CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08611/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo del 23 settembre 2019, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], concesse la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., da ritenere prevalente per il Tymanski, nonché la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, sem- pre per il Tymanski, ha ridotto la pena inflitta al Tymanski a mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa e ha confermato la pena di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa inflitta al [OSCURATO:PERSONA], entrambi in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 7, cod. pen. (in Silvi il 22 marzo 2018). 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Mancanza o illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di respon- sabilità degli imputati. Si deduce che la Corte di merito non ha fornito una spiegazione concreta e pun- tuale dell'iter logico-argomentativo, adottato per pervenire ad un giudizio di colpevo- lezza del Tymanski e del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Si rileva che la Corte territoriale ha determinato la pena, senza valutare adegua- tamente il principio della finalità rieducativa della pena; l'organo giudicante ha con- siderato la pericolosità dei ricorrenti e i precedenti penali, omettendo di tener conto degli elementi emergenti dal concreto fatto di reato. 3. I ricorsi sono inammissibili. 4. Il primo motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità. Gli imputati appellavano la sentenza di primo grado, proponendo motivi di impu- gnazione esclusivamente in ordine al trattamento sanzionatorio. Al contrario, col primo motivo del ricorso in Cassazione, il Tymanski e il [OSCURATO:PERSONA] sottopongono all'attenzione di questo Collegio il tema della mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). '5. In relazione al secondo motivo di ricorso sull'entità eccessiva della pena irro- gata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata ai ricorrenti è inferiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, ad entrambi gli imputati erano state concesse le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis cod. pen. (dal Tribunale) e 62, n. 4, cod. pen. (dalla Corte di appello). L'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata nei confronti di en- trambi gli imputati: a) alla luce dei precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale formulava un giudizio di mera equivalenza tra la circostanza aggravante e le attenuanti e determi- nava una pena di entità non eccessiva e, quanto alla pena detentiva, coincidente col minimo edittale; valutazione correttamente confermata dalla Corte di merito con mo- tivazione immune da censure; b) tenuto conto dello stato di incensuratezza del Tymanski, le circostanze atte- nuanti sono state ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante e con nuova determinazione di una pena molto esigua; peraltro, per quanto attiene alla pena de- tentiva, la Corte aquilana ha irrogato una pena coincidente col minimo edittale, con determinazione di una sensibile riduzione per le circostanze attenuanti. A fronte di tale articolata motivazione, gli imputati si limitano a contestare ge- nericamente il trattamento sanzionatorio, senza articolare le censure in termini suf- ficientemente dettagliati e senza correlarle al caso concreto, non chiarendo le ragioni per le quali i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della finalità rieducativa prevista dall'art. 27 Cost..Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. 6. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno alla Cassa