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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22557/2026

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l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1134/2024depositata il 19/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno26/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d’appellodi L’Aquila n. 1134/2024, pubblicata in data 19 settembre 2024, laquale, nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA], ha determinatonella misura complessiva di € 9075,00, oltre interessi, l’indennità diespropriazione spettante ai ricorrenti in relazione ai diritti immobiliariespropriati in favore del medesimo [OSCURATO:PERSONA] con decreton. 18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO (quale usufruttuaria), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali proprietari) erano titolari di unterreno sito in Pescara alla via del Circuito n.333, riportato in catastoal foglio di mappa n.19, particelle n. 4419 e 4612, facente parte di unapiù ampia area destinata, da molti anni, ad attività vivaistica e dicommercio al dettaglio di fiori e piante esercitato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dei F.lli [OSCURATO:PERSONA].Nei loro confronti il [OSCURATO:PERSONA] – nell’ambitodell’approvazione del progetto definitivo, con dichiarazione di pubblicautilità, dell’opera denominata “Lavori di collegamento stradale via [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]” – aveva disposto con decreto n. 3 del 10settembre 2019 l’occupazione d’urgenza di una porzione del terrenoindividuato con la particella n. 4612 - all’uopo frazionata - per unasuperfice di mq 99,00, adottando poi in data 21 marzo 2023 il decretoSez.

S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 2 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026di espropriazione n. 18 con determinazione dell’indennità di esproprionella misura di € 990,00.Gli odierni ricorrenti avevano proposto opposizione a dettadeterminazione, deducendone la incongruità, in quanto la stessarisultava stabilita nella misura di € 10,00/mq e non teneva contodell’aumento di valore di cui il suolo in questione beneficiava in ragionedel soprassuolo esistente.3.

Costituitosi il [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda,la Corte d’appello di Pescara, previo espletamento di consulenzatecnica d’ufficio, nel giungere alla determinazione dell’indennità, ha, inparticolare:− dichiarato inammissibili le domande formulate dai ricorrenticon riferimento all’indennità di occupazione ed all’indennizzoper il deprezzamento del terreno residuo, osservando sia chele stesse non erano state domandate nel ricorso introduttivo,ma solo tardivamente in sede di precisazione delle conclusionisia che l’occupazione d’urgenza non era mai statamaterialmente eseguita, poiché i lavori non sono mai iniziati el’area era rimasta nella disponibilità dei ricorrenti;− chiarito, conseguentemente, che il giudizio aveva ad oggettola determinazione dell’indennità di espropriazione edell’indennità di soprassuolo;− richiamato preliminarmente le conclusioni del C.T.U., il quale,in primo luogo, aveva accertato che i terreni espropriati eranopertinenza funzionale di un fabbricato commerciale e che l’areaera destinata dal PRG vigente in prevalenza a sottozona F8“Parcheggi di scambio” ed in minima parte a viabilità,dovendosi quindi ritenere l’area pertinenza funzionaledell’immobile, e, in secondo luogo aveva determinatoSez.

S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 3 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026l’indennità di espropriazione assumendo come dato di partenzail valore di mercato di un edificio commerciale ed applicandoun coefficiente di ragguaglio del 5% per le superfici scopertepertinenziali;− esaminato analiticamente le osservazioni rispettivamentemosse dalle parti in causa alla C.T.U.;− confermato la determinazione dell’indennità di espropriooperata dal C.T.U. ma, in parziale dissenso dalla C.T.U.,escluso dalla stima del soprassuolo, i manufatti e le pianterimossi dai ricorrenti in vista dell’esecuzione dell’operaespropriata nonché manufatti e piante insistenti sull’areaoggetto del provvedimento di occupazione di urgenza ma maiespropriata.4.

Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] eCARLO [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa hadichiarato inammissibili le domande di indennità di occupazione e diindennizzo per il deprezzamento della residua proprietà sulpresupposto che esse sarebbero state proposte solo in sede diprecisazione delle conclusioni.Sez.

S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 4 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026Deduce il ricorso che sia l’indennità di occupazione sia l’indennizzoper il deprezzamento dell’area residua sono stati oggettodell’accertamento del C.T.U. contestato anche dal CTP dell’odiernocontroricorrente.Argomenta, quindi, sia che le domande non erano nuove e che sudi esse si era formato il contraddittorio, con accettazione implicita daparte dell’odierno controricorrente sia che, in ogni caso, già nel ricorsointroduttivo era stato evidenziato il rapporto funzionale tra l’areaespropriata e il restante compendio aziendale, formulando la domandanei termini di condanna alla “somma maggiore o minore ritenuta digiustizia”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 22-bis,comma 5, d.P.R. n. 327/2001.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso ildiritto all’indennità di occupazione sul rilievo che l’area non sarebbestata materialmente occupata dal Comune, non essendo mai iniziati ilavori.Da un lato, il ricorso deduce che tale interpretazione risulta incontrasto con la lettera dell’art. 22-bis, comma 5, d.P.R. n. 327/2001,in quanto quest’ultimo individuerebbe, quale fatto costitutivo del dirittoall’indennità, la sola immissione in possesso, a prescinderedall’effettivo spossessamento materiale o dall’avvio dei lavori e ciò inquanto l’indennità di occupazione non avrebbe funzione risarcitoria delmancato godimento del bene, ma compensativa dell’affievolimento deldiritto dominicale che consegue all’adozione del decreto di occupazioned’urgenza.Dall’altro lato, il ricorso deduce ulteriormente che il verbale diimmissione in possesso fa presumere il venir meno del godimentoSez.

S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 5 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026pieno del bene e che, conseguentemente gravava sull’odiernocontroricorrente l’onere di dimostrare la persistenza integrale delgodimento in capo al proprietario mentre sarebbe stata la stessadecisione impugnata ad evidenziare che i ricorrenti avevano giàprovveduto alla rimozione delle piante e dei manufatti conservando ungodimento solo parziale.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, d.P.R. n.327/2001.Si censura la determinazione dell’indennità di espropriazione nellaparte in cui la Corte d’appello, recependo integralmente le conclusionidel CTU, ha valorizzato l’area espropriata come mera pertinenza delfabbricato commerciale, applicando un coefficiente di ragguaglio del5% al valore del costruito.Argomenta il ricorso che tale criterio si porrebbe in contrasto conl’art. 33, d.P.R. n. 327/2001, in quanto, nel caso di aree non edificabilima inserite in contesti urbanizzati e caratterizzate da specifichepotenzialità, la valutazione dovrebbe avvenire attribuendo un valoreintermedio tra quello agricolo e quello edificatorio.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, d.P.R. n.327/2001 e 42, terzo comma, Cost.Si censura, infine, la decisione impugnata nella parte in cui haescluso l’indennizzabilità delle piante e delle essenze arboree presentisull’area espropriata sul presupposto che esse sarebbero state rimossedagli stessi ricorrenti.Il ricorso richiama l’orientamento di questa Corte di cassazionesecondo cui, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio,dovrebbe tenersi conto dell’incremento di valore derivante dallaSez.

S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 6 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026presenza di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire al bene delleparticolari condizioni di utilità, sicurezza e amenità, assumendo rilievol’identità fisica e funzionale del fondo al momento dell’ablazione.Il ricorso contesta la rilevanza della spontanea rimozione dellepiante, in quanto determinata proprio dalla procedura espropriativa, edargomenta che la decisione impugnata, limitando l’indennità ai solimanufatti residui non rimuovibili, avrebbe violato sia la normativaespropriativa sia il principio costituzionale del giusto indennizzo.2.

Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile in parteinfondato.Non è superfluo porre preliminarmente in rilievo l’improprietà dellarubrica con la quale viene introdotto il mezzo, dal momento che, conla stessa, si denuncia una inesistente violazione dell’art. 112 c.p.c., solche si consideri che la Corte territoriale si è pronunciata – seppur soloin rito - sulle domande in relazione alle quali si lamenta la violazionedella regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.Tale improprietà, tuttavia, non costituisce ostacolo invalicabileall’ulteriore esame del motivo, dal momento che lo sviluppoargomentativo dello stesso vale ad evidenziare la concreta doglianzadella ricorrente, e cioè l’avere la Corte territoriale dichiaratoinammissibili domande che la ricorrente medesima assume esserestate formulate ab initio e sulle quali deduce essersi comunquecristallizzato un contraddittorio tale da implicare accettazione da partedell’odierno controricorrente.Il secondo argomento del mezzo, tuttavia, appare sin d’ora privo dipregio, essendo al riguardo sufficiente richiamare il consolidatoorientamento di questa Corte, in base al quale il sistema dellepreclusioni processuali – essendo le medesime preordinate a tutelareinteressi generali, ed in particolare l’interesse ad evitare unSez.

S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 7 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026allungamento dei termini processuali che si pone in contrasto con ilprincipio, di rango costituzionale, di ragionevole durata del processo(art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost.) – risulta sottrattoalla disponibilità delle parti, con conseguente piena rilevabilità d’ufficiodelle preclusioni medesime, una volta maturate, irrilevante essendol’atteggiamento processuale delle parti (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.12633 del 08/05/2024; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24040 del26/09/2019; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018; Cass.Sez. 2 - Sentenza n. 13769 del 31/05/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n.947 del 24/01/2012).Quanto al primo argomento, occorre in primo luogo richiamarel’orientamento di questa Corte per cui, da un lato, la domanda intesaad ottenere il riconoscimento dell'indennità di occupazione legittima èdel tutto autonoma rispetto alle altre richieste proponibili a seguitodell'espropriazione - indennità di espropriazione, risarcimento deldanno per perdita della proprietà - essendo munita di diversa causapetendi e petitum, sicché non può ritenersi compresa nell'originariarichiesta di "risarcimento di tutti i danni subiti", e la sua specificazionein sede di precisazione delle conclusioni integra una domanda nuova(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21018 del 27/09/2006; Cass. Sez. 1,Sentenza n. 18964 del 16/09/2011) e, dall’altro lato, le domande dirisarcimento del danno da occupazione appropriativa e di indennità perl'occupazione temporanea legittima sono contrassegnate da petitum ecausa petendi distinti, onde la pronuncia sulla seconda non può in alcunmodo dipendere dalla prima, e restare assorbita ove si sia ritenuta laprescrizione del diritto al risarcimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22479del 19/10/2006).Orientamento, questo, che vale ad evidenziare l’autonomia ancheformale delle varie voci indennitarie e risarcitorie che possono essereSez.

S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 8 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026richieste a fronte di una vicenda ablatoria - nelle varie tipologie chequest’ultima può assumere - e la conseguente necessità, in sede diopposizione alla stima, di individuare in modo adeguatamente specificole singole voci di cui si chiede il riconoscimento, precisando le relativecausae petendi.Operata questa premessa – e tornando al caso di specie – si deveosservare che il ricorso non viene a rispettare il canone di specificità dicui all’art. 366 c.p.c., nel momento in cui si limita alla riproduzione didue ridotti frammenti di quello che era l’atto decisivo ai fini dellaindividuazione delle domande originariamente formulate dai ricorrenti,e cioè il ricorso per opposizione alla stima dell’indennità diespropriazione.Ricorso del quale vengono riprodotti solo due sommari passaggi –uno dei quali, peraltro, meramente descrittivo e del tutto inidoneo adintegrare gli elementi di un petitum o di una causa petendi – senzache, invece, venga adeguatamente individuato e riprodotto ilcomplessivo articolato delle argomentazioni delle parti, cosìprecludendo la possibilità di operare una concreta valutazione dellededuzioni degli odierni ricorrentiRicorso – si aggiunge - le cui conclusioni, per come riprodotte daglistessi ricorrenti (“(…) pagamento in favore degli attori della somma di€. 90.847,00 ovvero della diversa somma maggiore o minore, ritenutadi giustizia, anche all’esito di eventuale CTU, oltre interessi dalladomanda”), risultavano peraltro del tutto inidonee – alla lucedell’orientamento prima richiamato – ad operare una effettivaindividuazione delle voci indennitarie e risarcitorie concretamenteazionate, non potendosi ravvisare nella formulazione meramente distile “diversa somma maggiore o minore” alcun profilo di adeguataspecificità.Sez.

S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 9 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026Consegue che risulta del tutto corretta la decisione della Corte dimerito di rilevare la novità ed inammissibilità delle domande diriconoscimento dell’indennità di occupazione e dell’indennizzo per ildeprezzamento del terreno residuo, in quanto solo tardivamenteformulate.3.

Il secondo motivo deve essere invece dichiarato inammissibile,per un duplice ordine di ragioni.Da un lato, infatti, il motivo mira ad aggredire la ratio decidendicostituita dal rilievo per cui l’occupazione dell’area non si era mairealizzata (pag. 2 sentenza: “occupazione nei fatti incontestatamentenemmeno eseguita dal Comune, il quale, nonostante la redazione delverbale di immissione in possesso, non ha mai materialmente occupatol’area indicata, in quanto i lavori progettati non hanno mai avuto inizio,come comprovato dalla documentazione fotografica versata in atti, siadalle parti che dal CTU, la quale evidenzia come l’ area è tuttora nellamateriale disponibilità dei ricorrenti”).Tale argomentazione, tuttavia, costituisce ratio ulteriore di unadecisione che, in relazione alla richiesta di riconoscimentodell’indennità di occupazione, si è basata in primo luogosull’affermazione della radicale inammissibilità della domanda peressere stata la stessa tardivamente formulata.Disattesa, in sede di esame del primo motivo, la censura indirizzataa tale ratio primaria, deve conseguentemente trovare applicazione ilprincipio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di unapluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idoneea sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza dellecensure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, persopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonSez.

S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 10 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n.2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011;Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).Dall’altro lato, il motivo mira inammissibilmente a censurare lavalutazione in fatto espressa dalla Corte di merito, nel momento in cuila stessa ha ritenuto che non solo tale occupazione non era mai stataeffettivamente posta in essere ma anche che, conseguentemente,nessuna compressione del diritto di proprietà si era concretizzata, pura seguito della redazione del verbale di immissione in possesso.Valutazione, questa, che la Corte d’appello ha ritenuto di formularesulla base del materiale probatorio – e di una mancata contestazione(“incontestatamente”) - senza in alcun modo operare una inversionedegli oneri probatori ma semplicemente ritenendo – con giudizio la cuimotivazione non viene adeguatamente censurata – da un lato, di potersuperare la presunzione di spossessamento (Cass. Sez. 1 - Ordinanzan. 11428 del 02/05/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7248 del27/03/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 790 del 19/01/2010) chequesta Corte ha reiteratamente affermato - ma che, proprio in quantomera presunzione, può sempre essere superata dal giudice del merito,alla luce delle prove disponibili (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 34098 del19/12/2019) – e, dall’altro lato, di escludere la sussistenza di adeguataprova del fatto che l'indisponibilità giuridica derivante dalla merapronuncia del decreto di occupazione e dalla redazione del verbale diimmissione in possesso avesse determinato un reale pregiudizio adetrimento dei titolari dell'immobile (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 18077del 07/08/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9488 del 30/04/2014).4.

Inammissibile è anche il terzo motivo.Sez.

S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 11 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026Si deve rammentare in premessa che il vizio della sentenza previstodall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a penad'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4,c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violatema anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioniintellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qualmodo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate normeregolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornitedalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corteregolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare ilfondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del29/11/2016).Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, hal’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo conle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che questeultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandarealla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativaufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U - Sentenzan. 23745 del 28/10/2020).Operata tale premessa, osserva questa Corte che il motivo, al di làdella riproduzione di stralci della consulenza tecnica, viene asostanziare le proprie deduzioni nelle poco più di dieci righe delparagrafo III.3, nell’ambito del quale, tuttavia, non viene néevidenziato né, tampoco, argomentato un inadeguato governo delleSez.

S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 12 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026previsioni di legge, limitandosi i ricorrenti a formulare una serie diconsiderazioni di merito, come tali radicalmente inammissibili, senza inalcun modo evidenziare la fallacia – giuridica - del criterio seguito dallaCorte di merito nel determinare – peraltro in conformità alle indicazioniespresse da questa Corte in materia – il valore di un terreno néedificabile né agricolo.5.

Fondato – nei termini che ci si appresta a precisare – è, invece,il quarto motivo.Occorre chiarire preliminarmente che, nel caso di specie, la Corteterritoriale ha accertato che il soprassuolo oggetto della richiesta diriconoscimento di un supplemento di indennità era costituito da piantee manufatti riferibili all’attività vivaistica esercitata sul terrenoparzialmente espropriato.Alla luce di tale circostanza appare non pienamente pertinente ilrichiamo operato in ricorso ai precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 1,Sentenza n. 6743 del 21/03/2014; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.18732 del 27/07/2017) che hanno affermato la necessità diconsiderare il soprassuolo ai fini della determinazione dell’indennità diespropriazione, in quanto in tali precedenti la rilevanza del soprassuoloderiva dalla idoneità del medesimo “a conferire particolari condizioni disicurezza, utilità e amenità”.Evidente, allora, la diversità di tale ultima ipotesi da quella in cui ilsoprassuolo arboreo sia ricollegato allo svolgimento sul terrenoespropriato di attività imprenditoriale vivaistica, dal momento che intal caso il soprassuolo assume rilevanza non sotto il profilodell’amoenitas ma sotto il profilo dell’attività economica, con laconseguenza che la sua incidenza sulla determinazione dell’indennitàdi espropriazione si viene a sostanziare non nel maggior valore delterreno derivante – appunto - dall’amoenitas bensì in relazione agliSez.

S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 13 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026oneri economici correlati alla stessa rimozione del soprassuolo ai finidel suo possibile recupero per la continuazione dell’attività vivaistica.È in quest’ottica che questa Corte ha recentemente chiarito che, intema di espropriazione per pubblica l’utilità di suoli che dispongano diun soprassuolo arboreo, si configurano come ragioni di giusta indennitàgli oneri sopportati per lo spostamento delle piante dall'areaespropriata ad altra area, trattandosi di costi direttamente conseguential pregiudizio causato dall'espropriazione all'azienda insistente sulrelativo terreno, restando invece escluso il costo dell'espiantato (Cass.,sez. 1, 5 giugno 2020, n. 10743; più recentemente Cass., sez. 1, n.16075 del 2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4584 del 2025; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4673 del 2025).A far tempo da Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 10743 del 05/06/2020,quindi, questa Corte ha, sì, riconosciuto che l’indennizzo per ilsoprassuolo in relazione all’espropriazione di terreni adibiti ad attivitàcommerciale, ma ha specificato che l’indennizzo deve riguardare solole perdite e gli oneri per l’asportazione in vasi delle essenze arboree, enon il valore delle piante in sé, essendo state le stesse spostatedall’espropriato in altro luogo, e che pertanto “spetta (…) l’indennizzoper il soprassuolo, nei limiti delle perdite e degli oneri relativi allospostamento delle essenze arboree dal terreno per essere collocate invasi, poi trasportati altrove”, dovendosi computare “la misura el’oggetto dell’indennizzo derivante dallo “scomodo”” (Cass., sez. 1, n.16075 del 18/5/2022).Tornando al caso in esame, osserva questa Corte che – fermoquanto già riconosciuto dal giudice di merito in relazione ai benipresenti sull’area espropriata e non amovibili, non essendo stateformulate censure al riguardo – la decisione impugnata è venuta anegare agli odierni ricorrenti qualsivoglia indennizzo in relazione allaSez.

S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 14 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026rimozione – già operata o ancora da effettuare – del soprassuolopresente sull’area espropriata e ciò sulla base della meraconsiderazione che tale rimozione era parzialmente avvenuta in modospontaneo in virtù della – mai concretamente posta in essere –occupazione d’urgenza.In tal modo, tuttavia, la Corte ha statuito in difformità rispetto aiprincipi enunciati da questa Corte e poc’anzi richiamati, in quanto èvenuta a negare il riconoscimento dell’indennità in relazione ai costiaffrontati dai ricorrenti per la rimozione delle piante, laddove tali costi– ove adeguatamente provati e riferiti all’area poi espropriata conesclusione dell’area rimasta in proprietà – avrebbero dovuto esserericonosciuti.6.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione al solo quarto motivo,respinto il primo ed inammissibili secondo e terzo.Per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvioalla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, la quale - nelconformarsi al principio per cui, in tema di espropriazione per pubblicautilità di terreni con soprassuolo arboreo in quanto destinati ad attivitàvivaistica, l’indennizzo per il soprassuolo non comprende il valoreintrinseco delle piante quando queste siano state rimosse e ricollocatealtrove, ma è limitato alle perdite e agli oneri connessi allo spostamentodelle essenze arboree (cd.

“scomodo”), quali costi direttamentederivanti dal pregiudizio arrecato all’azienda insistente sul fondoespropriato - provvederà altresì a regolare le spese anche del presentegiudizio di legittimità P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, infondati oinammissibili gli altri, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivoSez.

S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 15 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corted’appello di L’Aquila, in diversa composizioneCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 giugno 2026.Il PresidenteALBERTO GIUSTISez.

S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 16 di 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1134/2024depositata il 19/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno26/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d’appellodi L’Aquila n. 1134/2024, pubblicata in data 19 settembre 2024, laquale, nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA], ha determinatonella misura complessiva di € 9075,00, oltre interessi, l’indennità diespropriazione spettante ai ricorrenti in relazione ai diritti immobiliariespropriati in favore del medesimo [OSCURATO:PERSONA] con decreton. 18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO (quale usufruttuaria), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali proprietari) erano titolari di unterreno sito in Pescara alla via del Circuito n.333, riportato in catastoal foglio di mappa n.19, particelle n. 4419 e 4612, facente parte di unapiù ampia area destinata, da molti anni, ad attività vivaistica e dicommercio al dettaglio di fiori e piante esercitato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dei F.lli [OSCURATO:PERSONA].Nei loro confronti il [OSCURATO:PERSONA] – nell’ambitodell’approvazione del progetto definitivo, con dichiarazione di pubblicautilità, dell’opera denominata “Lavori di collegamento stradale via [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]” – aveva disposto con decreto n. 3 del 10settembre 2019 l’occupazione d’urgenza di una porzione del terrenoindividuato con la particella n. 4612 - all’uopo frazionata - per unasuperfice di mq 99,00, adottando poi in data 21 marzo 2023 il decretoSez. S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 2 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026di espropriazione n. 18 con determinazione dell’indennità di esproprionella misura di € 990,00.Gli odierni ricorrenti avevano proposto opposizione a dettadeterminazione, deducendone la incongruità, in quanto la stessarisultava stabilita nella misura di € 10,00/mq e non teneva contodell’aumento di valore di cui il suolo in questione beneficiava in ragionedel soprassuolo esistente.3. Costituitosi il [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda,la Corte d’appello di Pescara, previo espletamento di consulenzatecnica d’ufficio, nel giungere alla determinazione dell’indennità, ha, inparticolare:− dichiarato inammissibili le domande formulate dai ricorrenticon riferimento all’indennità di occupazione ed all’indennizzoper il deprezzamento del terreno residuo, osservando sia chele stesse non erano state domandate nel ricorso introduttivo,ma solo tardivamente in sede di precisazione delle conclusionisia che l’occupazione d’urgenza non era mai statamaterialmente eseguita, poiché i lavori non sono mai iniziati el’area era rimasta nella disponibilità dei ricorrenti;− chiarito, conseguentemente, che il giudizio aveva ad oggettola determinazione dell’indennità di espropriazione edell’indennità di soprassuolo;− richiamato preliminarmente le conclusioni del C.T.U., il quale,in primo luogo, aveva accertato che i terreni espropriati eranopertinenza funzionale di un fabbricato commerciale e che l’areaera destinata dal PRG vigente in prevalenza a sottozona F8“Parcheggi di scambio” ed in minima parte a viabilità,dovendosi quindi ritenere l’area pertinenza funzionaledell’immobile, e, in secondo luogo aveva determinatoSez. S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 3 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026l’indennità di espropriazione assumendo come dato di partenzail valore di mercato di un edificio commerciale ed applicandoun coefficiente di ragguaglio del 5% per le superfici scopertepertinenziali;− esaminato analiticamente le osservazioni rispettivamentemosse dalle parti in causa alla C.T.U.;− confermato la determinazione dell’indennità di espropriooperata dal C.T.U. ma, in parziale dissenso dalla C.T.U.,escluso dalla stima del soprassuolo, i manufatti e le pianterimossi dai ricorrenti in vista dell’esecuzione dell’operaespropriata nonché manufatti e piante insistenti sull’areaoggetto del provvedimento di occupazione di urgenza ma maiespropriata.4. Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] eCARLO [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa hadichiarato inammissibili le domande di indennità di occupazione e diindennizzo per il deprezzamento della residua proprietà sulpresupposto che esse sarebbero state proposte solo in sede diprecisazione delle conclusioni.Sez. S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 4 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026Deduce il ricorso che sia l’indennità di occupazione sia l’indennizzoper il deprezzamento dell’area residua sono stati oggettodell’accertamento del C.T.U. contestato anche dal CTP dell’odiernocontroricorrente.Argomenta, quindi, sia che le domande non erano nuove e che sudi esse si era formato il contraddittorio, con accettazione implicita daparte dell’odierno controricorrente sia che, in ogni caso, già nel ricorsointroduttivo era stato evidenziato il rapporto funzionale tra l’areaespropriata e il restante compendio aziendale, formulando la domandanei termini di condanna alla “somma maggiore o minore ritenuta digiustizia”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 22-bis,comma 5, d.P.R. n. 327/2001.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso ildiritto all’indennità di occupazione sul rilievo che l’area non sarebbestata materialmente occupata dal Comune, non essendo mai iniziati ilavori.Da un lato, il ricorso deduce che tale interpretazione risulta incontrasto con la lettera dell’art. 22-bis, comma 5, d.P.R. n. 327/2001,in quanto quest’ultimo individuerebbe, quale fatto costitutivo del dirittoall’indennità, la sola immissione in possesso, a prescinderedall’effettivo spossessamento materiale o dall’avvio dei lavori e ciò inquanto l’indennità di occupazione non avrebbe funzione risarcitoria delmancato godimento del bene, ma compensativa dell’affievolimento deldiritto dominicale che consegue all’adozione del decreto di occupazioned’urgenza.Dall’altro lato, il ricorso deduce ulteriormente che il verbale diimmissione in possesso fa presumere il venir meno del godimentoSez. S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 5 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026pieno del bene e che, conseguentemente gravava sull’odiernocontroricorrente l’onere di dimostrare la persistenza integrale delgodimento in capo al proprietario mentre sarebbe stata la stessadecisione impugnata ad evidenziare che i ricorrenti avevano giàprovveduto alla rimozione delle piante e dei manufatti conservando ungodimento solo parziale.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, d.P.R. n.327/2001.Si censura la determinazione dell’indennità di espropriazione nellaparte in cui la Corte d’appello, recependo integralmente le conclusionidel CTU, ha valorizzato l’area espropriata come mera pertinenza delfabbricato commerciale, applicando un coefficiente di ragguaglio del5% al valore del costruito.Argomenta il ricorso che tale criterio si porrebbe in contrasto conl’art. 33, d.P.R. n. 327/2001, in quanto, nel caso di aree non edificabilima inserite in contesti urbanizzati e caratterizzate da specifichepotenzialità, la valutazione dovrebbe avvenire attribuendo un valoreintermedio tra quello agricolo e quello edificatorio.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, d.P.R. n.327/2001 e 42, terzo comma, Cost.Si censura, infine, la decisione impugnata nella parte in cui haescluso l’indennizzabilità delle piante e delle essenze arboree presentisull’area espropriata sul presupposto che esse sarebbero state rimossedagli stessi ricorrenti.Il ricorso richiama l’orientamento di questa Corte di cassazionesecondo cui, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio,dovrebbe tenersi conto dell’incremento di valore derivante dallaSez. S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 6 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026presenza di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire al bene delleparticolari condizioni di utilità, sicurezza e amenità, assumendo rilievol’identità fisica e funzionale del fondo al momento dell’ablazione.Il ricorso contesta la rilevanza della spontanea rimozione dellepiante, in quanto determinata proprio dalla procedura espropriativa, edargomenta che la decisione impugnata, limitando l’indennità ai solimanufatti residui non rimuovibili, avrebbe violato sia la normativaespropriativa sia il principio costituzionale del giusto indennizzo.2. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile in parteinfondato.Non è superfluo porre preliminarmente in rilievo l’improprietà dellarubrica con la quale viene introdotto il mezzo, dal momento che, conla stessa, si denuncia una inesistente violazione dell’art. 112 c.p.c., solche si consideri che la Corte territoriale si è pronunciata – seppur soloin rito - sulle domande in relazione alle quali si lamenta la violazionedella regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.Tale improprietà, tuttavia, non costituisce ostacolo invalicabileall’ulteriore esame del motivo, dal momento che lo sviluppoargomentativo dello stesso vale ad evidenziare la concreta doglianzadella ricorrente, e cioè l’avere la Corte territoriale dichiaratoinammissibili domande che la ricorrente medesima assume esserestate formulate ab initio e sulle quali deduce essersi comunquecristallizzato un contraddittorio tale da implicare accettazione da partedell’odierno controricorrente.Il secondo argomento del mezzo, tuttavia, appare sin d’ora privo dipregio, essendo al riguardo sufficiente richiamare il consolidatoorientamento di questa Corte, in base al quale il sistema dellepreclusioni processuali – essendo le medesime preordinate a tutelareinteressi generali, ed in particolare l’interesse ad evitare unSez. S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 7 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026allungamento dei termini processuali che si pone in contrasto con ilprincipio, di rango costituzionale, di ragionevole durata del processo(art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost.) – risulta sottrattoalla disponibilità delle parti, con conseguente piena rilevabilità d’ufficiodelle preclusioni medesime, una volta maturate, irrilevante essendol’atteggiamento processuale delle parti (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.12633 del 08/05/2024; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24040 del26/09/2019; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018; Cass.Sez. 2 - Sentenza n. 13769 del 31/05/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n.947 del 24/01/2012).Quanto al primo argomento, occorre in primo luogo richiamarel’orientamento di questa Corte per cui, da un lato, la domanda intesaad ottenere il riconoscimento dell'indennità di occupazione legittima èdel tutto autonoma rispetto alle altre richieste proponibili a seguitodell'espropriazione - indennità di espropriazione, risarcimento deldanno per perdita della proprietà - essendo munita di diversa causapetendi e petitum, sicché non può ritenersi compresa nell'originariarichiesta di "risarcimento di tutti i danni subiti", e la sua specificazionein sede di precisazione delle conclusioni integra una domanda nuova(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21018 del 27/09/2006; Cass. Sez. 1,Sentenza n. 18964 del 16/09/2011) e, dall’altro lato, le domande dirisarcimento del danno da occupazione appropriativa e di indennità perl'occupazione temporanea legittima sono contrassegnate da petitum ecausa petendi distinti, onde la pronuncia sulla seconda non può in alcunmodo dipendere dalla prima, e restare assorbita ove si sia ritenuta laprescrizione del diritto al risarcimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22479del 19/10/2006).Orientamento, questo, che vale ad evidenziare l’autonomia ancheformale delle varie voci indennitarie e risarcitorie che possono essereSez. S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 8 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026richieste a fronte di una vicenda ablatoria - nelle varie tipologie chequest’ultima può assumere - e la conseguente necessità, in sede diopposizione alla stima, di individuare in modo adeguatamente specificole singole voci di cui si chiede il riconoscimento, precisando le relativecausae petendi.Operata questa premessa – e tornando al caso di specie – si deveosservare che il ricorso non viene a rispettare il canone di specificità dicui all’art. 366 c.p.c., nel momento in cui si limita alla riproduzione didue ridotti frammenti di quello che era l’atto decisivo ai fini dellaindividuazione delle domande originariamente formulate dai ricorrenti,e cioè il ricorso per opposizione alla stima dell’indennità diespropriazione.Ricorso del quale vengono riprodotti solo due sommari passaggi –uno dei quali, peraltro, meramente descrittivo e del tutto inidoneo adintegrare gli elementi di un petitum o di una causa petendi – senzache, invece, venga adeguatamente individuato e riprodotto ilcomplessivo articolato delle argomentazioni delle parti, cosìprecludendo la possibilità di operare una concreta valutazione dellededuzioni degli odierni ricorrentiRicorso – si aggiunge - le cui conclusioni, per come riprodotte daglistessi ricorrenti (“(…) pagamento in favore degli attori della somma di€. 90.847,00 ovvero della diversa somma maggiore o minore, ritenutadi giustizia, anche all’esito di eventuale CTU, oltre interessi dalladomanda”), risultavano peraltro del tutto inidonee – alla lucedell’orientamento prima richiamato – ad operare una effettivaindividuazione delle voci indennitarie e risarcitorie concretamenteazionate, non potendosi ravvisare nella formulazione meramente distile “diversa somma maggiore o minore” alcun profilo di adeguataspecificità.Sez. S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 9 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026Consegue che risulta del tutto corretta la decisione della Corte dimerito di rilevare la novità ed inammissibilità delle domande diriconoscimento dell’indennità di occupazione e dell’indennizzo per ildeprezzamento del terreno residuo, in quanto solo tardivamenteformulate.3. Il secondo motivo deve essere invece dichiarato inammissibile,per un duplice ordine di ragioni.Da un lato, infatti, il motivo mira ad aggredire la ratio decidendicostituita dal rilievo per cui l’occupazione dell’area non si era mairealizzata (pag. 2 sentenza: “occupazione nei fatti incontestatamentenemmeno eseguita dal Comune, il quale, nonostante la redazione delverbale di immissione in possesso, non ha mai materialmente occupatol’area indicata, in quanto i lavori progettati non hanno mai avuto inizio,come comprovato dalla documentazione fotografica versata in atti, siadalle parti che dal CTU, la quale evidenzia come l’ area è tuttora nellamateriale disponibilità dei ricorrenti”).Tale argomentazione, tuttavia, costituisce ratio ulteriore di unadecisione che, in relazione alla richiesta di riconoscimentodell’indennità di occupazione, si è basata in primo luogosull’affermazione della radicale inammissibilità della domanda peressere stata la stessa tardivamente formulata.Disattesa, in sede di esame del primo motivo, la censura indirizzataa tale ratio primaria, deve conseguentemente trovare applicazione ilprincipio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di unapluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idoneea sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza dellecensure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, persopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonSez. S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 10 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n.2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).Dall’altro lato, il motivo mira inammissibilmente a censurare lavalutazione in fatto espressa dalla Corte di merito, nel momento in cuila stessa ha ritenuto che non solo tale occupazione non era mai stataeffettivamente posta in essere ma anche che, conseguentemente,nessuna compressione del diritto di proprietà si era concretizzata, pura seguito della redazione del verbale di immissione in possesso.Valutazione, questa, che la Corte d’appello ha ritenuto di formularesulla base del materiale probatorio – e di una mancata contestazione(“incontestatamente”) - senza in alcun modo operare una inversionedegli oneri probatori ma semplicemente ritenendo – con giudizio la cuimotivazione non viene adeguatamente censurata – da un lato, di potersuperare la presunzione di spossessamento (Cass. Sez. 1 - Ordinanzan. 11428 del 02/05/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7248 del27/03/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 790 del 19/01/2010) chequesta Corte ha reiteratamente affermato - ma che, proprio in quantomera presunzione, può sempre essere superata dal giudice del merito,alla luce delle prove disponibili (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 34098 del19/12/2019) – e, dall’altro lato, di escludere la sussistenza di adeguataprova del fatto che l'indisponibilità giuridica derivante dalla merapronuncia del decreto di occupazione e dalla redazione del verbale diimmissione in possesso avesse determinato un reale pregiudizio adetrimento dei titolari dell'immobile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18077del 07/08/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9488 del 30/04/2014).4. Inammissibile è anche il terzo motivo.Sez. S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 11 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026Si deve rammentare in premessa che il vizio della sentenza previstodall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a penad'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4,c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violatema anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioniintellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qualmodo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate normeregolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornitedalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corteregolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare ilfondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del29/11/2016).Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, hal’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo conle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che questeultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandarealla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativaufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U - Sentenzan. 23745 del 28/10/2020).Operata tale premessa, osserva questa Corte che il motivo, al di làdella riproduzione di stralci della consulenza tecnica, viene asostanziare le proprie deduzioni nelle poco più di dieci righe delparagrafo III.3, nell’ambito del quale, tuttavia, non viene néevidenziato né, tampoco, argomentato un inadeguato governo delleSez. S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 12 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026previsioni di legge, limitandosi i ricorrenti a formulare una serie diconsiderazioni di merito, come tali radicalmente inammissibili, senza inalcun modo evidenziare la fallacia – giuridica - del criterio seguito dallaCorte di merito nel determinare – peraltro in conformità alle indicazioniespresse da questa Corte in materia – il valore di un terreno néedificabile né agricolo.5. Fondato – nei termini che ci si appresta a precisare – è, invece,il quarto motivo.Occorre chiarire preliminarmente che, nel caso di specie, la Corteterritoriale ha accertato che il soprassuolo oggetto della richiesta diriconoscimento di un supplemento di indennità era costituito da piantee manufatti riferibili all’attività vivaistica esercitata sul terrenoparzialmente espropriato.Alla luce di tale circostanza appare non pienamente pertinente ilrichiamo operato in ricorso ai precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 1,Sentenza n. 6743 del 21/03/2014; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.18732 del 27/07/2017) che hanno affermato la necessità diconsiderare il soprassuolo ai fini della determinazione dell’indennità diespropriazione, in quanto in tali precedenti la rilevanza del soprassuoloderiva dalla idoneità del medesimo “a conferire particolari condizioni disicurezza, utilità e amenità”.Evidente, allora, la diversità di tale ultima ipotesi da quella in cui ilsoprassuolo arboreo sia ricollegato allo svolgimento sul terrenoespropriato di attività imprenditoriale vivaistica, dal momento che intal caso il soprassuolo assume rilevanza non sotto il profilodell’amoenitas ma sotto il profilo dell’attività economica, con laconseguenza che la sua incidenza sulla determinazione dell’indennitàdi espropriazione si viene a sostanziare non nel maggior valore delterreno derivante – appunto - dall’amoenitas bensì in relazione agliSez. S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 13 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026oneri economici correlati alla stessa rimozione del soprassuolo ai finidel suo possibile recupero per la continuazione dell’attività vivaistica.È in quest’ottica che questa Corte ha recentemente chiarito che, intema di espropriazione per pubblica l’utilità di suoli che dispongano diun soprassuolo arboreo, si configurano come ragioni di giusta indennitàgli oneri sopportati per lo spostamento delle piante dall'areaespropriata ad altra area, trattandosi di costi direttamente conseguential pregiudizio causato dall'espropriazione all'azienda insistente sulrelativo terreno, restando invece escluso il costo dell'espiantato (Cass.,sez. 1, 5 giugno 2020, n. 10743; più recentemente Cass., sez. 1, n.16075 del 2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4584 del 2025; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4673 del 2025).A far tempo da Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 10743 del 05/06/2020,quindi, questa Corte ha, sì, riconosciuto che l’indennizzo per ilsoprassuolo in relazione all’espropriazione di terreni adibiti ad attivitàcommerciale, ma ha specificato che l’indennizzo deve riguardare solole perdite e gli oneri per l’asportazione in vasi delle essenze arboree, enon il valore delle piante in sé, essendo state le stesse spostatedall’espropriato in altro luogo, e che pertanto “spetta (…) l’indennizzoper il soprassuolo, nei limiti delle perdite e degli oneri relativi allospostamento delle essenze arboree dal terreno per essere collocate invasi, poi trasportati altrove”, dovendosi computare “la misura el’oggetto dell’indennizzo derivante dallo “scomodo”” (Cass., sez. 1, n.16075 del 18/5/2022).Tornando al caso in esame, osserva questa Corte che – fermoquanto già riconosciuto dal giudice di merito in relazione ai benipresenti sull’area espropriata e non amovibili, non essendo stateformulate censure al riguardo – la decisione impugnata è venuta anegare agli odierni ricorrenti qualsivoglia indennizzo in relazione allaSez. S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 14 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026rimozione – già operata o ancora da effettuare – del soprassuolopresente sull’area espropriata e ciò sulla base della meraconsiderazione che tale rimozione era parzialmente avvenuta in modospontaneo in virtù della – mai concretamente posta in essere –occupazione d’urgenza.In tal modo, tuttavia, la Corte ha statuito in difformità rispetto aiprincipi enunciati da questa Corte e poc’anzi richiamati, in quanto èvenuta a negare il riconoscimento dell’indennità in relazione ai costiaffrontati dai ricorrenti per la rimozione delle piante, laddove tali costi– ove adeguatamente provati e riferiti all’area poi espropriata conesclusione dell’area rimasta in proprietà – avrebbero dovuto esserericonosciuti.6. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al solo quarto motivo,respinto il primo ed inammissibili secondo e terzo.Per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvioalla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, la quale - nelconformarsi al principio per cui, in tema di espropriazione per pubblicautilità di terreni con soprassuolo arboreo in quanto destinati ad attivitàvivaistica, l’indennizzo per il soprassuolo non comprende il valoreintrinseco delle piante quando queste siano state rimosse e ricollocatealtrove, ma è limitato alle perdite e agli oneri connessi allo spostamentodelle essenze arboree (cd. “scomodo”), quali costi direttamentederivanti dal pregiudizio arrecato all’azienda insistente sul fondoespropriato - provvederà altresì a regolare le spese anche del presentegiudizio di legittimità P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, infondati oinammissibili gli altri, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivoSez. S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 15 di 16Numero registro generale 26538/2024Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 22557/2026Data pubblicazione 01/07/2026accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corted’appello di L’Aquila, in diversa composizioneCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 giugno 2026.Il PresidenteALBERTO GIUSTISez. S1 - R.G. 26538/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 16 di 16
Sentenza Cassazione n. 22557/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris