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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19457/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rm) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 4/7/2016 dal Tribunale di Civitavecchia, confermata dalla Corte di appello di Roma il 13/9/2018 e divenuta irrevocabile il 28/11/2019.

2. Propone ricorso per cassazione il Felicini, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con due motivi di fatto sovrapponibili - la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello avrebbe dichiarato inammissibile l'istanza con affermazioni superficiali e, soprattutto, senza sottoporre al doveroso vaglio dibattimentale le nuove prove proposte, che - già da sole, a fronte di un compendio di accusa generico e lacunoso - avrebbero dimostrato l'innocenza del ricorrente e l'erroneità delle accuse.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], raccolte da un "pool investigativo", conterrebbero infatti elementi fondamentali a discarico dell'imputato, lasciando emergere plurimi spunti di riflessione incompatibili con il racconto reso dalle persone offese.

A fronte di apporti difensivi certamente idonei a ribaltare il giudicato sfavorevole, la Corte di merito non avrebbe potuto, dunque, pronunciarsi nel senso dell'inammissibilità, ma avrebbe dovuto acquisire in dibattimento le stesse prove; l'ordinanza, in particolare, si sarebbe dovuta limitare a valutare l'attitudine astratta del novum a porre in discussione il fondamento della sentenza, senza procedere - come invece avvenuto - ad una valutazione di merito della stesse dichiarazioni, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta infondato.

5. Caratteristica peculiare del giudizio di revisione è quella della distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810).

La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto "prove nuove", «implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ocu/i» (Sez. 2, n. 19648 del 3/2/2021, Martinelli, Rv. 281422; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496).

In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in quest'ultimo, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito » (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).

Da queste premesse, discende allora la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando «le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio»; al contrario, è «del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255477).

6. La lettura offerta dalle decisioni richiamate trova la sua ragion d'essere nella ricordata peculiarità del rimedio della revisione teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, rispetto al quale il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall' art. 634 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione; ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito poiché, diversamente opinando, ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso tenere del tutto differenziati (il primo, quale filtro necessario per evitare la proposizione di istanze pretestuose e palesemente infondate, così da evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale; il secondo, volto a garantire al ricorrente l'acquisizione nel contraddittorio delle parti delle prove in astratto in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso).

Tutto ciò, peraltro, fermo restando che in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria. (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, L., Rv. 280405).

7. Indispensabile, al fine di procedere al giudizio di ammissibilità dell'istanza, risulta quindi la comparazione - già in astratto - tra le prove poste a fondamento della decisione affermativa della responsabilità e le prove dedotte a sostegno dell'istanza di revisione.8.

Ebbene, tale comparazione è stata compiuta dalla Corte di appello di Perugia, e sviluppata con argomento congruo, non manifestamente illogico e, soprattutto, non eccedente i limiti della verifica preliminare dì cui all'art. 634 citato.

9. L'ordinanza, infatti, ha in primo luogo rilevato che l'istanza proposta conteneva un'articolata critica alle sentenze di merito, delle quali si lamentava il giudizio - ritenuto erroneo - di attendibilità/inattendibilità delle prove dichiarative raccolte in dibattimento; una censura, dunque, palesemente inammissibile in sede di revisione, laddove non è consentito proporre una nuova e differente valutazione del materiale istruttorio acquisito ed esaminato, pena la trasformazione dell'istituto in una ulteriore fase di giudizio di merito sollecitata su sentenza irrevocabile.

10. Di seguito, la Corte di appello ha analizzato la nuova prova dedotta - la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] (o Chima) - e ne ha ritenuto, già in astratto, l'inidoneità a sovvertire l'esito della pronuncia di condanna.

Premesso che il ricorrente era stato già individuato con certezza dalle persone offese, che, peraltro, lo conoscevano in quanto abitante nel medesimo piccolo paese di Tolfa; premesso ancora che gli stessi testimoni erano stati ritenuti pienamente attendibili, al contrario del padre del Felicini e di tale [OSCURATO:PERSONA]; tanto premesso, il Cima avrebbe riferito che il giorno del furto (avvenuto intorno alle 18.15) si sarebbe trovato insieme al ricorrente e che, in quel frangente, si sarebbe presentato il padre del Felicini stesso, annunciando che, di lì a poco (17.50 o 18.10), il nipote - e figlio dell'imputato - sarebbe arrivato da Roma con il pullman.

Ebbene, l'ordinanza ha evidenziato che questa circostanza - riferita dal ricorrente, dal padre e dal figlio - era stata già esaminata dai Giudici della cognizione e ritenuta falsa o, comunque, non riferibile all'ora indicata, dato che - come da deposizioni degli stessi - il pullman sarebbe dovuto partire da Roma proprio intorno alle 18.00, per arrivare, quindi, a Tolfa intorno alle

18.40. Peraltro - ha chiosato il Collegio di appello - anche qualora il ragazzo fosse davvero arrivato entro le 18, la circostanza non sarebbe stata affatto incompatibile con il furto, avvenuto alle 18.15 circa, a conferma ulteriore dell'inidoneità della deposizione Cima - già in astratto - a modificare l'esito del giudizio.

11. Una motivazione, dunque, del tutto solida e che non merita censura, specie a fronte di un ricorso che non menziona affatto tutti gli argomenti appena richiamati, ma si risolve in una generica e teorica critica ai poteri di verifica esercitati dalla Corte di appello, priva di un effettivo confronto con le considerazioni spese dallo steso Collegio.

11. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rm) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 4/7/2016 dal Tribunale di Civitavecchia, confermata dalla Corte di appello di Roma il 13/9/2018 e divenuta irrevocabile il 28/11/2019. 2. Propone ricorso per cassazione il Felicini, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con due motivi di fatto sovrapponibili - la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe dichiarato inammissibile l'istanza con affermazioni superficiali e, soprattutto, senza sottoporre al doveroso vaglio dibattimentale le nuove prove proposte, che - già da sole, a fronte di un compendio di accusa generico e lacunoso - avrebbero dimostrato l'innocenza del ricorrente e l'erroneità delle accuse. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], raccolte da un "pool investigativo", conterrebbero infatti elementi fondamentali a discarico dell'imputato, lasciando emergere plurimi spunti di riflessione incompatibili con il racconto reso dalle persone offese. A fronte di apporti difensivi certamente idonei a ribaltare il giudicato sfavorevole, la Corte di merito non avrebbe potuto, dunque, pronunciarsi nel senso dell'inammissibilità, ma avrebbe dovuto acquisire in dibattimento le stesse prove; l'ordinanza, in particolare, si sarebbe dovuta limitare a valutare l'attitudine astratta del novum a porre in discussione il fondamento della sentenza, senza procedere - come invece avvenuto - ad una valutazione di merito della stesse dichiarazioni, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta infondato. 5. Caratteristica peculiare del giudizio di revisione è quella della distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810). La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto "prove nuove", «implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ocu/i» (Sez. 2, n. 19648 del 3/2/2021, Martinelli, Rv. 281422; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496). In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in quest'ultimo, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito » (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). Da queste premesse, discende allora la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando «le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio»; al contrario, è «del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255477). 6. La lettura offerta dalle decisioni richiamate trova la sua ragion d'essere nella ricordata peculiarità del rimedio della revisione teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, rispetto al quale il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall' art. 634 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione; ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito poiché, diversamente opinando, ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso tenere del tutto differenziati (il primo, quale filtro necessario per evitare la proposizione di istanze pretestuose e palesemente infondate, così da evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale; il secondo, volto a garantire al ricorrente l'acquisizione nel contraddittorio delle parti delle prove in astratto in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso). Tutto ciò, peraltro, fermo restando che in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria. (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, L., Rv. 280405). 7. Indispensabile, al fine di procedere al giudizio di ammissibilità dell'istanza, risulta quindi la comparazione - già in astratto - tra le prove poste a fondamento della decisione affermativa della responsabilità e le prove dedotte a sostegno dell'istanza di revisione.8. Ebbene, tale comparazione è stata compiuta dalla Corte di appello di Perugia, e sviluppata con argomento congruo, non manifestamente illogico e, soprattutto, non eccedente i limiti della verifica preliminare dì cui all'art. 634 citato. 9. L'ordinanza, infatti, ha in primo luogo rilevato che l'istanza proposta conteneva un'articolata critica alle sentenze di merito, delle quali si lamentava il giudizio - ritenuto erroneo - di attendibilità/inattendibilità delle prove dichiarative raccolte in dibattimento; una censura, dunque, palesemente inammissibile in sede di revisione, laddove non è consentito proporre una nuova e differente valutazione del materiale istruttorio acquisito ed esaminato, pena la trasformazione dell'istituto in una ulteriore fase di giudizio di merito sollecitata su sentenza irrevocabile. 10. Di seguito, la Corte di appello ha analizzato la nuova prova dedotta - la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] (o Chima) - e ne ha ritenuto, già in astratto, l'inidoneità a sovvertire l'esito della pronuncia di condanna. Premesso che il ricorrente era stato già individuato con certezza dalle persone offese, che, peraltro, lo conoscevano in quanto abitante nel medesimo piccolo paese di Tolfa; premesso ancora che gli stessi testimoni erano stati ritenuti pienamente attendibili, al contrario del padre del Felicini e di tale [OSCURATO:PERSONA]; tanto premesso, il Cima avrebbe riferito che il giorno del furto (avvenuto intorno alle 18.15) si sarebbe trovato insieme al ricorrente e che, in quel frangente, si sarebbe presentato il padre del Felicini stesso, annunciando che, di lì a poco (17.50 o 18.10), il nipote - e figlio dell'imputato - sarebbe arrivato da Roma con il pullman. Ebbene, l'ordinanza ha evidenziato che questa circostanza - riferita dal ricorrente, dal padre e dal figlio - era stata già esaminata dai Giudici della cognizione e ritenuta falsa o, comunque, non riferibile all'ora indicata, dato che - come da deposizioni degli stessi - il pullman sarebbe dovuto partire da Roma proprio intorno alle 18.00, per arrivare, quindi, a Tolfa intorno alle 18.40. Peraltro - ha chiosato il Collegio di appello - anche qualora il ragazzo fosse davvero arrivato entro le 18, la circostanza non sarebbe stata affatto incompatibile con il furto, avvenuto alle 18.15 circa, a conferma ulteriore dell'inidoneità della deposizione Cima - già in astratto - a modificare l'esito del giudizio. 11. Una motivazione, dunque, del tutto solida e che non merita censura, specie a fronte di un ricorso che non menziona affatto tutti gli argomenti appena richiamati, ma si risolve in una generica e teorica critica ai poteri di verifica esercitati dalla Corte di appello, priva di un effettivo confronto con le considerazioni spese dallo steso Collegio. 11. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.
Sentenza Cassazione n. 19457/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris