CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CoU2L 1-0 S" tx- Fr. • [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO ird DIRITTO 1.Con sentenza del 5.6.2020 la Corte cil'Appello.di Bologna ha cOnferrnatò lapronuncia r:Messa nel confronti di gotta. Salvatoreiche io aveva dichiarato colpevole del reato di cui elVart. 140-biS .del D.lgs. ii. 385/.93, come modificato dal D.igs, n. 141/2010 ( per avere,. nella qualità di titolare della so. Finedil, privo delta obbligatoria iscrizione'negli -elenchi di • cui 128-undecies del T.U.B: orevitta dall'art. 1.28-quate r ( per gll agenti in attività ' - finanziaria ) e dall'art: 128 seides. ( per i. mediatori credltizi ) del medesimo tetto unico, esercitato in modo organizZato e. professionale, -rivolgendosi. al pubblico mediante volantini pubblicitari,- a fronte 'di. un compenso in• denaro oggetto di •pattultione, segnalazione' é. assistenza al fine ai proporre contratti di credito ovverò altre attività in vista della conci:10.1one di. cc›ntratti ). 2 k:corre per cessazione l'imputato, tramite lÌ difensore. di fiducia, deducendo quattro • motivi. 2-1....Coi primo- deduce le violaziOne dell'art.. 415-bis codice di rito, cui consegue le puilità assoluta degli atti,. per non essere stato. decreto di citazione a giudizio preceduto riaWavviso di conclusione -delle 2.2.Col secondo motivo &cinge viziò di motivazione Indicando I -passi della sentenza impugnata che si assumono contraddittori ovvero comunque espressivi di concetti, quale quello .di attività pro.dromiée,. che non necessariamente è coincidente con l'attività Che si intende proteggere con la norma di tul .all'art. 140-bis -del D.IgS. n. 385/93., In quanto essa nel caso ai specie si è piuttosto esaUrita In attività meramente coilaterale.. . 2.3. Coi terzo motivo deduce AZiO argomentatiVo per avere la cOrte territoriale valorizzato come risconto logico della ricostruziorie !accus.atorla quanto affermato dallo stesso imputato in 'Sede di esame, dimenticando phe uetI ha il- diritto dl . mentire nel. difendersi. ' .2 4.C..:ol qViarto motivo lamenta il mancato ricondscimento della scriMinante di cui all'art. 5.1 cod. pan... 3. Il ricorso è 'stato trattato:i, ai serigi dell'art.. .23, :comma 8, d.i n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18. dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così 'concluso per ilécrittot . [OSCURATO:PERSONA].erate • pressO questa Corte ha . concluso. chiedendo dichiararsi inammissibile ricorso; il difensore: della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota Spese. • , 4..11 ricorso è inarrimissibile. 4 1,Quanto alla prima censura in rito va rilevato ché l'avviso di conclusione delle indagini non è dovuto sia nei procedimento per decreto. penale di condanna, 'sia nel 'conseguente, eventuale giudizio d'opposizione, che si svolga con le forme del decreto di citazione a. giudizio immediato (' tra tante, Sez. 4, Sentenza n. 1794 del 03/12/2008 Ud. 'deo. 16/01/2009) RV. 242499 - 01 ). - 4.2. Le altre Censure, di cui ai punti 2 e 3, risultano Intrinsecamente indeterminate e fuoriescono dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, col, quale in definitiva il' ricorso mostra di confrontarsi soie in parte, estrapoiandò da esso singoli passi, laddove la complessiva ricostruzione del fatto ripercorsa dalla cotte territoriale .alla luce delle .risultanze processuali - escussioni testimoniali e acquisizioni dOcumentati - dà adeguatamente conto delle ragioni che militano per la riconducibilità dell'attività svolta dall'imputato alla conclusione di rapporti negoziali di finanziamento ovvero di acquisto di prodotti finanziari - attività peraltro già dal giudice di primo grado inquadrata come mediazione in perfetta corrispondenza alla contestazione - e solo in conclusione si aggancia alle- dichiarazioni , sostanzialmente confesiorie rese dell'imputato (cne ha in buona sostanza ammesso l fatti - come emerge dalla stessa linea difensiva assunta - sia pure nell'ottica giustificativa delVesercizio di un suo diritto - quello allo svolgimento dell'attività lavorativa - .avendo affermato di avere acquisito consapevolezza della propria condotta ma di non aver potuto dismettere subito l'Impresa, alla quale ia clientela si rivolgeva con fiducia, Cosi rinunciando tra l'altro a favorevoli occasioni di 'guadagno ). • 4.3.Del tutto generiche sono. infine le doglianze in relazione al ainiego della scriminante ex art. 51 in appello individuata in un non meglio precisato, asserito, diritto dell'imputato a porre termine in maniera graduale alla precedente - illecita - attività lavorativa per non perdere le ultime residue occasioni di guadagno, e qui genericamente riproposte,' pure a fronte della esaustiva risposta fornita ai riguardo dalla corte territoriale ;:cfrs. pag. 4 della pronuncia impugnata). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue,.,per legge. ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al Pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili,di colpa emergenti dal medesimo atto imoughitorio, ai versamento, ;n favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare :n Euro 3..000,0G in relazione alla entità delle questioni trattate, Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa n sostenute nei presente giudízid dalla parte civile liquidate in complessivi euro 3000, oltre • acces.sori di legge, come 'richiesto. P.9.141. • Dichiara ir.ammissibile 11 ricorso e condanna ti ricorrente al paganiento delle Spese .processuali. e del(a somma di .euro 3000 In favore della Cassa delle arn. ~c'e. Qt?nclanna, . inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e 'difesa Sostenute ni, presente giudizio dallw parte civile, che liquida in .cornpl