarendo che l’azione in questione è promovibile di fronte alla Corte dei conti solo in presenza di una sentenza di “condanna”. Segnatamente, la Corte costituzionale ha affermato che «il danno all’immagine trae origine dalla condotta del dipendente infedele che genera discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che compromette il rapporto di fiducia e affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata dal cosiddetto clamor fori o “diffusione mediatica” da parte dei mezzi di comunicazione, frequentemente connesso a tali condotte. Il fondamento normativo della tutela dell’immagine della pubblica amministrazione si identifica, pertanto, nell’art. 97 Cost., cui i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l’amministrazione devono attenersi, elevando a rango costituzionale il valore dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa e quindi del prestigio dell’immagine della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 172 del 2005), da realizzarsi nell’adempimento dei doveri che gravano sul pubblico dipendente (art. 54 Cost.). In questa prospettiva è pertanto «non […] manifestamente irragionevole ipotizzare differenziazioni di tutele, che si possono attuare a livello legislativo, anche mediante forme di protezione dell’immagine dell’amministrazione pubblica a fronte di condotte dei dipendenti, specificamente tipizzate, meno pregnanti rispetto a quelle assicurate alla persona fisica». Tanto più che, come sottolineano i Giudici della Consulta, vige «il principio dell’autonomia e del parallelismo che ispira nel vigente codice di procedura penale il rapporto tra giurisdizione civile e penale […] e la diversa azionabilità cui risponde nella giurisdizione contabile l’illecito erariale sono espressione di sottese differenti rationes» (Corte cost. n. 123 del 2023). In linea con tali indicazioni ermeneutiche il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, premessa l’autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella penale e civile, il danno all’immagine, in presenza di un reato prescritto, può essere riconosciuto ai sensi dell’art. 578 cod. pen. nulla rilevando che, in relazione a tale danno, non sia promovibile l’azione di fronte alla Corte dei conti come previsto dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009. In conclusione, deve ritenersi che in presenza di una condotta prescritta il divieto di promuovere l’azione erariale per danno all’immagine si riferisca esclusivamente alla giurisdizione contabile, ferma l’azionabilità della pretesa di fronte alla giurisdizione penale ed a quella civilee che, pertanto, sul punto, la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura. 5.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] non superala soglia di ammissibilità. 5.1. Con riferimento alla invocata riqualificazione giuridica delle condotte di peculato contestate nella fattispecie prevista dall’art. 314-biscod. pen. il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-biscod. pen., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sanziona le condotte distrattive che non comportano una perdita definitiva dei beni per la pubblica amministrazione e che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché l'ambito applicativo del delitto di peculato, già in precedenza limitato alle sole appropriazioni distrattive, ossia effettuate per finalità esclusivamente private, non risulta modificato dall'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780 –03; Sez. 6, n. 18587 del 12/02/2025, Barisano, Rv. 288058 – 01 ; Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024 - dep. 2025, Felicita, Rv. 287453). La distrazione rimane, dunque, punita dall’art. 314 cod. pen. in tutti i casi in cui le risorse pubbliche, di cui il pubblico ufficiale ha la disponibilità, vengano destinate ad esigenze private, a scopi esclusivamente personali, inconciliabili con le finalità pubbliche istituzionalmente previste. Mentre va esclusa la configurabilità dell’appropriazione, necessaria ad integrare il delitto di peculato, quando la disposizione di risorse pubbliche avvenga per “finalità diverse da quelle specificamente previste”, ma pur sempre nell’ambito delle attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'agente pubblico in virtù delle norme organizzative dell’ente, perché in questa situazione permane la connessione fra res e dominus e, quindi, la legittimità del possesso (Sez. 6, n. 699 del 20/06/2013, dep. 2014, Rinaldi, Rv. 257766 -01). 5.2. La ricorrente invocava la nuova qualificazione per le spese sostenute per i collaboratorivolontari, per le spese di ristorazione di natura ambivalente a questi riferitee, infine anche per le spese a lei direttamente imputate. 