CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31519/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna degli stessi per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 4, 5 e 8 bis cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 625 n. 4 cod. peri., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che ha già ben posto in evidenza le circostanze di fatto - che vanno oltre il mero approfittamento della distrazione della persona offesa - su cui è stata ricostruita la sussistenza dell'aggravante della destrezza); Considerato che il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta vizio di motivazione in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile perché fondato su circostanze di fatto, peraltro, genericamente enunciate, e su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il