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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 35980/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 21979-2015 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e 1a1e rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2021 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2626 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/06/2015 R.G.N. 296/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.21979/2015 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 36 del 2015 la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione a ruolo svolta dall'attuale parte intimata e annullato l'iscrizione a ruolo del credito portato da cartella esattoriale, per mancata contribuzione dovuta alla gestione separata per l'anno 2004;

2. avverso tale sentenza l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

3. rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità del ricorso, tempestivamente affidato all'agente notificante, e disattesa la richiesta di differimento dell'adunanza camerale, fondata esclusivamente sull'importo della pretesa creditoria rientrante nel tetto limite di cinquemila euro per l'annullamento automatico dei debiti tributari (art.4 d.l. n. 41 del 2021 conv., con modif. in I.n. 69 del 2021 e d.m.

M.E.F. 14 luglio 2021, in G.U. n. 183 del 2021), è da accogliere il ricorso con il quale l'INPS deduce violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per avere la Corte di merito dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, annullandola, senza esaminare la fondatezza della pretesa creditoria dell'ente previdenziale;

4. è consolidata la giurisprudenza di questa Corte che ha ricostruito l'architettura dei giudizi di opposizione in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, nel senso che il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (fra tantissime, Cass. n. 4883 del 2021; Cass. n. 12025 del 2019; n. 17858 del 2018);

5. la sentenza va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata al giudice indicato in dispositivo affinché proceda a nuovo esame e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Adu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21979-2015 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e 1a1e rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2021 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2626 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/06/2015 R.G.N. 296/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.21979/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 36 del 2015 la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione a ruolo svolta dall'attuale parte intimata e annullato l'iscrizione a ruolo del credito portato da cartella esattoriale, per mancata contribuzione dovuta alla gestione separata per l'anno 2004; 2. avverso tale sentenza l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 3. rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità del ricorso, tempestivamente affidato all'agente notificante, e disattesa la richiesta di differimento dell'adunanza camerale, fondata esclusivamente sull'importo della pretesa creditoria rientrante nel tetto limite di cinquemila euro per l'annullamento automatico dei debiti tributari (art.4 d.l. n. 41 del 2021 conv., con modif. in I.n. 69 del 2021 e d.m. M.E.F. 14 luglio 2021, in G.U. n. 183 del 2021), è da accogliere il ricorso con il quale l'INPS deduce violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per avere la Corte di merito dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, annullandola, senza esaminare la fondatezza della pretesa creditoria dell'ente previdenziale; 4. è consolidata la giurisprudenza di questa Corte che ha ricostruito l'architettura dei giudizi di opposizione in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, nel senso che il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (fra tantissime, Cass. n. 4883 del 2021; Cass. n. 12025 del 2019; n. 17858 del 2018); 5. la sentenza va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata al giudice indicato in dispositivo affinché proceda a nuovo esame e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Adu
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