5.2.1. Con riguardo alle spese sostenute per pagare i collaboratori volontari senza contratto la censura si prospetta manifestamente infondata in quanto è emersa una chiara appropriazione delle risorse pubbliche per finalità esclusivamente private, ovvero per il pagamento delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto per collaboratori “volontari”, ovvero per figure non previste dalla normativa regionale. La Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento (pag. 57) aveva già puntualmente rilevato che [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti Presidente del gruppo “[OSCURATO:PERSONA] e libertà”,in tale veste era stata accusata di essersi appropriata della somma di oltre sessantaseimila euro, gran parte del la quale utilizzata, oltre che per effettuare rifornimenti di carburante e pagare biglietti ferroviari, per rimborsare spese sostenute da collaboratori “ volontari ” ; la [OSCURATO:PERSONA] con il primo ricorso per cassazione aveva dedotto che i rimborsi erano relativi a prestazioni svolte da collaboratori legittimati a svolgere attività “pubblica” di supporto dei gruppi, come emergeva dal fatto che erano autorizzati ad accedere agli uffici regionali e ad avvalersi degli strumenti informatici messi a loro disposizione. A fronte di tale risalente doglianza, in allora volta a contestare il riconoscimento del peculato, la Cassazione ha rilevato - in via definitiva - che la tesi non era condivisibile in quanto non si confrontava con la legislazione regionale che disciplinava specificamente l'assunzione di collaboratori fiduciari da parte dei gruppi consiliari (artt. 66, 67 della legge regionale n. 20 del 2008 ), né con il regolamento relativo alle modalità di utilizzo del fondo per le attività di informazione dei gruppi consiliari con il quale si dava attuazione alla legge regionale n.17 del 1990; l'art. 3 d i tale regolamento precisava , infatti , che la stipula di contratti,anche aventi ad oggetto forme di collaborazione occasionale, doveva ritenersi disciplinata dalla legge n. 20 del 2008 , il che “ escludeva ” la possibilità di collaborazioni volontarie prive di qualsiasi forma di contrattualizzazione e senza una puntuale disciplina dei compensi(pag. 58 della sentenza di annullamento). La decisione della Cassazione ha,dunque, affrontato e risolto il tema della “radicale illegittimità” dei rimborsi richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] per pagare le prestazioni di collaboratori volontari non previsti dalla normativa (pag. 49 della sentenza impugnata) ed ha altresì escluso la legittimità della invocata riqualificazione,ritenendo che i fondi pubblici fossero stati distratti per fini privati (pagg. 36 e 48 della sentenza impugnata). Si rileva, infine, che, accertata la violazione della normativa regionale e l’impiego di oltre sessantamila euro per pagare collaboratori non contrattualizzati, la ricorrente non ha allegato elementi di prova - in ipotesi travisati - indicativi della destinazione “comunque” pubblica delle risorse , limitandosi ad affermare che i collaboratori volontaririmborsati la coadiuvavano nella sua attività consiliare. 5.2.2. Analoghe considerazioni secondo la Cortedi merito valgono anche per le spese di ristorazione destinate a i collaboratori senza contratto : anche in questo caso si trattava di spese sostenute da persone non contrattualizzate in assenza dei presupposti normativi che identificassero la loro legittimazione a chiedere il rimborso; l’ontologica illegittimità delle spese di ristorazione destinate allo staff non contrattualizzato ostava all ’ invocato inquadramento delle stesse come spese ambivalenti in relazione alle quali era stata ritenuta necessaria una rinnovata valutazione in ordine all’eventuale finalità pubblica. Esclusa pertanto la natura “ambivalente” del le spese di ristorazione dello staffnon contrattualizzato della [OSCURATO:PERSONA] , è stato puntualmente indicato che la prova della illegittimità dei rimborsi si ricavava dalla indicazione dei nominativi dei soggetti– tutti non legittimati - per i quali erano state sostenute (pag. 49 della sentenza impugnata). In conclusione, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l a Corte di appello abbia legittimamente escluso che i rimborsi contestati potessero essere indicativi della sussistenza del reato previsto dall’art. 314-biscod. pen., ritenendo che, invece, gli stessi integrassero il peculato, assente qualsiasi prova in ordine alla destinazione delle somme distratte ad una finalità pubblica. 