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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 37791/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha depositato una nota difensiva ai sensi dell'art.23 comma 8 D.L. n.127/2020 chiedendo dichiararsi la estinzione del reato ser interven prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli decidendo in sede di rinvio, in accoglimento della censura di [OSCURATO:PERSONA] Manuel già dichiarato responsabile dal primo giudice per il reato di cui all'art.73 comma 1 Dpr 309/90, qualificati i fatti reato ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, rideterminava la pena nella misura di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge per non essere stato disposto il proscioglimento del [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. in quanto il termine di prescrizione sarebbe maturato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, assumendo che nella specie non si era in presenza di giudicato progressivo atteso che la pronuncia di annullamento della Suprema Corte di Cassazione aveva riguardato la qualificazione giuridica del fatto reato, di talchè non si era completato ogni passaggio necessario per rendere certezza alla sua configurazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso, secondo cui il termine prescrizionale del reato ascritto, si sarebbe perfezionato in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado è manifestamente infondato.

Invero al termine di prescrizione, comprensivo degli atti interruttivi (per la durata complessiva di sette anni e mezzo) che sarebbe spirato alla data del 10 Luglio 2018 devono essere sommati i periodi di sospensione del dibattimento in ragione di differimenti operati per impedimento della parte o del difensore e quelli determinati dalle adesioni alle astensioni proclamate a livello nazionale dagli organi di rappresentanza forense ai sensi dell'art.159 cod.pen.

Orbene, i periodi di sospensione suddetti peraltro già indicati nella scheda di spoglio allegata al fascicolo del giudice di legittimità, hanno comportato il differimento del termine prescrizionale che va a cadere il giorno 28 Settembre 2019, successiva alla data di celebrazione del giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli e alla pronuncia della sentenza impugnata.

In ordine a tale dato il ricorrente non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata, ma si limita a invocare l'esclusione del giudicato progressivo laddove, a fronte degli evidenziati periodi di sospensione del termine prescrizionale, avrebbe dovuto svolgere tiL specifica censura sulla computabilità degli stessi ai fini della determinazione della intervenuto avveramento della causa estintiva.

In ogni caso dall'esame del fascicolo processuale, ammissibile nella specie in relazione alla natura del vizio dedotto e delle schede riepilogative formate all'esito di ciascun grado del giudizio, emergono periodi di sospensione del dibattimento che spostano il termine prescrizionale in avanti di oltre un anno di talchè alla data della pronuncia della sentenza del giudice di rinvio secondo grado (udienza del 20 Settembre 2019) il termine prescrizionale non risultava compiuto. 3, Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 Luglio 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato una nota difensiva ai sensi dell'art.23 comma 8 D.L. n.127/2020 chiedendo dichiararsi la estinzione del reato ser interven prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli decidendo in sede di rinvio, in accoglimento della censura di [OSCURATO:PERSONA] Manuel già dichiarato responsabile dal primo giudice per il reato di cui all'art.73 comma 1 Dpr 309/90, qualificati i fatti reato ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, rideterminava la pena nella misura di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge per non essere stato disposto il proscioglimento del [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. in quanto il termine di prescrizione sarebbe maturato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, assumendo che nella specie non si era in presenza di giudicato progressivo atteso che la pronuncia di annullamento della Suprema Corte di Cassazione aveva riguardato la qualificazione giuridica del fatto reato, di talchè non si era completato ogni passaggio necessario per rendere certezza alla sua configurazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso, secondo cui il termine prescrizionale del reato ascritto, si sarebbe perfezionato in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado è manifestamente infondato. Invero al termine di prescrizione, comprensivo degli atti interruttivi (per la durata complessiva di sette anni e mezzo) che sarebbe spirato alla data del 10 Luglio 2018 devono essere sommati i periodi di sospensione del dibattimento in ragione di differimenti operati per impedimento della parte o del difensore e quelli determinati dalle adesioni alle astensioni proclamate a livello nazionale dagli organi di rappresentanza forense ai sensi dell'art.159 cod.pen. Orbene, i periodi di sospensione suddetti peraltro già indicati nella scheda di spoglio allegata al fascicolo del giudice di legittimità, hanno comportato il differimento del termine prescrizionale che va a cadere il giorno 28 Settembre 2019, successiva alla data di celebrazione del giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli e alla pronuncia della sentenza impugnata. In ordine a tale dato il ricorrente non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata, ma si limita a invocare l'esclusione del giudicato progressivo laddove, a fronte degli evidenziati periodi di sospensione del termine prescrizionale, avrebbe dovuto svolgere tiL specifica censura sulla computabilità degli stessi ai fini della determinazione della intervenuto avveramento della causa estintiva. In ogni caso dall'esame del fascicolo processuale, ammissibile nella specie in relazione alla natura del vizio dedotto e delle schede riepilogative formate all'esito di ciascun grado del giudizio, emergono periodi di sospensione del dibattimento che spostano il termine prescrizionale in avanti di oltre un anno di talchè alla data della pronuncia della sentenza del giudice di rinvio secondo grado (udienza del 20 Settembre 2019) il termine prescrizionale non risultava compiuto. 3, Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le Ammende. Così deciso in Roma, il 6 Luglio 2021 Il
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