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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10629/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita la difesa del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per due fattispecie di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).

Trattasi di reati ritenuti in continuazione tra loro e accertati come commessi, in relazione alla guida di due diverse vetture, entrambi il 18 marzo 2019 ma uno nel pomeriggio e in [OSCURATO:PERSONA] (primo capo d'imputazione) e l'altro in Udine circa alle 22:50 (secondo capo d'imputazione).

Ne sono conseguite anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per la durata totale di un anno e sei mesi, e la confisca delle due vetture.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deduce «l'erroneità giuridica dell'applicazione dell'art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992 ai fatti storici accertati» in dibattimento.

2.1.1. In particolare, in ordine alla prima fattispecie, quella accertata come commessa nel pomeriggio del 18 marzo 2019 in [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito avrebbero deciso in forza della deposizione dell'appartenente alla polizia giudiziaria Treppo circa il non essersi l'imputato neanche avvicinato al precursore nonostante la richiesta rivoltagli.

Sarebbe stato però integrato un «oscuramento dei risultati di prova» in quanto dalle relative dichiarazioni testimoniali, in parte trascritte nel ricorso e a esso allegate, sarebbe emerso un mero «consiglio» fornito al prevenuto di sottoporsi all'accertamento.

In tesi difensiva, si verserebbe in ipotesi non di ordine impartito o di richiesta rivolta al prevenuto bensì di mero «parere di opportunità» con riferimento al quale non sarebbe configurabile il rifiuto integrante la fattispecie io oggetto.

2.1.2. Quanto alla seconda fattispecie, quella accertata come commessa lo stesso giorno ma in Udine, i giudici di merito avrebbero deciso in forza della deposizione dell'appartenente alla polizia giudiziaria Cannas circa l'aver l'imputato soffiato al di fuori dell'apparecchio, così sostanzialmente sottraendosi all'accertamento.

Nei termini di cui innanzi la motivazione sarebbe manifestamente illogica, sostanzialmente, per travisamento della prova testimoniale (della quale si riportano parte delle relative dichiarazioni che si allegano al ricorso).

L'escusso appartenente alla polizia giudiziaria avrebbe dichiarato che l'imputato non sarebbe riuscito a effettuare l'operazione con riferimento all'alcol-blow sicché si sarebbe passati all'utilizzo dell'etilometro, previe garanzie di legge delle quali il prevenuto non si sarebbe avvalso.

Nonostante ciò, anche tale secondo accertamento non sarebbe stato concluso in quanto [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe riuscito a soffiare all'interno dell'apparecchio per poi, alla fine, dire «che non voleva più procedere ad accertamenti».

Orbene, conclude sul punto il ricorrente, la motivazione non avrebbe valutato criticamente il risultato probatorio di cui innanzi, non compiendo una comparazione delle ipotesi alternative espresse dalla dichiarazione testimoniale e dal corrispondente significante.

Ne sarebbe conseguita la mancanza di motivazione in merito a una prova decisiva.

2.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa assunzione di una prova decisiva in merito alla fattispecie ascritta come commessa in [OSCURATO:PERSONA], la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. avente proprio a oggetto la relativa prova testimoniale mai assunta.

Si evidenzia che in primo grado, dopo la mancata ammissione della detta prova testimoniale, fu sollecitato l'esame del testimone ex art. 507 cod. proc. pen., e che, in appello, sarebbe stata dedotta la mancata escussione nonostante la decisività del mezzo di prova in merito all'accertamento delle condizioni sintomatiche dell'alterazione psico-fisica al momento del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

La Corte d'appello avrebbe però illogicamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avente a oggetto l'assunzione della prova testimoniale, adducendo una sorta di decadenza, dovuta alla mancata deduzione in sede di chiusura dell'istruttoria in primo grado e di discussione, e in forza della mancata precisazione delle ragioni per cui si sarebbe dovuto escutere il citato soggetto.

Ciò sarebbe avvenuto nonostante l'esplicitazione delle dette ragioni con riferimento all'accertamento delle condizioni sintomatiche dell'alterazione e in forza della contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti sul punto.

2.3. Il terzo motivo si appunta sulla ritenuta inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

La Corte territoriale l'avrebbe esclusa in ragione della reiterazione del rifiuto nello stesso giorno.

L'errore si sarebbe dunque sostanziato nell'aver ritenuto integrata la condizione ostativa dell'abitualità la quale, per converso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sussisterebbe solo nel caso di pluralità di reati della stessa indole in numero almeno di due oltre a quello oggetto di giudizio.

La valutazione si sarebbe peraltro dovuta operare con riferimento a ogni singola fattispecie ancorché ritenute in concorso tra loro, sempre per come chiarito dalla Suprema Corte, e sul punto i giudici di merito avrebbero dovuto considerare l'assenza di danni alla pubblica via, alla viabilità e all'auto.2.4.

Con il quarto motivo si censura la sentenza in merito alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria.

Il giudice di primo grado l'avrebbe applicata per la durata totale di un anno e sei mesi senza specifica motivazione sul punto e la Corte territoriale avrebbe confermato in toto la relativa sentenza, quindi anche in merito all'entità della sospensione, senza motivare in merito nonostante la determinazione in entità superiore alla media edittale.

3. Le parti hanno discusso concludendo nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, dovendosi sin da ora rilevare l'inconferenza di quanto dedotto dalla difesa in sede di discussione circa la già antecedente estinzione dei reati per decorso del termine di prescrizione, anche in ragione dell'applicazione della disciplina della sospensione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (sul punto, Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01).

2. È preliminare in termini logico-giuridici la disamina del secondo motivo di ricorso, deducente l'omessa assunzione di una prova decisiva in merito alla fattispecie ascritta come commessa in [OSCURATO:PERSONA], la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. avente proprio a oggetto la relativa prova testimoniale mai assunta.

2.1. La doglianza è manifestamente infondata.

2.2. La Corte territoriale, investita della questione, preliminarmente ha trattato la censura inerente la mancata acquisizione in primo grado del mezzo di prova, evidenziando l'assenza di deduzioni difensive tanto in chiusura dell'istruttoria quanto in sede di discussione.

All'esito, è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per operare una rinnovazione dell'istruttoria mediante l'assunzione della medesima testimonianza ex art. 603 cod. proc. pen. •

2.3. Ferma restando l'assenza di vizi dell'apparato motivazionale sotteso alla ritenuta indeducibilità della mancata assunzione del mezzo di prova, in ragione dell'assenza di questioni sul punto sollevate in chiusura d'istruttoria oltre che in sede di discussione in primo grado, deve evidenziarsi che il ricorrente sostanzialmente si duole dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello.

2.4. Sul punto occorre ribadire il consolidato principio per cui la rinnovazione di cui all'art. 603 comma 1, cod. proc. pen. è subordinata a specifiche condizioni e rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello.

Il suo presupposto è la verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado cui consegue la constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti.

Trattasi dunque di accertamento integrante giudizio di fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, in quanto tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi motivazionali (ex plurimis: Sez. 7, n. 3716 del 30/10/2024, dep. 2025, Di cesare, In motivazione, tra le tante più recenti; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv, 274996 - 02; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/17, dep. 2018, S., Rv.273653 - 01).

2.5. Orbene, la censura è manifestamente infondata tanto laddove non si confronta con il consolidato principio di cui innanzi, governante la materia, quanto nel dedurre vizi motivazionali sul punto, in ragione dell'insindacabilità della decisione della Corte d'appello perché sorretta da motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica (per la manifesta infondatezza anche in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e ai principi di diritto governanti la materia anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, ex plurimis: Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, in motivazione; Sez. 2, n. 17281 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Delle Cave, Rv. 276916 - 01; sul profilo d'inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2018, Furlan, Rv. 276062 - 01).