5.2.3. Non superano la soglia di ammissibilità, in quanto aspecifiche , le censure dirette a contestare (a) la legittimità della conferma della responsabilità per peculato per le spese sostenute direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle richieste di rimborso per le quali non è stata assolta, (b) la qualificazione giuridica delle condotte contestate, che, a nche in questo caso, secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere quella prevista dall’art. 314-biscod. pen. Le contestazioni non si confrontano con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata,non adeguandosi alla consolidata giurisprudenza che per l’ammissibilità del ricorso richiede la sua specificità (richiamata al § 2.1). Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello effettuava una analitica e selettiva analisi dei rimborsi, assolvendo la [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad alcune condotte consumate nel 2012 e confermando la responsabilità per il resto, con la quale il ricorso non si confronta. 6.Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile . 6.1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui contesta la legittimità del rigetto dell’integrazione istruttoria richiesta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]: si deduceva che,se la stessa fosse stata effettuata , sarebbe stato possibile verificare se le spese di rappresentanza,ristorazione, viaggio e quelle destinate allo stafffossero incompatibili con il mandato consiliare. Sul punto la Corte di appello ha fornito una giustificazione persuasiva e condivisibile,che non si presta ad alcuna c ensura : si rinvia sul punto a quanto rilevato in relazione ad analoga deduzione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] al § 2.1. L'altra parte del primo motivo di ricorso deduce la illegittimità della restrizione del perimetro del giudizio di rinvio con esclusione della rivalutazione della legittimità delle spese di ristorazione effettuate presso ristoranti convenzionati ed in particolare presso il ristorante “ D a [OSCURATO:PERSONA] ”; il ricorrente ha dedotto che, anche in relazion e a tali spese , si sarebbe dovuta effettuare una verifica della loro connessione con una ipotetica finalità pubblica. Si tratta di doglianza manifestamente infondata per le ragioni indicate in relazione al ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] ai§§ 1 . 1. ed 1.2. 6.2. Il secondo motivo di ricorso, che invoca la riqualificazione delle condotte contestate al [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie prevista dall'art. 314 - bis cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte di appello,con motivazione che non si presta ad alcuna censura, h a ribadito che nessuna delle condotte contestate h a comportato un'indebita destinazione del denaro perché tutte riguardavano appropriazioni a fini personali condanno per l'Ente pubblico ( pag. 36 della sentenza impugnata). Si rinvia per l’analisi della doglianza a quanto rilevato in relazione al ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] al § 5. 6.3. E’ manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la carenza di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio e,segnatamente, in ordine all'identificazione della pena base del reato continuato commesso dal [OSCURATO:PERSONA], la cui responsabilità è stata riconosciuta per parte delle condotte indicate nei capi 48) e 48a). [OSCURATO:PERSONA] riafferma che quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n.46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, direcente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). Nel caso in esame la pena base è stata determinata nel minimo edittale all’epoca vigente per il reato di peculato, ovvero in “tre anni”, il che ha esonerato la Corte di appello dall’offrire una specifica motivazione sul punto. 7.Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non supera la soglia di ammissibilità. 7.1. Con due distinti motivi il ricorrente contesta (a) il rigetto di integrazione istruttoria (primo motivo), (b) la mancata valutazione della correlazione con eventuali finalità pubbliche delle spese effettuate presso il ristorante convenzionato “[OSCURATO:PERSONA]” (primo e secondo motivo). Si tratta di doglianze che replicano quelle già esaminate in relazione ai precedenti ricorsi: si richiama, per quanto riguarda la definizione del perimetro del giudizio di rinvio, quanto osservato in relazione al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ai § § 1.1. ed 1.2. e, per quanto riguarda la legittimità della richiesta di integrazione istruttoria, quanto rilevato in relazione airicorso di [OSCURATO:PERSONA] al § 2.1 . 8. All’inammissibilità deiricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] inoltre essere condannati alla rifusione delle spese di assistenza e difesa per l'odierno grado in favore della parte civile Regione Lombardia, che– tenuto conto de i parametri vigenti – si liquida no in complessivi euro quattromilaoltre accessori di legge. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento