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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07679/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6312/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoVitantonio Marchesano, con domicilio digitale ex lege;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] delGaudio e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1354/2020depositata il 16/12/2020.Numero registro generale 6312/2021Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 7679/2026Data pubblicazione 30/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto di citazione del 7/02/2001 [OSCURATO:PERSONA], quale coniugesuperstite di [OSCURATO:PERSONA], deceduta senza figli il 20/12/1998,conveniva i coeredi Antonietta, Donato, Agnese, Salvatore e VittoriaPeccatiello, germani della defunta moglie, per ottenere la dichiarazione discioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti costituiti da quattroimmobili e dalla giacenza di conto corrente.

Costituitesi le convenute [OSCURATO:PERSONA], le stesse aderivano alla domanda di scioglimentoe divisione ereditaria.

Concessi i termini istruttori all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],la causa veniva istruita a mezzo CTU, depositata in data 24.11.2008.Essendo morto nel corso del giudizio [OSCURATO:PERSONA], si costituivano glieredi testamentari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si costituivano Donato eSalvatore Peccatiello e, alla successiva udienza del 2.07.2009, la difesa diquesti ultimi produceva testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA],datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma pubblicato in data 8/04/2009, con il quale la de cuiusassegnava alle sorelle Agnese e Antonietta un immobile, anch’esso oggettodi divisione, acquistato prima del matrimonio.

Sulla scorta di taleproduzione il GOT disponeva una integrazione della perizia e di seguito taletestamento veniva disconosciuto.

Con ordinanza del 20/01/2010 ilprovvedimento del 2/07/2009 veniva revocato da altro magistratoincaricato della trattazione della causa e, costituitasi l’erede Immacolata diGiuseppe a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], la stessa erarinviata per la decisione.2.

Con sentenza n.5407/2016 del 14/11/2016, il Tribunale di Salernoaccoglieva, dunque, la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarava loscioglimento della comunione dei beni rientranti nella massa ereditaria diNumero registro generale 6312/2021Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 7679/2026Data pubblicazione 30/03/2026Giuseppina Peccatiello, morta ab intestato il 20/12/1998, dichiarando altresìesecutivo il progetto di divisione come predisposto sulla base della CTU inordinando ad [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] di versare,rispettivamente i conguagli di euro 165.323,35 oltre interessi e di euro41.923,35, oltre interessi come indicato in motivazione; venivano quindipreviste le conseguenti trascrizioni e regolate le spese a carico della massasecondo la rispettiva quota.2.

Agnese e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello deducendo, perquanto di interesse in questa sede: l’erronea formazione del progetto didivisione e delle relative quote assegnate a ciascun coerede, per mancatavalutazione del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], prodotto ingiudizio e con cui l’immobile sito in Battipaglia alla via Ripa 66 venivaviolazione dell’art. 457, comma 2, c.c., della disposizione testamentaria;l’erronea affermazione della tardività della produzione, in relazione allanatura del documento, cui andava data precedenza, essendo volto arappresentare la volontà della defunta, giacché comunque depositato almomento della scoperta e della pubblicazione; l’inidoneità deldisconoscimento non seguito dall’azione di accertamento negativo, al finedi intaccare la valenza del documento.3.

Costituitisi gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RoccoPeluso, nonché [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Salerno consentenza n. 1354/2020 del 16.12.2020 rigettava il gravame; in particolare,per gli aspetti che in questa sede rilevano, la Corte rilevava che iltestamento fosse stato prodotto da [OSCURATO:PERSONA], il cui interesseall’utilizzo dello stesso non risultava evidente.La Corte distrettuale evidenziava inoltre la tardività della produzionedocumentale del testamento, in assenza di richiesta di rimessione intermini, e, pur ritenendo ammissibile “passare” in appello dalla divisioneNumero registro generale 6312/2021Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 7679/2026Data pubblicazione 30/03/2026fondata sulla successione legittima a quella fondata su tale produzione,affermava che ciò non potesse prescindere dalla volontà delle beneficiariedi avvalersi della designazione testamentaria.

Sottolineava, altresì, che iltestamento fosse stato disconosciuto, sebbene tale aspetto non fossesufficiente ad escluderne l’utilizzabilità, in carenza di azione di accertamentonegativo.4.

Donato ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazionesulla scorta di due motivi.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA].Rimanevano intimate Vittoria ed [OSCURATO:PERSONA].5.

Fissata la trattazione in camera di consiglio, parte ricorrente hapresentato memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112, 113 e 345 c.p.c. e dell’art. 457 c.c. in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello ha errato nel ritenerel’inutilizzabilità del richiamato testamento olografo della de cuiusGiuseppina Peccatiello nel giudizio di divisione ereditaria, promosso sullascorta della prospettata successione secondo legge, ignorando il principiocodicistico della preminenza della successione testamentaria su quellalegale, a mente dell’art. 457 c.c.

Ciò, in particolare, a fronte: dellatempestività del deposito del testamento (in base alla data di ritrovamentoe della pubblicazione dello stesso), della proponibilità in appello delladomanda di divisione testamentaria e dell’ininfluenza, ai fini processuali,della parte che abbia materialmente provveduto al deposito del documento.Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione e/o erronea e falsaapplicazione dell’art. 214, 2° comma, c.p.c., nonché la violazione dell’art.620 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Numero registro generale 6312/2021Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 7679/2026Data pubblicazione 30/03/2026Nello specifico, i ricorrenti affermano la piena utilizzabilità della schedatestamentaria, avendo errato i giudici di merito nel ritenere applicabile alcaso di specie le norme di cui all’art. 214 c.p.c., in quanto l’onere dicontestare l’autenticità e veridicità della scheda testamentaria in questioneincombeva su coloro che l’avevano disconosciuta, mediante la proposizionedell’azione di accertamento negativo della provenienza dell’atto, inossequio al disposto dell’art. 620, comma 5, c.c.1.1.-Entrambi i motivi possono esaminarsi congiuntamente, avendo adoggetto la regolamentazione della divisione ereditaria in base al testamentodella de cuius [OSCURATO:PERSONA].Gli stessi sono fondati.Il testamento della de cuius risulta pubblicato in data 8.04.2009 edepositato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Alla data della pubblicazione del testamento risultavano ampiamentedecorsi i termini istruttori concessi dal giudice di primo grado (all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e depositata anche la CTU (24.11.2008).Donato ed [OSCURATO:PERSONA] hanno, poi, proposto appello avverso lasentenza di primo grado, formulando la domanda di divisione ereditariasulla base del medesimo testamento olografo della defunta.Orbene, va ricordato come debba escludersi che, dal vigente regimeprocessuale, possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena didecadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documentiprobatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dalgiudice per la deduzione dei mezzi istruttori, seppur prima del passaggiodella causa in decisione; ne consegue che i documenti formatisi dopo ilmaturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi diprova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c.,ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore allaspedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, inNumero registro generale 6312/2021Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 7679/2026Data pubblicazione 30/03/2026tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il dispostodell'art. 92 c.p.c.. (Cass. n. 7977 del 11/03/2022).Di talché, la scheda testamentaria, pubblicata dopo la scadenza deitermini per istanze istruttorie, era da considerarsi ritualmente acquisita agliInfatti, la pubblicazione del testamento olografo, seppure non siaconfigurabile come un requisito di validità o di efficacia, è tuttavia, perl'espresso disposto dell'art. 620, comma 5, c.c., atto preparatorio esternonecessario per la sua concreta esecuzione e, quindi, condizione di essa(Cass. n. 3636 del 24/02/2004 Sez. 1, Sentenza n. 2651 del 12/12/1970).Posto quanto sopra, non va dimenticato che nel processo civile vige ilprincipio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", che operaanche per i documenti (prodotti con modalità telematiche o in formatocartaceo); ciò comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha perdimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice espiegando un'efficacia che non solo non si esaurisce nel singolo grado digiudizio, ma neppure può dipendere dalle scelte difensive della parte chedetti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione (Sez.

U. n.4835 del 16/02/2023).Ciò implica che, una volta ritualmente prodotto un documento, il fattostorico in esso rappresentato si ha per dimostrato, producendo gli effettiprevisti dalla legge sul giudizio in corso, che prescindono dalla posizione dichi ha prodotto il documento stesso.Nel caso in esame, ciò comporta che, essendo stato ritualmenteacquisito il testamento olografo pubblicato della de cuius GiuseppinaPeccatiello, allo stesso doveva essere data esecuzione, in base ai dettamidell’art. 457, comma 2, c.c., secondo cui: “non si fa luogo a successionelegittima, se non quando manca tutto o in parte, quella testamentaria”.Come più volte sottolineato da questa Corte, una volta accertato cheesiste un testamento, il procedimento di divisione sulla scorta diNumero registro generale 6312/2021Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 7679/2026Data pubblicazione 30/03/2026successione legittima non può più esser portato a termine, stante laprevalenza della successione testamentaria (Cass. sez. 24184/19 e Cass.11396/2024).Dunque, deve farsi applicazione del principio per cui: “una voltaproposta in primo grado la domanda di divisione dell'eredità basata sullaprospettazione di una successione legittima, non costituisce domandanuova ed è, pertanto, ammissibile anche in appello quella diretta a ottenerela medesima divisione in forza di un testamento olografo successivamenteritrovato e comunque prodotto in giudizio da una parte del giudizio, attesoche il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale inmateria e, inoltre, la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del"petitum", relativo ai beni ereditari da dividere, e della "causa petendi",fondata sull'esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenzadella successione "mortis causa".

Ne consegue che è possibile la modificadella domanda di divisione, poiché le diverse modalità di delazionedell'eredità configurano, comunque, un unico istituto e nel procedimento discioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono unadomanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e allesopravvenienze di causa (Cass. n. 24184 del 27/09/2019, conf.

Cass.11396/2024).Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale non ha valutato ladomanda di divisione, come modificata in appello, sulla base del testamentoolografo successivamente ritrovato, sebbene esso fosse stato ritualmenteacquisito al processo (in considerazione della data della sua pubblicazione,successiva al maturare delle preclusioni istruttorie), indipendentementedalla parte che aveva proceduto materialmente al suo deposito, con ciòviolando il principio della prevalenza, nel giudizio di scioglimento dellacomunione ereditaria, del titolo regolatore della successione rispetto alladisciplina legale, ex art. 457, comma 2, c.c.Numero registro generale 6312/2021Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 7679/2026Data pubblicazione 30/03/2026Anche il secondo motivo di ricorso, legato al mero disconoscimento, adopera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del suddetto testamento, è fondato.Sul punto, la stessa Corte d’appello ha affermato che “ildisconoscimento non è sufficiente ad escluderne l’utilizzabilità stante lanecessaria promozione dell’azione di accertamento negativo, con oneredella prova ricadente su chi produce il testamento”.

La questione vacomunque risolta in applicazione del principio secondo cui la parte checontesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda diaccertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essal'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema diaccertamento negativo (Cass. Sez.

U. n. 12307 del 15/06/2015; 11659 del04/05/2023), mentre quella contro cui l'azione di impugnativa è esercitatanon ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento, nonessendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private dicui all'art. 216, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 18363 del 12/07/2018).Dunque, la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa alla Corted’appello di Salerno, in diversa composizione, che deciderà sul giudizio discioglimento della comunione ereditaria proposto da [OSCURATO:PERSONA] conto del testamento di [OSCURATO:PERSONA], pubblicato l’8 aprile2009.Quanto alle spese del giudizio di legittimità, per esse provvederà ilgiudice di rinvio in base all'esito finale della causa.

P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d'appellodi Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6312/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoVitantonio Marchesano, con domicilio digitale ex lege;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] delGaudio e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1354/2020depositata il 16/12/2020.Numero registro generale 6312/2021Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 7679/2026Data pubblicazione 30/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione del 7/02/2001 [OSCURATO:PERSONA], quale coniugesuperstite di [OSCURATO:PERSONA], deceduta senza figli il 20/12/1998,conveniva i coeredi Antonietta, Donato, Agnese, Salvatore e VittoriaPeccatiello, germani della defunta moglie, per ottenere la dichiarazione discioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti costituiti da quattroimmobili e dalla giacenza di conto corrente. Costituitesi le convenute [OSCURATO:PERSONA], le stesse aderivano alla domanda di scioglimentoe divisione ereditaria. Concessi i termini istruttori all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],la causa veniva istruita a mezzo CTU, depositata in data 24.11.2008.Essendo morto nel corso del giudizio [OSCURATO:PERSONA], si costituivano glieredi testamentari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si costituivano Donato eSalvatore Peccatiello e, alla successiva udienza del 2.07.2009, la difesa diquesti ultimi produceva testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA],datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma pubblicato in data 8/04/2009, con il quale la de cuiusassegnava alle sorelle Agnese e Antonietta un immobile, anch’esso oggettodi divisione, acquistato prima del matrimonio. Sulla scorta di taleproduzione il GOT disponeva una integrazione della perizia e di seguito taletestamento veniva disconosciuto. Con ordinanza del 20/01/2010 ilprovvedimento del 2/07/2009 veniva revocato da altro magistratoincaricato della trattazione della causa e, costituitasi l’erede Immacolata diGiuseppe a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], la stessa erarinviata per la decisione.2. Con sentenza n.5407/2016 del 14/11/2016, il Tribunale di Salernoaccoglieva, dunque, la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarava loscioglimento della comunione dei beni rientranti nella massa ereditaria diNumero registro generale 6312/2021Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 7679/2026Data pubblicazione 30/03/2026Giuseppina Peccatiello, morta ab intestato il 20/12/1998, dichiarando altresìesecutivo il progetto di divisione come predisposto sulla base della CTU inordinando ad [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] di versare,rispettivamente i conguagli di euro 165.323,35 oltre interessi e di euro41.923,35, oltre interessi come indicato in motivazione; venivano quindipreviste le conseguenti trascrizioni e regolate le spese a carico della massasecondo la rispettiva quota.2. Agnese e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello deducendo, perquanto di interesse in questa sede: l’erronea formazione del progetto didivisione e delle relative quote assegnate a ciascun coerede, per mancatavalutazione del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], prodotto ingiudizio e con cui l’immobile sito in Battipaglia alla via Ripa 66 venivaviolazione dell’art. 457, comma 2, c.c., della disposizione testamentaria;l’erronea affermazione della tardività della produzione, in relazione allanatura del documento, cui andava data precedenza, essendo volto arappresentare la volontà della defunta, giacché comunque depositato almomento della scoperta e della pubblicazione; l’inidoneità deldisconoscimento non seguito dall’azione di accertamento negativo, al finedi intaccare la valenza del documento.3. Costituitisi gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RoccoPeluso, nonché [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Salerno consentenza n. 1354/2020 del 16.12.2020 rigettava il gravame; in particolare,per gli aspetti che in questa sede rilevano, la Corte rilevava che iltestamento fosse stato prodotto da [OSCURATO:PERSONA], il cui interesseall’utilizzo dello stesso non risultava evidente.La Corte distrettuale evidenziava inoltre la tardività della produzionedocumentale del testamento, in assenza di richiesta di rimessione intermini, e, pur ritenendo ammissibile “passare” in appello dalla divisioneNumero registro generale 6312/2021Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 7679/2026Data pubblicazione 30/03/2026fondata sulla successione legittima a quella fondata su tale produzione,affermava che ciò non potesse prescindere dalla volontà delle beneficiariedi avvalersi della designazione testamentaria. Sottolineava, altresì, che iltestamento fosse stato disconosciuto, sebbene tale aspetto non fossesufficiente ad escluderne l’utilizzabilità, in carenza di azione di accertamentonegativo.4. Donato ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazionesulla scorta di due motivi. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA].Rimanevano intimate Vittoria ed [OSCURATO:PERSONA].5. Fissata la trattazione in camera di consiglio, parte ricorrente hapresentato memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112, 113 e 345 c.p.c. e dell’art. 457 c.c. in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello ha errato nel ritenerel’inutilizzabilità del richiamato testamento olografo della de cuiusGiuseppina Peccatiello nel giudizio di divisione ereditaria, promosso sullascorta della prospettata successione secondo legge, ignorando il principiocodicistico della preminenza della successione testamentaria su quellalegale, a mente dell’art. 457 c.c. Ciò, in particolare, a fronte: dellatempestività del deposito del testamento (in base alla data di ritrovamentoe della pubblicazione dello stesso), della proponibilità in appello delladomanda di divisione testamentaria e dell’ininfluenza, ai fini processuali,della parte che abbia materialmente provveduto al deposito del documento.Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione e/o erronea e falsaapplicazione dell’art. 214, 2° comma, c.p.c., nonché la violazione dell’art.620 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Numero registro generale 6312/2021Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 7679/2026Data pubblicazione 30/03/2026Nello specifico, i ricorrenti affermano la piena utilizzabilità della schedatestamentaria, avendo errato i giudici di merito nel ritenere applicabile alcaso di specie le norme di cui all’art. 214 c.p.c., in quanto l’onere dicontestare l’autenticità e veridicità della scheda testamentaria in questioneincombeva su coloro che l’avevano disconosciuta, mediante la proposizionedell’azione di accertamento negativo della provenienza dell’atto, inossequio al disposto dell’art. 620, comma 5, c.c.1.1.-Entrambi i motivi possono esaminarsi congiuntamente, avendo adoggetto la regolamentazione della divisione ereditaria in base al testamentodella de cuius [OSCURATO:PERSONA].Gli stessi sono fondati.Il testamento della de cuius risulta pubblicato in data 8.04.2009 edepositato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Alla data della pubblicazione del testamento risultavano ampiamentedecorsi i termini istruttori concessi dal giudice di primo grado (all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e depositata anche la CTU (24.11.2008).Donato ed [OSCURATO:PERSONA] hanno, poi, proposto appello avverso lasentenza di primo grado, formulando la domanda di divisione ereditariasulla base del medesimo testamento olografo della defunta.Orbene, va ricordato come debba escludersi che, dal vigente regimeprocessuale, possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena didecadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documentiprobatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dalgiudice per la deduzione dei mezzi istruttori, seppur prima del passaggiodella causa in decisione; ne consegue che i documenti formatisi dopo ilmaturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi diprova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c.,ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore allaspedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, inNumero registro generale 6312/2021Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 7679/2026Data pubblicazione 30/03/2026tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il dispostodell'art. 92 c.p.c.. (Cass. n. 7977 del 11/03/2022).Di talché, la scheda testamentaria, pubblicata dopo la scadenza deitermini per istanze istruttorie, era da considerarsi ritualmente acquisita agliInfatti, la pubblicazione del testamento olografo, seppure non siaconfigurabile come un requisito di validità o di efficacia, è tuttavia, perl'espresso disposto dell'art. 620, comma 5, c.c., atto preparatorio esternonecessario per la sua concreta esecuzione e, quindi, condizione di essa(Cass. n. 3636 del 24/02/2004 Sez. 1, Sentenza n. 2651 del 12/12/1970).Posto quanto sopra, non va dimenticato che nel processo civile vige ilprincipio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", che operaanche per i documenti (prodotti con modalità telematiche o in formatocartaceo); ciò comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha perdimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice espiegando un'efficacia che non solo non si esaurisce nel singolo grado digiudizio, ma neppure può dipendere dalle scelte difensive della parte chedetti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione (Sez. U. n.4835 del 16/02/2023).Ciò implica che, una volta ritualmente prodotto un documento, il fattostorico in esso rappresentato si ha per dimostrato, producendo gli effettiprevisti dalla legge sul giudizio in corso, che prescindono dalla posizione dichi ha prodotto il documento stesso.Nel caso in esame, ciò comporta che, essendo stato ritualmenteacquisito il testamento olografo pubblicato della de cuius GiuseppinaPeccatiello, allo stesso doveva essere data esecuzione, in base ai dettamidell’art. 457, comma 2, c.c., secondo cui: “non si fa luogo a successionelegittima, se non quando manca tutto o in parte, quella testamentaria”.Come più volte sottolineato da questa Corte, una volta accertato cheesiste un testamento, il procedimento di divisione sulla scorta diNumero registro generale 6312/2021Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 7679/2026Data pubblicazione 30/03/2026successione legittima non può più esser portato a termine, stante laprevalenza della successione testamentaria (Cass. sez. 24184/19 e Cass.11396/2024).Dunque, deve farsi applicazione del principio per cui: “una voltaproposta in primo grado la domanda di divisione dell'eredità basata sullaprospettazione di una successione legittima, non costituisce domandanuova ed è, pertanto, ammissibile anche in appello quella diretta a ottenerela medesima divisione in forza di un testamento olografo successivamenteritrovato e comunque prodotto in giudizio da una parte del giudizio, attesoche il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale inmateria e, inoltre, la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del"petitum", relativo ai beni ereditari da dividere, e della "causa petendi",fondata sull'esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenzadella successione "mortis causa". Ne consegue che è possibile la modificadella domanda di divisione, poiché le diverse modalità di delazionedell'eredità configurano, comunque, un unico istituto e nel procedimento discioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono unadomanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e allesopravvenienze di causa (Cass. n. 24184 del 27/09/2019, conf. Cass.11396/2024).Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale non ha valutato ladomanda di divisione, come modificata in appello, sulla base del testamentoolografo successivamente ritrovato, sebbene esso fosse stato ritualmenteacquisito al processo (in considerazione della data della sua pubblicazione,successiva al maturare delle preclusioni istruttorie), indipendentementedalla parte che aveva proceduto materialmente al suo deposito, con ciòviolando il principio della prevalenza, nel giudizio di scioglimento dellacomunione ereditaria, del titolo regolatore della successione rispetto alladisciplina legale, ex art. 457, comma 2, c.c.Numero registro generale 6312/2021Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 7679/2026Data pubblicazione 30/03/2026Anche il secondo motivo di ricorso, legato al mero disconoscimento, adopera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del suddetto testamento, è fondato.Sul punto, la stessa Corte d’appello ha affermato che “ildisconoscimento non è sufficiente ad escluderne l’utilizzabilità stante lanecessaria promozione dell’azione di accertamento negativo, con oneredella prova ricadente su chi produce il testamento”. La questione vacomunque risolta in applicazione del principio secondo cui la parte checontesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda diaccertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essal'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema diaccertamento negativo (Cass. Sez. U. n. 12307 del 15/06/2015; 11659 del04/05/2023), mentre quella contro cui l'azione di impugnativa è esercitatanon ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento, nonessendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private dicui all'art. 216, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 18363 del 12/07/2018).Dunque, la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa alla Corted’appello di Salerno, in diversa composizione, che deciderà sul giudizio discioglimento della comunione ereditaria proposto da [OSCURATO:PERSONA] conto del testamento di [OSCURATO:PERSONA], pubblicato l’8 aprile2009.Quanto alle spese del giudizio di legittimità, per esse provvederà ilgiudice di rinvio in base all'esito finale della causa. P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d'appellodi Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa