CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 27377/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 30302-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 213, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -resistente- Ric. 2020 n. 14189 sez. M1 -ud. 18-05-2021 -2- avverso l'ordinanza sul ricorso n RG 25489/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non depositata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che il [OSCURATO:PERSONA] ssi s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nonchè dei soci illimitatamente responsabili ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza n. 34437 /20 21 , depositata il 15.11.20221, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte; - che , in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da evidente errore materiale atteso che, nonostante nella parte motiva sia stato accolto, in modo inequivoco, il secondo motivo del ricorso proposto dalla procedura, e conseguentemente, rigettata la domanda di insinuazione al passivo del Grassi, e sia stato disciplinato il regime delle spese di lite secondo il principio della soccombenza ex art. 91 cod. Proc. Civ., nel dispositivo, è stata pronunciata la condanna al pagamento delle spese di lite a carico della procedura concorsuale; -che tale istanza è fondata ; -che, infatti, questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “Il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell'art. 91 cod. proc. civ. e così condannare al pagamento delle spese processuali il soccombente, inverta il nome di questo con quello del vincitore, reca in sé un errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o "lapsus calami", ed è pertanto Ric. 2020 n. 14189 sez. M1 -ud. 18-05-2021 -3- correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. (vedi Cass. n. 10203/2009); - che, nel caso di specie, nel dispositivo, è stato chiaramente invertito il nome del vincitore (la procedura concorsuale) con quello del soccombente ([OSCURATO:PERSONA]) nonostante nella parte motiva sia stato in modo inequivoco accolto il ricorso presentato dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] (più altri) e le spese di lite siano state poste a carico del soccombente; P.Q.M. Accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e, per l’effetto, corregge la statuizione sulle spese di lite contenuta nel dispositivo della sentenza di questa Corte n. 34437/2021, depositata il 15.11.2021nei seguenti termini: Nella terza riga del dispositivo, in luogo della parola “ricorrente”, deve leggersi ed inte