I giudici di merito, anche muovendo dalla sentenza di primo grado in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», hanno difatti esplicitato gli elementi sintomatici dell'ebbrezza, fondanti la richiesta di sottoporsi agli accertamenti, per come emergente dalla ritenuta attendibile deposizione dell'appartenente alla polizia giudiziaria.

Sicché, la certezza della situazione fattuale inerente alla situazione di contesto in cui è stata richiesta la sottoposizione agli accertamenti ha legittimamente fondato l'omessa rinnovazione dell'istruttoria; ciò in ragione della motivata insussistenza di una ipotesi di incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado, presupposto legittimante l'esercizio del relativo potere discrezionale.

3. Manifestamente infondato è altresì il primo motivo di ricorso, con cui si deducono «l'erroneità giuridica dell'applicazione dell'art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992 ai fatti storici accertati» in dibattimento e ipotesi di travisamento.

3.1. Quanto alla prima fattispecie, quella accertata come commessa nel pomeriggio del 18 marzo 2019, il motivo non articola un travisamento del mezzo di prova, la deposizione dall'appartenente alla polizia giudiziaria, ma inammissibilmente sindaca la valutazione della dichiarazione testimoniale nel suo complesso operata dai giudici di merito, in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», in termini di effettiva richiesta di sottoposizione agli accertamenti.

A quanto innanzi, di per sé tale da fondare l'inammissibilità della censura, aggiungasi l'estrinseca aspecificità del ricorso in ragione del mancato confronto con la motivazione sottesa alla doppia conforme di condanna, per cui la richiesta è stata finanche accompagnata dagli avvisi di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, con riferimento anche al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, Centanni, in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Laonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).

3.2. Parimenti dicasi in merito al travisamento sostanzialmente dedotto con riferimento alla seconda fattispecie, quella commessa poche ore dopo Udine, laddove, nuovamente, si sindaca il significato e non il significante costituito dalla deposizione dell'appartenente alla polizia giudiziaria.

Peraltro, come riportato letteralmente dallo stesso ricorrente, il testimone ha dichiarato che, comunque, l'imputato, esperiti vari tentativi, ha poi dichiarato di non voler più procedere agli accertamenti («...e, alla fine il signor diceva che non voleva più procedere ad accertamenti»).

Sicché, sul punto è corretta la decisione dei giudici di merito laddove, con motivazione con la quale il ricorrente non confronta il proprio dire, ha sussunto la fattispecie concretamente accertata nell'astratta previsione di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada: trattandosi di accertamenti qualitativi non invasivi il rifiuto alla protrazione degli stessi integra difatti il reato di cui al citato comma 7 (sul punto si veda anche Sez. 4, n. 51773 del 26/11/2014, Sulco, Rv. 261546 - 01).

4. Inammissibili si mostrano infine i motivi terzo e quarto, suscettibili di trattazione congiunta, che si appuntano, rispettivamente, sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. proc. pen., e sulla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria.

4.1. Quanto al primo profilo, occorre premettere che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, applicabile a ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, previsto dall'art. 186, comma 7, cod. strada, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato (Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595 - 01).

4.1.1. Orbene, la Corte territoriale è lungi dal fare riferimento alla commissione di due fattispecie a distanza l'una dall'altra nello stesso giorno in termini di causa ostativa consistente nell'abitualità, integrata dall'aver commesso più reati della stessa indole (condizione ostativa necessitante, per la sua integrazione, della commissione di almeno due illeciti oltra a quello preso in esame - ex plurimis, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushai, Rv. 266591 - 01).

Così come non è stata ritenuta inoperante l'ipotesi di esclusione della punibilità in ragione della continuazione tra reati, circostanza di per sé non ostativa.

Essa è difatti ai fini d'interesse necessitante di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (ex plurimis, Sez.

U, 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064- 01).

4.1.2. In concreta applicazione del principio ribadito al precedente par. 4.1., la circostanza fattuale di cui innanzi è stata difatti considerata al fine di apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia stato lo sfondo fattuale in cui la condotta si è iscritta e quale sia stato, in conseguenza, l'impatto pregiudizievole per il bene tutelato.

Ciò emerge dalla valutazione congiunta ad altri elementi fattuali afferenti alle plurime Condotte del prevenuto.

Il riferimento e alla gravità della condotta caratterizzante la prima fattispecie, in occasione della quale l'imputato è uscito fuori strada ed era intento a effettuante manovre incongrue, e alla condotta determinante la situazione di contesto del secondo rifiuto: operato, a poche ore di distanza dal primo rifiuto, dal prevenuto, cui era stata sospesa la patente in via amministrativa, colto nell'avanzare alle ore 22:50 circa in modo «incerto» e «zigzagante» oltre che co alito vinoso (per come emerge anche, esplicitamente, dalla sentenza di primo grado in ipotesi di doppia conforme di condanna).

4.2. Quanto innanzi circa la gravità della situazione di pericolo per la circolazione, emergente dalla doppia conforme di condanna, infine, rende manifesta l'infondatezza della censura inerente alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e sei mesi.

A rendere manifesta l'infondatezza concorre, in via autonoma e anch'essa autosufficiente, la circostanza per cui, la somma dei due periodi di sospensione, per due condotte integranti due reati sussunti nella medesima fattispecie astratta, è stata determinata nella misura di un anno e sei mesi, quindi ben al di sotto della somma delle medie edittali (pai, la detta somma, a due anni e sei mesi).

Nei termini di cui innanzi, risulta peraltro correttamene applicato in sede di merito il principio, che in questa sede si ribadisce, per cui il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie a una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544 - 01, nonché Sez. 4, n. 6302 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valsecchi, in motivazione).

5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità innanzi evidenziati.

P.Q.M.

Dichiara inammiss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita la difesa del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per due fattispecie di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada). Trattasi di reati ritenuti in continuazione tra loro e accertati come commessi, in relazione alla guida di due diverse vetture, entrambi il 18 marzo 2019 ma uno nel pomeriggio e in [OSCURATO:PERSONA] (primo capo d'imputazione) e l'altro in Udine circa alle 22:50 (secondo capo d'imputazione). Ne sono conseguite anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per la durata totale di un anno e sei mesi, e la confisca delle due vetture. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce «l'erroneità giuridica dell'applicazione dell'art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992 ai fatti storici accertati» in dibattimento. 2.1.1. In particolare, in ordine alla prima fattispecie, quella accertata come commessa nel pomeriggio del 18 marzo 2019 in [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito avrebbero deciso in forza della deposizione dell'appartenente alla polizia giudiziaria Treppo circa il non essersi l'imputato neanche avvicinato al precursore nonostante la richiesta rivoltagli. Sarebbe stato però integrato un «oscuramento dei risultati di prova» in quanto dalle relative dichiarazioni testimoniali, in parte trascritte nel ricorso e a esso allegate, sarebbe emerso un mero «consiglio» fornito al prevenuto di sottoporsi all'accertamento. In tesi difensiva, si verserebbe in ipotesi non di ordine impartito o di richiesta rivolta al prevenuto bensì di mero «parere di opportunità» con riferimento al quale non sarebbe configurabile il rifiuto integrante la fattispecie io oggetto. 2.1.2. Quanto alla seconda fattispecie, quella accertata come commessa lo stesso giorno ma in Udine, i giudici di merito avrebbero deciso in forza della deposizione dell'appartenente alla polizia giudiziaria Cannas circa l'aver l'imputato soffiato al di fuori dell'apparecchio, così sostanzialmente sottraendosi all'accertamento. Nei termini di cui innanzi la motivazione sarebbe manifestamente illogica, sostanzialmente, per travisamento della prova testimoniale (della quale si riportano parte delle relative dichiarazioni che si allegano al ricorso). L'escusso appartenente alla polizia giudiziaria avrebbe dichiarato che l'imputato non sarebbe riuscito a effettuare l'operazione con riferimento all'alcol-blow sicché si sarebbe passati all'utilizzo dell'etilometro, previe garanzie di legge delle quali il prevenuto non si sarebbe avvalso. Nonostante ciò, anche tale secondo accertamento non sarebbe stato concluso in quanto [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe riuscito a soffiare all'interno dell'apparecchio per poi, alla fine, dire «che non voleva più procedere ad accertamenti». Orbene, conclude sul punto il ricorrente, la motivazione non avrebbe valutato criticamente il risultato probatorio di cui innanzi, non compiendo una comparazione delle ipotesi alternative espresse dalla dichiarazione testimoniale e dal corrispondente significante. Ne sarebbe conseguita la mancanza di motivazione in merito a una prova decisiva. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa assunzione di una prova decisiva in merito alla fattispecie ascritta come commessa in [OSCURATO:PERSONA], la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. avente proprio a oggetto la relativa prova testimoniale mai assunta. Si evidenzia che in primo grado, dopo la mancata ammissione della detta prova testimoniale, fu sollecitato l'esame del testimone ex art. 507 cod. proc. pen., e che, in appello, sarebbe stata dedotta la mancata escussione nonostante la decisività del mezzo di prova in merito all'accertamento delle condizioni sintomatiche dell'alterazione psico-fisica al momento del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. La Corte d'appello avrebbe però illogicamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avente a oggetto l'assunzione della prova testimoniale, adducendo una sorta di decadenza, dovuta alla mancata deduzione in sede di chiusura dell'istruttoria in primo grado e di discussione, e in forza della mancata precisazione delle ragioni per cui si sarebbe dovuto escutere il citato soggetto. Ciò sarebbe avvenuto nonostante l'esplicitazione delle dette ragioni con riferimento all'accertamento delle condizioni sintomatiche dell'alterazione e in forza della contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti sul punto. 2.3. Il terzo motivo si appunta sulla ritenuta inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. La Corte territoriale l'avrebbe esclusa in ragione della reiterazione del rifiuto nello stesso giorno. L'errore si sarebbe dunque sostanziato nell'aver ritenuto integrata la condizione ostativa dell'abitualità la quale, per converso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sussisterebbe solo nel caso di pluralità di reati della stessa indole in numero almeno di due oltre a quello oggetto di giudizio. La valutazione si sarebbe peraltro dovuta operare con riferimento a ogni singola fattispecie ancorché ritenute in concorso tra loro, sempre per come chiarito dalla Suprema Corte, e sul punto i giudici di merito avrebbero dovuto considerare l'assenza di danni alla pubblica via, alla viabilità e all'auto.2.4. Con il quarto motivo si censura la sentenza in merito alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria. Il giudice di primo grado l'avrebbe applicata per la durata totale di un anno e sei mesi senza specifica motivazione sul punto e la Corte territoriale avrebbe confermato in toto la relativa sentenza, quindi anche in merito all'entità della sospensione, senza motivare in merito nonostante la determinazione in entità superiore alla media edittale. 3. Le parti hanno discusso concludendo nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, dovendosi sin da ora rilevare l'inconferenza di quanto dedotto dalla difesa in sede di discussione circa la già antecedente estinzione dei reati per decorso del termine di prescrizione, anche in ragione dell'applicazione della disciplina della sospensione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (sul punto, Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01). 2. È preliminare in termini logico-giuridici la disamina del secondo motivo di ricorso, deducente l'omessa assunzione di una prova decisiva in merito alla fattispecie ascritta come commessa in [OSCURATO:PERSONA], la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. avente proprio a oggetto la relativa prova testimoniale mai assunta. 2.1. La doglianza è manifestamente infondata. 2.2. La Corte territoriale, investita della questione, preliminarmente ha trattato la censura inerente la mancata acquisizione in primo grado del mezzo di prova, evidenziando l'assenza di deduzioni difensive tanto in chiusura dell'istruttoria quanto in sede di discussione. All'esito, è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per operare una rinnovazione dell'istruttoria mediante l'assunzione della medesima testimonianza ex art. 603 cod. proc. pen. • 2.3. Ferma restando l'assenza di vizi dell'apparato motivazionale sotteso alla ritenuta indeducibilità della mancata assunzione del mezzo di prova, in ragione dell'assenza di questioni sul punto sollevate in chiusura d'istruttoria oltre che in sede di discussione in primo grado, deve evidenziarsi che il ricorrente sostanzialmente si duole dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello. 2.4. Sul punto occorre ribadire il consolidato principio per cui la rinnovazione di cui all'art. 603 comma 1, cod. proc. pen. è subordinata a specifiche condizioni e rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello. Il suo presupposto è la verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado cui consegue la constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti. Trattasi dunque di accertamento integrante giudizio di fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, in quanto tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi motivazionali (ex plurimis: Sez. 7, n. 3716 del 30/10/2024, dep. 2025, Di cesare, In motivazione, tra le tante più recenti; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv, 274996 - 02; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/17, dep. 2018, S., Rv.273653 - 01). 2.5. Orbene, la censura è manifestamente infondata tanto laddove non si confronta con il consolidato principio di cui innanzi, governante la materia, quanto nel dedurre vizi motivazionali sul punto, in ragione dell'insindacabilità della decisione della Corte d'appello perché sorretta da motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica (per la manifesta infondatezza anche in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e ai principi di diritto governanti la materia anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, ex plurimis: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, in motivazione; Sez. 2, n. 17281 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Delle Cave, Rv. 276916 - 01; sul profilo d'inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2018, Furlan, Rv. 276062 - 01). I giudici di merito, anche muovendo dalla sentenza di primo grado in ipotesi di c.d. «doppia conforme», hanno difatti esplicitato gli elementi sintomatici dell'ebbrezza, fondanti la richiesta di sottoporsi agli accertamenti, per come emergente dalla ritenuta attendibile deposizione dell'appartenente alla polizia giudiziaria. Sicché, la certezza della situazione fattuale inerente alla situazione di contesto in cui è stata richiesta la sottoposizione agli accertamenti ha legittimamente fondato l'omessa rinnovazione dell'istruttoria; ciò in ragione della motivata insussistenza di una ipotesi di incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado, presupposto legittimante l'esercizio del relativo potere discrezionale. 3. Manifestamente infondato è altresì il primo motivo di ricorso, con cui si deducono «l'erroneità giuridica dell'applicazione dell'art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992 ai fatti storici accertati» in dibattimento e ipotesi di travisamento. 3.1. Quanto alla prima fattispecie, quella accertata come commessa nel pomeriggio del 18 marzo 2019, il motivo non articola un travisamento del mezzo di prova, la deposizione dall'appartenente alla polizia giudiziaria, ma inammissibilmente sindaca la valutazione della dichiarazione testimoniale nel suo complesso operata dai giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», in termini di effettiva richiesta di sottoposizione agli accertamenti. A quanto innanzi, di per sé tale da fondare l'inammissibilità della censura, aggiungasi l'estrinseca aspecificità del ricorso in ragione del mancato confronto con la motivazione sottesa alla doppia conforme di condanna, per cui la richiesta è stata finanche accompagnata dagli avvisi di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, con riferimento anche al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, Centanni, in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Laonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). 3.2. Parimenti dicasi in merito al travisamento sostanzialmente dedotto con riferimento alla seconda fattispecie, quella commessa poche ore dopo Udine, laddove, nuovamente, si sindaca il significato e non il significante costituito dalla deposizione dell'appartenente alla polizia giudiziaria. Peraltro, come riportato letteralmente dallo stesso ricorrente, il testimone ha dichiarato che, comunque, l'imputato, esperiti vari tentativi, ha poi dichiarato di non voler più procedere agli accertamenti («...e, alla fine il signor diceva che non voleva più procedere ad accertamenti»). Sicché, sul punto è corretta la decisione dei giudici di merito laddove, con motivazione con la quale il ricorrente non confronta il proprio dire, ha sussunto la fattispecie concretamente accertata nell'astratta previsione di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada: trattandosi di accertamenti qualitativi non invasivi il rifiuto alla protrazione degli stessi integra difatti il reato di cui al citato comma 7 (sul punto si veda anche Sez. 4, n. 51773 del 26/11/2014, Sulco, Rv. 261546 - 01). 4. Inammissibili si mostrano infine i motivi terzo e quarto, suscettibili di trattazione congiunta, che si appuntano, rispettivamente, sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. proc. pen., e sulla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria. 4.1. Quanto al primo profilo, occorre premettere che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, applicabile a ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, previsto dall'art. 186, comma 7, cod. strada, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595 - 01). 4.1.1. Orbene, la Corte territoriale è lungi dal fare riferimento alla commissione di due fattispecie a distanza l'una dall'altra nello stesso giorno in termini di causa ostativa consistente nell'abitualità, integrata dall'aver commesso più reati della stessa indole (condizione ostativa necessitante, per la sua integrazione, della commissione di almeno due illeciti oltra a quello preso in esame - ex plurimis, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushai, Rv. 266591 - 01). Così come non è stata ritenuta inoperante l'ipotesi di esclusione della punibilità in ragione della continuazione tra reati, circostanza di per sé non ostativa. Essa è difatti ai fini d'interesse necessitante di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (ex plurimis, Sez. U, 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064- 01). 4.1.2. In concreta applicazione del principio ribadito al precedente par. 4.1., la circostanza fattuale di cui innanzi è stata difatti considerata al fine di apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia stato lo sfondo fattuale in cui la condotta si è iscritta e quale sia stato, in conseguenza, l'impatto pregiudizievole per il bene tutelato. Ciò emerge dalla valutazione congiunta ad altri elementi fattuali afferenti alle plurime Condotte del prevenuto. Il riferimento e alla gravità della condotta caratterizzante la prima fattispecie, in occasione della quale l'imputato è uscito fuori strada ed era intento a effettuante manovre incongrue, e alla condotta determinante la situazione di contesto del secondo rifiuto: operato, a poche ore di distanza dal primo rifiuto, dal prevenuto, cui era stata sospesa la patente in via amministrativa, colto nell'avanzare alle ore 22:50 circa in modo «incerto» e «zigzagante» oltre che co alito vinoso (per come emerge anche, esplicitamente, dalla sentenza di primo grado in ipotesi di doppia conforme di condanna). 4.2. Quanto innanzi circa la gravità della situazione di pericolo per la circolazione, emergente dalla doppia conforme di condanna, infine, rende manifesta l'infondatezza della censura inerente alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e sei mesi. A rendere manifesta l'infondatezza concorre, in via autonoma e anch'essa autosufficiente, la circostanza per cui, la somma dei due periodi di sospensione, per due condotte integranti due reati sussunti nella medesima fattispecie astratta, è stata determinata nella misura di un anno e sei mesi, quindi ben al di sotto della somma delle medie edittali (pai, la detta somma, a due anni e sei mesi). Nei termini di cui innanzi, risulta peraltro correttamene applicato in sede di merito il principio, che in questa sede si ribadisce, per cui il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie a una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544 - 01, nonché Sez. 4, n. 6302 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valsecchi, in motivazione). 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità innanzi evidenziati. P.Q.M. Dichiara inammiss
Sentenza Cassazione n. 10629/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris