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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07685/2026

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore, perché estinto per prescrizione.

Secondo l’imputazione, il reato era stato commesso il 20 maggio 2014.

Il Tribunale ha ritenuto maturato il termine decennale alla data del 20 maggio 2024, non calcolando alcuna sospensione del corso della prescrizione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale considerato che il corso della prescrizione era rimasto sospeso per due anni per effetto delle ordinanze di sospensione del processo, disposte, nelle udienze del 16 marzo 2018 e26 gennaio 2022,ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., nella formulazione vigente al momento dei provvedimenti (precedenti alla introduzione della cosiddetta “riforma Cartabia”, per effetto del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150), nonché era rimasto ulteriormente sospeso per effetto della sentenza emessa ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. (nuova formulazione, successiva al d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150) in data 27 gennaio 2023, fino alla data del 2 aprile 2023, nella quale l’imputato era stato rintracciato e, dunque, per ulteriori mesi due e giorni cinque, sicché, alla data della sentenza impugnata, il reato non era ancora prescritto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Dal controllo degli atti, reso necessario dalla natura processuale della questione, risulta che non si era avuta la regolare instaurazione del contraddittorio processuale, in quanto, dall’andamento delle notifiche del decreto di citazione a giudizio, non si era potuta ritenere provata la conoscenza del processo da parte dell’imputato.

Sicché, ai sensi dell’art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente all’introduzione della cosiddetta “riforma Cartabia” (per effetto del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022), alle udienze del 18 marzo 2018 e 26 gennaio 2022era stata disposta la sospensione del processo, per un tempo complessivo pari a due anni.

Tale istituto, nella normativa antecedente alla “riforma Cartabia”, determinava la sospensione dei termini di prescrizione ai sensi dell’art. 159, primo comma, n. 3-bis cod.pen., sospensione che, quand’anche disposta per un tempo ulteriore, non poteva avere durata superiore ai termini previsti dall’art. 161, secondo comma, cod.pen., nella specie pari a due anni, trattandosi di reato di ricettazione.

Tale periodo di sospensione avrebbe dovuto essere calcolato dal Tribunale ai fini del calcolo della prescrizione, in quanto norma processuale in vigore all’epoca di riferimento nel quale erano state disposte le sospensioni e che aveva avuto piena applicazione in allora, in forza dei provvedimenti adottati alle udienze prima indicate.

2. Inoltre, nel corso del processo, all’udienza del 27 gennaio 2023 – intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della “riforma Cartabia” – era stata emessa sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, secondo quanto previsto dal novellato art. 420-quater cod. proc. pen. (post “riforma Cartabia”).

Tale statuizione ha reso applicabile quanto disposto dal novellato art. 159, primo comma, n. 3-bis cod.pen., secondo cui, il corso della prescrizione è sospeso per effetto della sentenza emessa ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. come modificato dalla riforma Cartabia.

In tal caso, ai sensi del novellato ultimo comma dell’art. 159 cod.pen. (anch’esso introdotto con la riforma Cartabia), il corso della prescrizione doveva ritenersi sospeso tra la data della sentenza emessa ai sensi del novellato art. 420-quater cod. proc. pen. e la data in cui l’imputato era stato rintracciato.

Nel caso in esame, quindi, la sospensione era intervenuta per ulteriori mesi due e giorni cinque, tra il 27 gennaio 2023 (data della sentenza di non doversi procedere) ed il 2 aprile 2023, data nella quale [OSCURATO:PERSONA] era stato rintracciato dalla polizia di Napoli.

Anche questo periodo di sospensione del termine di prescrizione doveva essere calcolato.

3. Tale calcolo dei periodi di sospensione del corso della prescrizione, tiene conto di quanto previsto dall’art. 89 delle norme transitorie alla “riforma Cartabia”.

Il primo comma di tale norma, invero di ardua interpretazione nel suo complesso, stabilisce che: “Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato”.

Tale norma non si attaglia al caso in esame, laddove il processo, sebbene pendente alla data di entrata in vigore della “riforma Cartabia”, non aveva registrato l’emissione di alcuna ordinanza con la quale era stato disposto di procedersi in assenza dell’imputato.

Il secondo, quarto e quinto comma di tale norma transitoria (il terzo comma è ininfluente per la questione di interesse), così stabiliscono:“2.

Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto.

In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto”.

“4.

Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

“5.

Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo”.

La disposizione del comma 2, si applica al processo in esame, laddove, in suo ossequio, il Tribunale, all’udienza del 27 gennaio 2023, aveva emesso sentenza di non doversi procedere ai sensi del novellato 420-quater cod. proc. pen., senza procedere a nuove ricerche, con la consequenziale applicazione della nuova disposizione prevista dall’art. 159 ultimo comma novellato, vale a dire quella che prevede la sospensione del corso della prescrizione tra la data della sentenza e quella del rintraccio.

I casi previsti dal comma quinto, al contrario, non riguardano quello all’esame, perché ineriscono a quelli in cui si procede per reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, in processi nei quali era stata fatta applicazione dell’art. 159, primo comma, n. 3-bis cod.pen. (nella vecchia formulazione) nei quali, cioè, era stata disposta la sospensione della prescrizione.

In questi casi – che non riguardano il processo in esame, inerente a reato commesso antecedentemente al 18 ottobre 2021 - non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione (come prevede il nuovo ultimo comma dell’art. 159 cod.pen. che peggiora quanto prevedeva l’ultimo comma dell’art. 159 vecchia formulazione, con il richiamo all’art. 161 cod.pen.).

Pertanto, deve implicitamente ritenersi che per i processi per reati commessi prima del 18 ottobre 2021 (per quelli commessi dopo si applica il comma 5) della norma transitoria, nei quali era stata disposta la sospensione secondo la vecchia normativa (comma 2), si applica la previgente disposizione che prevedeva la sospensione del corso della prescrizione.

Ne consegue che, alla data della sentenza impugnata – dovendo essere considerato un periodo di sospensione complessivo del termine di prescrizione pari a due anni, due mesi e 5 giorni - il reato di ricettazione, commesso il 20 maggio 2014, non era prescritto, così come non è prescritto alla data odie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore, perché estinto per prescrizione. Secondo l’imputazione, il reato era stato commesso il 20 maggio 2014. Il Tribunale ha ritenuto maturato il termine decennale alla data del 20 maggio 2024, non calcolando alcuna sospensione del corso della prescrizione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale considerato che il corso della prescrizione era rimasto sospeso per due anni per effetto delle ordinanze di sospensione del processo, disposte, nelle udienze del 16 marzo 2018 e26 gennaio 2022,ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., nella formulazione vigente al momento dei provvedimenti (precedenti alla introduzione della cosiddetta “riforma Cartabia”, per effetto del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150), nonché era rimasto ulteriormente sospeso per effetto della sentenza emessa ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. (nuova formulazione, successiva al d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150) in data 27 gennaio 2023, fino alla data del 2 aprile 2023, nella quale l’imputato era stato rintracciato e, dunque, per ulteriori mesi due e giorni cinque, sicché, alla data della sentenza impugnata, il reato non era ancora prescritto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dal controllo degli atti, reso necessario dalla natura processuale della questione, risulta che non si era avuta la regolare instaurazione del contraddittorio processuale, in quanto, dall’andamento delle notifiche del decreto di citazione a giudizio, non si era potuta ritenere provata la conoscenza del processo da parte dell’imputato. Sicché, ai sensi dell’art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente all’introduzione della cosiddetta “riforma Cartabia” (per effetto del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022), alle udienze del 18 marzo 2018 e 26 gennaio 2022era stata disposta la sospensione del processo, per un tempo complessivo pari a due anni. Tale istituto, nella normativa antecedente alla “riforma Cartabia”, determinava la sospensione dei termini di prescrizione ai sensi dell’art. 159, primo comma, n. 3-bis cod.pen., sospensione che, quand’anche disposta per un tempo ulteriore, non poteva avere durata superiore ai termini previsti dall’art. 161, secondo comma, cod.pen., nella specie pari a due anni, trattandosi di reato di ricettazione. Tale periodo di sospensione avrebbe dovuto essere calcolato dal Tribunale ai fini del calcolo della prescrizione, in quanto norma processuale in vigore all’epoca di riferimento nel quale erano state disposte le sospensioni e che aveva avuto piena applicazione in allora, in forza dei provvedimenti adottati alle udienze prima indicate. 2. Inoltre, nel corso del processo, all’udienza del 27 gennaio 2023 – intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della “riforma Cartabia” – era stata emessa sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, secondo quanto previsto dal novellato art. 420-quater cod. proc. pen. (post “riforma Cartabia”). Tale statuizione ha reso applicabile quanto disposto dal novellato art. 159, primo comma, n. 3-bis cod.pen., secondo cui, il corso della prescrizione è sospeso per effetto della sentenza emessa ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. come modificato dalla riforma Cartabia. In tal caso, ai sensi del novellato ultimo comma dell’art. 159 cod.pen. (anch’esso introdotto con la riforma Cartabia), il corso della prescrizione doveva ritenersi sospeso tra la data della sentenza emessa ai sensi del novellato art. 420-quater cod. proc. pen. e la data in cui l’imputato era stato rintracciato. Nel caso in esame, quindi, la sospensione era intervenuta per ulteriori mesi due e giorni cinque, tra il 27 gennaio 2023 (data della sentenza di non doversi procedere) ed il 2 aprile 2023, data nella quale [OSCURATO:PERSONA] era stato rintracciato dalla polizia di Napoli. Anche questo periodo di sospensione del termine di prescrizione doveva essere calcolato. 3. Tale calcolo dei periodi di sospensione del corso della prescrizione, tiene conto di quanto previsto dall’art. 89 delle norme transitorie alla “riforma Cartabia”. Il primo comma di tale norma, invero di ardua interpretazione nel suo complesso, stabilisce che: “Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato”. Tale norma non si attaglia al caso in esame, laddove il processo, sebbene pendente alla data di entrata in vigore della “riforma Cartabia”, non aveva registrato l’emissione di alcuna ordinanza con la quale era stato disposto di procedersi in assenza dell’imputato. Il secondo, quarto e quinto comma di tale norma transitoria (il terzo comma è ininfluente per la questione di interesse), così stabiliscono:“2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto”. “4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. “5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo”. La disposizione del comma 2, si applica al processo in esame, laddove, in suo ossequio, il Tribunale, all’udienza del 27 gennaio 2023, aveva emesso sentenza di non doversi procedere ai sensi del novellato 420-quater cod. proc. pen., senza procedere a nuove ricerche, con la consequenziale applicazione della nuova disposizione prevista dall’art. 159 ultimo comma novellato, vale a dire quella che prevede la sospensione del corso della prescrizione tra la data della sentenza e quella del rintraccio. I casi previsti dal comma quinto, al contrario, non riguardano quello all’esame, perché ineriscono a quelli in cui si procede per reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, in processi nei quali era stata fatta applicazione dell’art. 159, primo comma, n. 3-bis cod.pen. (nella vecchia formulazione) nei quali, cioè, era stata disposta la sospensione della prescrizione. In questi casi – che non riguardano il processo in esame, inerente a reato commesso antecedentemente al 18 ottobre 2021 - non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione (come prevede il nuovo ultimo comma dell’art. 159 cod.pen. che peggiora quanto prevedeva l’ultimo comma dell’art. 159 vecchia formulazione, con il richiamo all’art. 161 cod.pen.). Pertanto, deve implicitamente ritenersi che per i processi per reati commessi prima del 18 ottobre 2021 (per quelli commessi dopo si applica il comma 5) della norma transitoria, nei quali era stata disposta la sospensione secondo la vecchia normativa (comma 2), si applica la previgente disposizione che prevedeva la sospensione del corso della prescrizione. Ne consegue che, alla data della sentenza impugnata – dovendo essere considerato un periodo di sospensione complessivo del termine di prescrizione pari a due anni, due mesi e 5 giorni - il reato di ricettazione, commesso il 20 maggio 2014, non era prescritto, così come non è prescritto alla data odie
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